E’ una procedura che consente la distinzione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, con la conseguenza che l’erede risponde dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto (cioè solo con il patrimonio del defunto); l’accettazione con beneficio di inventario è obbligatoria per eredità a favore di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche.
I riferimenti normativi sono:
Artt. 471-472-473 c.c. e artt. 484 e segg. c.c.
Può essere richiesta dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta.
L’interessato dichiara di voler accettare l’eredità con beneficio di inventario davanti al cancelliere del Tribunale competente.
All’uopo, occorrono:
• n° 2 marche per atti giudiziari da € 14,62 (per verbale e relativa copia per la trascrizione)
• n° 1 marca per diritti di cancelleria da € 6,20 (per la copia conforme da inoltrare all’ufficio del territorio per la trascrizione)
• pagamento di € 262,00 da effettuarsi a mezzo modulo fornito dalla Cancelleria contestualmente alla ricezione del verbale di accettazione per la trascrizione dell’atto all’Ufficio del Territorio [€ 168,00 imposta ipotecaria – 59,00 bolli forfetizzati e 35,00 tassa ipotecaria]
Per l’istanza per la nomina del cancelliere:
o contributo unificato € 70,00
o diritti forfettizzati € 8,00
E’ inoltre necessario presentare i seguenti documenti:
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio (dalla quale risultino i chiamati alla successione e, se esistente, il testamento). Se la dichiarazione sostitutiva viene fatta in cancelleria occorrono: n° 1 marca per amministrativa da € 14,62 ed un documento di identità valido.
E’ anche possibile autocertificare nel corso dell’istanza stessa i chiamati alla successione (evitando il costo della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio presentata a parte).
• copia conforme della pubblicazione del testamento (se esistente) in bollo da € 14,62 con gli estremi della registrazione ;
• certificato di morte in carta semplice;
• autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di domicilio del minore oppure del tutore, in caso di accettazione per minori, interdetti, inabilitati;
• codice fiscale del defunto e degli accettanti (anche se minori o interdetti).
La dichiarazione può essere resa anche davanti ad un notaio che ne cura il deposito in cancelleria (art. 770 c.p.c.). La cancelleria provvede comunque ad annotarne i dati relativi nel registro successioni; entro un mese ne cura la trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario.
Se il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari, è opportuno che faccia prima di tutto la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario: l’inventario deve essere, comunque, fatto nei tre mesi dall’apertura della successione (data della morte) (salva proroga art. 485 c.c.): altrimenti il chiamato è considerato erede puro e semplice.
Se, invece, viene fatto subito l’inventario, il chiamato che non ha fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, ha 40 giorni di tempo dal compimento dell’inventario per accettare o rinunziare: in mancanza si considera erede puro e semplice.
Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità.
Chiunque ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunziare.
La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fatta da un chiamato giova a tutti gli altri (anche se l’inventario è chiesto da altro chiamato)
L’erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio; per i beni mobili, l’autorizzazione è necessaria per cinque anni.
Emiliana Matrone