Il Consiglio di Stato, con la decisione 8 settembre 2008 n. 4286, puntualizza che in un appalto di servizi per trasporto scolastico da espletarsi in base alla offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 23, lett. b), D.Lgs. n. 157/1994, non è illogico collegare l’aggiudicazione della gara alla disponibilità dei mezzi da adibire al servizio di trasporto scolastico, con riferimento cioè, al numero delle macchine a disposizione delle imprese concorrenti, piuttosto che alla qualità dei soli veicoli da adibirsi effettivamente allo specifico servizio da effettuare.
La valutazione del possesso di un più ampio parco macchine adatte per il servizio da espletare certamente garantisce l’Amministrazione in ordine alla continuità del servizio in caso di guasti e le assegna la possibilità di pretendere l’impiego di determinati mezzi piuttosto che di altri. Peraltro la valutazione del parco macchine delle imprese concorrenti, in riferimento al numero dei veicoli da cui è composto, consente che l’Amministrazione possa chiedere che il servizio venga svolto da determinati veicoli da essa ritenuti più idonei.
Ecco la decisione in argomento:
Consiglio di Stato – Decisione 8 settembre 2008 , n. 4286
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
su ricorso n. 1235/2007, proposto dalla Ditta F., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fausto Buccellato e Stefano Goretti ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico 45, presso lo studio del primo,
contro
il Comune di Foiano della Chiana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Pasquini, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, Studio Grez,
e nei confronti
di L. FA., s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv.ssa Sebastiana Dore, elettivamente domiciliata in Roma Via Sardegna n. 40;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, 2^ Sezione, del 5.10.2006, n. 4255;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, alla pubblica udienza dell’11.3.2008, il consigliere Claudio Marchitiello, e uditi gli avv.ti Masini, per delega di Buccellato e Ferola, per delega di Pasquini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Sig. G. F., titolare della omonima ditta individuale ha impugnato in primo grado la deliberazione della Giunta Municipale del 17.5.2005, n. 68, con la quale il Comune di Foiano della Chiana ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e di approvazione del capitolato generale e del bando di gara.
Il ricorrente ha impugnato anche gli atti della procedura, il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara del 16.5.2005 e il provvedimento di aggiudicazione definitiva del Responsabile dei Servizi Scolastici del 19.8.2005, n. 978.
Il Comune di Foiano della Chiana si è costituito in giudizio con eccezioni in rito e nel merito.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, 2^ Sezione, con la sentenza del 5.10.2006, n. 4255, ha respinto il ricorso.
Il Sig. F. appella la sentenza seducendone la erroneità e domandandone la riforma.
Il Comune di Foiano della Chiana resiste all’appello e chiede la conferma della sentenza appellata.
Alla pubblica udienza dell’11.3.2008, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
L’appello proposto dalla Ditta F. è infondato nel merito. Il Collegio non esamina, pertanto, la eccezione in rito riproposta dal Comune resistente che ha rilevato la tardiva impugnativa del bando di gara..
Con il primo motivo di appello, la Ditta appellante ha dedotto che non corrisponderebbe ai criteri informatori di una gara da espletarsi in base alla offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 23, lett. b), del D.Lgs. n. 157 del 1994, il bando con il quale il Comune di Foiano della Chiana ha indetto la gara per l’esercizio del servizio di trasporto scolastico.
Il sistema di aggiudicazione prescelto, rileva l’appellante, si fonda sulla comparazione tra il dato economico e quello tecnico in modo da ottenere il servizio qualitativamente migliore al prezzo economicamente più conveniente.
Orbene, nella specie, il bando di gara individua una serie di regole basate sulla mera disponibilità dei mezzi da adibire al servizio di trasporto scolastico, con riferimento cioè, al numero delle macchine a disposizione delle imprese concorrenti e non collega, come invece avrebbe dovuto, l’aggiudicazione della gara alla qualità dei soli veicoli da adibirsi effettivamente allo specifico servizio da effettuare.
Il bando di gara cioè tiene separati i veicoli con i quali si partecipa alla gara da quelli che effettivamente saranno impiegati nel servizio. Questi, in numero di quattro, saranno individuati solo dopo l’avvenuta aggiudicazione.
Ciò ha comportato che la Ditta FA., che ha dichiarato il possesso di ben 168 veicoli (a fronte dei 33 presentati dalla Ditta appellante) è stata preferita ed ha ottenuto l’aggiudicazione del servizio pur avendo veicoli meno moderni e più vetusti.
Le deduzioni della Ditta appellante non superano le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici.
Correttamente il T.A.R. ha rilevato che la predisposizione dell’oggetto della gara, le modalità di esecuzione del servizio e la scelta dei mezzi con i quali il servizio deve essere effettuato sono il portato di apprezzamenti discrezionali insindacabili, salvo che non si rivelino irrazionali o errati ictu oculi.
Nella specie, non si ravvisa la irragionevolezza rinvenuta dalla Ditta appellante in tale profilo del bando, giacché il possesso di un più ampio parco macchine adatte per il servizio da espletare certamente garantisce l’amministrazione in ordine alla continuità del servizio in caso di guasti e le assegna la possibilità di pretendere l’impiego di determinati mezzi piuttosto che di altri.
La Ditta appellante contesta tale ultima affermazione, ma non coglie il segno, atteso che la valutazione del parco macchine delle imprese concorrenti, in riferimento al numero dei veicoli da cui è composto, consente che l’amministrazione possa chiedere che il servizio venga svolto da determinati veicoli da essa ritenuti più idonei.
Quanto poi all’affermazione secondo cui i mezzi offerti dalla Ditta appellata sarebbero caratterizzati da una maggiore vetustà media rispetto a quelli della società appellante, si rileva, innanzitutto, che il bando di gara non prevede una valutazione dei mezzi in base alla loro vetustà e, in secondo luogo che, l’individuazione dei veicoli con i quali effettuare il servizio, nel quadro della fattispecie configurata dall’amministrazione, ricade nella fase di adempimento del contratto e del potere-dovere della stessa amministrazione, sulla quale grava la responsabilità dell’efficiente e sicuro svolgimento del trasporto scolastico, di verificare che il servizio sia effettuato con veicoli idonei.
E’ infondato e da respingere anche il motivo di appello, con il quale la Società appellante, reiterando un motivo di ricorso già respinto dalla pronuncia appellata, contesta la logicità del criterio per l’aggiudicazione dell’appalto che prevede l’assegnazione di un punto per ciascun dipendente delle ditte concorrenti in possesso di determinate abilitazioni professionali alla guida, fino ad un massimo di otto punti, mentre i mezzi da impiegare nel servizio sono solo quattro.
Anche tale criterio, infatti, è diretto a garantire l’amministrazione sulla efficienza e sulla continuità del servizio e non è per nulla illogico.
E’ infondato, infine, anche il terzo motivo di appello, con il quale la Società appellante ha dedotto che il requisito costituito da un alto fatturato sarebbe illogico, giacché, come correttamente ha ritenuto la pronuncia appellata, con tale criterio la stazione appaltante si garantisce di una maggiore solidità economica e di una maggiore esperienza dell’aggiudicataria.
Per la infondatezza di tutti i motivi, l’appello, in conclusione, va respinto. Le spese del secondo grado, peraltro, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, respinge l’appello.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.3.2008