L’affidamento è una misura temporanea di protezione dei minori.
Quando la famiglia non è in grado di garantire al figlio minorenne l’assistenza morale e materiale, il minore viene affidato ad un’altra famiglia, ad una persona singola o a una comunità di tipo familiare.
L’affidamento viene disposto dai servizi sociali, se i genitori sono d’accordo, altrimenti viene deciso con provvedimento del Tribunale per i Minorenni.
I compiti dell’affidatario
L’affidatario deve accogliere il minore presso di sé, mantenerlo, istruirlo ed educarlo.
Chi ha un minore in affidamento deve facilitare i rapporti tra il minore e i genitori contribuendo al suo inserimento nella famiglia d’origine.
I compiti dei genitori
I genitori devono assolvere ai doveri educativi e di sostegno affettivo nei confronti dei figli affidati.
La durata dell’affidamento
L’affidamento ha termine quando il minore può essere reinserito nella famiglia d’origine.
Come si ottiene l’affidamento?
Occorre presentare una dichiarazione di disponibilità ai servizi sociali che provvedono a verificarne l’idoneità.
Contributi economici
La Regione dispone aiuti economici per chi ha un minore in affidamento.
Anche il tribunale può decidere di assegnare aiuti e prestazioni previdenziali relative al minore.