Le attività agrituristiche consistono nel dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG; organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268; organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonche’ escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.
L’attività agrituristica può essere svolta dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonche’ i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale.
La disciplina sull’agriturismo è contenuta nella Legge 20 febbraio 2006, n. 96.
In particolare, lo Stato Italiano, attraverso il sostegno e lo sviluppo di tali forme di turismo nelle campagne, mira a realizzare una serie di obiettivi, tra cui, ad esempio: recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche; sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche; promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare; favorire lo sviluppo agricolo e forestale.