La sentenza è nulla se, nel giudizio di opposizione, il giudice non legge il dispositivo in udienza.
La Cassazione, nella sentenza 19920/2007, ha confermato che l’omissione dell’immediata lettura del dispositivo, nell’udienza di discussione e decisione della causa, determina la nullità insanabile della sentenza, risultando vulnerato lo scopo di concentrazione che il legislatore ha impresso al genere di procedimento per cui è causa, il quale ha una regolamentazione assimilabile a quella del processo del lavoro ed elementi strutturali analoghi a quelli del processo penale.
Emiliana Matrone
Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 25 settembre 2007, n. 19920
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21 marzo 2002, Fabio P. proponeva davanti al Giudice di pace di Firenze opposizione avverso il verbale di contestazione n. 219596/T in data 11 novembre 2001, notificato il 14 marzo 2002, mediante il quale gli era stata comminata la sanzione pecuniaria di euro 32,80, nonché la sanzione accessoria della rimozione del proprio automezzo, perché, sotto la data dianzi indicata, aveva lasciato in sosta detto veicolo in una zona vietata per esigenze di pulizia della strada.
Resisteva alle pretese dell’opponente la locale Amministrazione comunale, illustrando le ragioni della legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice adito, con sentenza del 1°-15 luglio 2002, in parziale accoglimento dell’opposizione, riduceva la sanzione ad euro 32,00 e le spese relative ad euro 5,00, rigettando nel resto l’opposizione medesima e, segnatamente, assumendo:
a) che, riguardo al profilo di ricorso relativo all’assenza di una certa ed indiscutibile pubblicità del divieto di sosta, da effettuare non meno di quarantotto ore prima, ai sensi dell’art. 6, lettera “f”, del codice stradale, l’Amministrazione comunale avesse prodotto alcune comunicazioni scritte interne dalle quali risultava che segnali mobili di divieto di sosta con comminatoria di prelevamento erano stati collocati, in numero di ottantacinque, su tutta l’area interessata dall’8 novembre 2001 al 12 novembre 2001 fino alle ore 6;
b) che, per quanto concerneva la presenza dei cartelli in questione, la prova fosse stata raggiunta;
c) che, quanto alla doglianza del ricorrente relativa al fatto che i cartelli stessi non erano indiscutibilmente visibili, l’Amministrazione assolvesse al suo dovere di pubblicità apponendo la segnaletica, fissa o mobile, ai bordi della strada, in modo che, usando la normale diligenza, il cittadino la potesse vedere, onde, nella specie, la circostanza che il segnale non fosse stato immediatamente percepibile nel punto preciso in cui il ricorrente aveva parcheggiato la propria autovettura non rilevava, dal momento che tale segnale risultava apposto poco più in là o poco prima, o all’inizio del tratto di marciapiede, essendo stati collocati cartelli mobili in numero appunto di ottantacinque.
Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione il P., deducendo due motivi di gravame ai quali resiste il Comune di Firenze con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente nullità della sentenza, in relazione al disposto dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c, assumendo:
a) che l’omissione dell’immediata lettura del dispositivo, nell’udienza di discussione e decisione della causa, determina appunto la nullità insanabile della sentenza, risultando vulnerato lo scopo di concentrazione che il legislatore ha impresso al genere di procedimento per cui è causa, il quale ha una regolamentazione assimilabile a quella del processo del lavoro ed elementi strutturali analoghi a quelli del processo penale;
b) che, nella specie, il Giudice di pace, terminata la discussione, ha trattenuto la causa in decisione, senza dare lettura del dispositivo in udienza, come è dato di evincere dal relativo verbale.
Il motivo è fondato.
Giova, al riguardo, premettere:
a) che, in tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento ritualmente notificato, in mancanza di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta, costituisce, ai sensi dell’art. 203, comma terzo, del nuovo codice della strada, titolo esecutivo, nei confronti del quale il rimedio giudiziario esperibile, in mancanza di una specifica previsione normativa, è da individuare nello speciale procedimento di opposizione previsto dagli artt. 22 e 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689, il quale, quindi, resta applicabile anche nel caso in cui manchi un’ordinanza-ingiunzione (che può, ovviamente, trovare luogo solo in caso di presentazione dell’anzidetto ricorso al prefetto) e la pretesa sanzionatoria della Pubblica Amministrazione si basi appunto su tale verbale, assimilabile, in quanto atto definitorio della relativa procedura, all’ordinanza dianzi indicata (Cass., Sez. un., 16 novembre 1999, n. 779; Cass. 24 settembre 2002, n. 13872);
b) che, nel giudizio di opposizione in parola, la lettura del dispositivo all’udienza di discussione e decisione della causa, prescritta dall’art. 23 della richiamata l. n. 689 del 1981, risponde all’esigenza di ancorare il momento dell’immodificabilità della decisione medesima alla data dell’udienza sopra menzionata, per assicurare alle parti l’immediata conoscenza del regolamento giudiziale dei loro rapporti e l’immutabilità di quest’ultimo rispetto alla successiva stesura della motivazione, onde l’omissione, nella già riferita udienza, della lettura del dispositivo determina la nullità della sentenza (Cass. 17 dicembre 2003, n. 19308; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3296);
e) che il principio testé enunciato, secondo cui è nulla la sentenza resa nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa (o, come nella specie, avverso il relativo verbale di accertamento) ove sia stata omessa, nell’udienza di discussione della causa, l’immediata lettura del dispositivo, è applicabile anche nel giudizio svoltosi davanti al Giudice di pace, non ostando, al riguardo, che il procedimento innanzi a tale Giudice non preveda la lettura del dispositivo in udienza, in quanto il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (e, quindi, avverso il suddetto verbale) trova la sua compiuta disciplina nell’art. 23 della l. n. 689 del 1981 (Cass. 11 febbraio 1999, n. 1144).
Tanto premesso, si osserva che, nella specie, risultando dagli atti di causa (la cui lettura resta consentita a questa Corte, essendo stato denunciato un vizio in procedendo) come il Giudice di pace, all’udienza del 1° luglio 2002 (di discussione e decisione della causa), abbia appunto trattenuto “la causa in decisione”, senza tuttavia procedere alla contestuale lettura del dispositivo, la sentenza impugnata si palesa affetta dal vizio di nullità denunciato dal ricorrente, onde, in accoglimento del motivo in esame, restando assorbito il secondo, inerente ad ulteriori profili di censura dedotti dal medesimo ricorrente avverso tale sentenza, quest’ultima va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Firenze in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Firenze in persona di diverso magistrato.