l silenzio dell’Amministrazione in ordine all’istanza di accesso agli atti della procedura concorsuale presentata da un candidato al concorso è del tutto illegittimo.
La V Sezione del TAR Napoli, infatti, nella Sentenza 06 settembre 2007 / 12 settembre 2007, n. 7538, riconosce a coloro che hanno partecipato al concorso il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, in quanto titolari di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura.
Il TAR, sul punto, precisa che le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza.
Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio (in questo senso C.d.S. sez. VI n. 260/97; T.A.R. Emilia- Romagna – Parma n. 274/01).
Né, in concreto, l’omessa intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti in esame arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi all’ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente.
Emiliana Matrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione Quinta
composto dai Signori Magistrati
Dott. Antonio Onorato Presidente
Dott. Andrea Pannone Componente
Dott. Paolo Carpentieri Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4241 del 2007, proposto da ________i, rappresentata e difesa dall’ avv. _______ e e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli via Zxxxx,
contro
L’Ufficio scolastico regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Napoli, via Diaz. n. 11 presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato la quale ex lege lo rappresenta e difende in giudizio,
per
l’accertamento del diritto della parte ricorrente ad accedere agli atti richiesti con istanza notificata il 7 maggio 2007 e rimasta senza esito,
Visto il ricorso con relativi allegati,
Visto l’atto di costituzione in giudizio,
Visti gli atti tutti di causa;
Udita alla camera di consiglio del 6 settembre 2007 la relazione del presidente;
Ritenuto e considerato in
FATTO e DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La sig.ra __ ha partecipato al concorso per dirigenti scolastici bandito con D.D. 22 novembre 2004, superando le relative prove e con successiva ammissione alla frequenza del corso intensivo di formazione.
Con istanza spedita il 7 maggio 2007 la ___ ha richiesto all’Ufficio scolastico regionale l’accesso ad una pluralità di atti della procedura concorsuale ma l’ente territoriale non ha riscontrato la richiesta in esame.
Il silenzio tenuto dall’Amministrazione in ordine alla citata istanza di accesso è illegittimo.
La ricorrente, infatti, avendo partecipato al concorso, è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura che, come tale, concretizza quell’ <interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti> che l’art. 2 D.P.R. n. 352/92, in puntuale applicazione del disposto dell’art. 22 L. n. 241/90, richiede quale presupposto necessario per il riconoscimento del diritto di accesso (in questo senso in riferimento ad una fattispecie analoga C.d.S. sez. VI n.6246/00).
Tra l’altro tale interesse è stato puntualmente evidenziato nell’istanza di accesso nella quale la ricorrente ha manifestato l’intenzione di valutare la legittimità degli atti della procedura concorsuale e, se del caso, di tutelare in sede giurisdizionale le proprie ragioni.
Nessuna significativa rilevanza, poi, in senso ostativo all’accoglimento del ricorso, assume la mancata notifica dell’atto introduttivo ai soggetti la cui produzione documentale è oggetto dell’istanza di accesso.
Infatti, come già statuito da questo Tribunale con sentenza n. 6256/02, le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza.
Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel presente giudizio (in questo senso C.d.S. sez. VI n. 260/97; T.A.R. Emilia- Romagna – Parma n. 274/01).
Né, in concreto, l’omessa intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti in esame arreca loro alcun significativo pregiudizio non potendo gli stessi, in ragione di quanto detto, opporsi all’ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente.
Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve essere, pertanto, ordinato all’Ufficio scolastico regionale di esibire e consentire alla ricorrente di estrarre copia degli atti richiesti con l’istanza di accesso sopra menzionata.
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
PQM.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli, Quinta Sezione:
1) accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, ordina all’Ufficio scolastico regionale di esibire e di consentire alla ricorrente di estrarre copia degli atti richiesti con l’istanza di accesso spedita il 7 maggio 2007
2) Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze ,sono liquidate in complessivi € 700,00 (settecento).
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 6 settembre 2007
Il PRESIDENTE Est.
(dott.Antonio Onorato)