Legge 6 marzo 2006, n. 115
“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d’Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull’asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2006
ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d’Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull’asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004.
ART. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 11 dell’Accordo stesso.
ART. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All’onere derivante dalla presente legge, ad eccezione dell’attuazione dell’articolo 5 dell’Accordo di cui all’articolo 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 5 dell’Accordo di cui all’articolo 1, è autorizzata la spesa di euro 35.515 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 4.
(Sovvenzione comunitaria).
1. Gli eventuali introiti derivanti dal contributo della Comunità europea per i progetti della Rete transeuropea di trasporti (TEN) sono versati allo stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per il tramite del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere riassegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
ART. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.