Il Consiglio di Stato, con la Decisione del 13 giugno 2008 n. 2976, osserva che la lettera e la ratio della norma di cui al co. 2 dell’art. 90, D.P.R. n. 554/1999 (relativo all’aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari), nella parte in cui stabilisce la prevalenza del ribasso percentuale indicato in lettere, sono improntate ad un’esigenza di conservazione che non consente di limitarne l’operatività ai soli casi di discordanza tra cifra e lettera del prezzo o del ribasso, venendo la medesima prescrizione in rilievo anche in caso di discordanza tra ribasso e prezzo complessivo.
Pertanto, nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, ritenendo che l’amministrazione fosse tenuta a considerare la sola offerta vincolante data dal ribasso percentuale in lettere, offerta da intendersi al netto degli oneri di sicurezza, non rilevando la riconducibilità della discrasia ad un mero errore materiale o ad un non corretto computo della base d’asta in relazione all’importo degli oneri di sicurezza.
Emiliana Matrone
Consiglio di Stato – Decisione 13 giugno 2008 , n. 2976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta composto dai Signori:
Domenico La Medica – Presidente
Marzio Branca – Consigliere
Vito Poli – Consigliere
Francesco Caringella – Consigliere Est.
Adolfo Metro – Consigliere
ha pronunciato la presente
DECISIONE
nella Camera di Consiglio del 10 Giugno 2008
Visti gli artt. 21, 23bis, 26 e 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’appello proposto da:
T. S.R.L.
rappresentato e difeso da:
Avv. RICCARDO MARONE con domicilio eletto in Roma VIA SICILIA N.50 presso L. N.
contro
COMUNE DI MONTESILVANO rappresentato e difeso da:
Avv. M. S.
Avv. MARINA DE MARTIIS
con domicilio eletto in Roma
VIA POMPEO MAGNO 2/B
presso
M. S.
e nei confronti di
E. SCARL
rappresentato e difeso da:
Avv. ANTONIO PIMPINI
con domicilio eletto in Roma
VIA PINCIANA, 25
presso
F. A.
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza del TAR ABRUZZO – PESCARA 134/2008, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPEREAVERDE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE.
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI MONTESILVANO
E. SCARL
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti R. Marone, M. Squicquero ed A. Pimpini;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata giusto l’avviso dato ai difensori delle parti in camera di consiglio;
Reputato che risulta fondata ed assorbente la censura con la quale l’appellante deduce la violazione del disposto dell’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999 nella parte in cui, ai commi 2 e 7, stabilisce la prevalenza del ribasso percentuale indicato in lettere;
Reputato, infatti, che la lettera e la ratio della norma di cui al comma 2, improntata ad un’esigenza di conservazione, non consentono di limitarne l’operatività ai soli casi di discordanza tra cifra e lettera del prezzo o del ribasso, venendo la medesima prescrizione in rilievo anche in caso di discordanza tra ribasso e prezzo complessivo;
Reputato, in definitiva, che, alla stregua della normativa regolamentare, l’amministrazione era tenuta a considerare la sola offerta vincolante data dal ribasso percentuale in lettere, offerta da intendersi al netto degli oneri di sicurezza, senza che abbia rilevanza la riconducibilità della discrasia ad un mero errore materiale o ad un non corretto computo della base d’asta in relazione all’importo degli oneri di sicurezza;
Ritenuto, quindi, che l’appello merita accoglimento nei sensi sopracitati con conseguente riforma della sentenza appellata, accoglimento del ricorso di primo grado ed annullamento degli impugnati atti di gara;
Considerato, infine, che la complessità delle questioni di diritto giustificano la compensazione delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio;
P. Q. M.
Accoglie l’appello, riforma la sentenza gravata e accoglie il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
La presente decisione sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 10 Giugno 2008
IL PRESIDENTE
Domenico La Medica
L’ESTENSORE
Francesco Caringella
IL SEGRETARIO
Rosi Graziano
Depositata in Segreteria il 13 giugno 2008
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
Livia Patroni Griffi