Il Tribunale di Torre Annunziata, nelle persone dei seguenti magistrati: Presidente relatore dott. Francesco Coppola, Giudice dott.ssa Luisa Zicari, Giudice dott.ssa Gabriella Ferrara, con la Sentenza n. 2643 del 23.10.2016, pubblicata il 24.10.2016, stabilisce che, ai fini della pronunzia dell’addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l’accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Si rende, quindi, necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. civ., 28-9-2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11-6-2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I., 16-11-2005, n. 23071; in termini Cass. civ., sez. 1, 27-6-2006, n. 14840); “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall’art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica” (Cass. civ., 18074/2014).
Nel caso di specie, non può esserci riconoscimento dell’addebito in quanto è emerso che i dissapori e le reciproche incomprensioni sono sorte molto tempo prima della proposizione della domanda, e che i comportamenti contrari ai doveri fondanti la solidarietà familiare, consistenti nel reciproco rispetto e comprensione e di assistenza morale e materiale, sono proseguiti negli anni successivi, lamentando ciascun coniuge il negativo comportamento dell’altro.
Tali deduzioni dimostrano che tra i coniugi sussisteva una forte crisi matrimoniale in epoca precedente alla proposizione della domanda di separazione. La riconosciuta disaffezione da parte di entrambi i litiganti verso l’altro coniuge, sfociata nella presente lite giudiziaria, risulta quindi una conseguenza del progressivo sgretolamento dell’unità familiare e non può essere ricondotta specificamente ad uno dei comportamenti lamentati dai coniugi, essendo emerso dalle allegazioni delle parti, sostanzialmente, che il rapporto era entrato in crisi molto prima della proposizione della domanda e che era proseguito nei termini precisati.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l’irreversibile crisi del rapporto fra coniugi (Cass. civ., 25843/2013) e, per quanto esposto, nella specie non è stata raggiunta la prova che la crisi abbia trovato tale origine essendo maturata invece negli anni.
Inoltre, va ricordato che secondo la giurisprudenza condivisa dal collegio torrese, si ritiene che “In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. civ., sez. I, 7-12-2007, n. 25618); “Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà” (Cass. civ., sez. I, 14-2-2012, n. 2059).
Emiliana Matrone