Ad ogni patente è assegnato un punteggio iniziale di 20 punti. Il punteggio iniziale diminuisce ogni volta che viene commessa una delle infrazioni indicate in un’apposita tabella del Codice della strada
Si può perdere da un punto a dieci punti, a seconda della gravità della violazione commessa.
Per i neopatentati, nei primi tre anni i punti persi per ogni violazione vengono raddoppiati.
Se vengono accertate più infrazioni contemporaneamente possono essere tolti al massimo 15 punti. Se però tra le infrazioni ce n’è una che comporta la sospensione o la revoca della patente vengono sottratti tutti i punti previsti senza alcuna limitazione.
In ogni caso le decurtazioni possono produrre al massimo l’azzeramento del punteggio che, quindi, non scende mai sotto quota zero.
I punti vengono tolti dalla patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione, non da quella del proprietario del veicolo.
Infatti l’organo di polizia stradale (polizia, carabinieri, vigili urbani, etc.) che accerta la violazione consegna al conducente un verbale di multa indicando anche il punteggio da decurtare.
Se non è possibile identificare il conducente il verbale viene inviato al proprietario del veicolo o, nel caso di società, al legale rappresentante dell’azienda, che deve comunicare entro 60 giorni all’organo di polizia che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione. Se queste informazioni non vengono comunicate, il proprietario deve pagare una sanzione amministrativa che va da 250 a 1000 euro, ma non perde i punti della patente.
fonte: ministero dei trasporti