L’art. 1372 c.c., dice solennemente che “il contratto ha forza di legge tra le parti”, nel senso che ai contraenti non è data la libertà di svincolarsi da quella “legge” se non “per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”. Fra queste “cause” va annoverato appunto il recesso, che rappresenta una deroga al principio dell’intangibilità del vincolo contrattuale e consiste in un potere (generalmente qualificato come diritto potestativo ) che, attraverso un atto negoziale, viene esercitato, da una o da entrambe le parti del contratto stesso, provocandone l’estinzione attraverso il cessare (di regola irretroattivamente) dei suoi effetti .
Quindi, al principio generale della vincolatività del contratto segue un altro principio anch’esso generale che sancisce, al contrario, la normale dissolubilità del rapporto ad opera del concorde ritorno della volontà negoziale su se stessa.
Le parti possono, insomma, sciogliere in ogni momento il vincolo contrattuale che hanno liberamente assunto, eliminando gli effetti del contratto con un nuovo accordo (contrarius consensus o mutuo dissenso), anch’esso di natura contrattuale, diretto a rimuovere il contratto precedente.
Non è invece consentito, di regola, ad una sola di esse di sottrarsi con determinazione unilaterale al vincolo contrattuale.
Tuttavia, vi sono alcuni casi in cui è la legge stessa a mettere a disposizione delle parti lo strumento per provocare unilateralmente la fine del rapporto (recesso legale).
Talvolta, si tratta di ipotesi in cui la legge attribuisce ad una delle parti la facoltà di recedere in qualsiasi momento e senza la necessità di esprimerne il motivo (recesso ad nutum): così, per esempio, il recesso del committente dal contratto di appalto (art. 1671 c.c.), la revoca del mandato da parte del mandante (art. 1723 c.c., 1° co.), il recesso del committente dal contratto d’opera (art. 2227 c.c.), il recesso del cliente dal contratto concluso con il professionista (art. 2237 c.c., 1° co.).
In altri casi la facoltà di recedere è subordinata, invece, al verificarsi di determinati presupposti (recesso vincolato) come, per esempio, negli artt. 1660 e 1674 c.c., oppure alla presenza di “gravi motivi” (così come per il conduttore nella locazione di immobili urbani, quando le parti non abbiano previsto un libero recesso: art. 4, L. 27.07.1978 n. 392) o di “giusta causa” o “giustificato motivo” (come il licenziamento, che è un recesso del datore di lavoro, a norma dell’art. 1, L. 15.07.1966, n. 604).
Il principio che vieta lo scioglimento unilaterale del contratto è comunque disponibile dalle parti, le quali possono pattuire di riservarsi, o di riservare ad una di esse, la facoltà di recedere dal contratto (recesso convenzionale o volontario: art. 1373 c.c.).
Infine, occorre ricordare che la facoltà di recedere è concessa dalla legge, di norma, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica (art. 1373 c.c., 2° co.) conclusi per un tempo indeterminato (si pensi al contratto di somministrazione, art. 1564 c.c., o a quello di affitto, art. 1616 c.c.), come naturale emanazione della garanzia costituzionale dei diritti di libertà.