Per apposizione di sigilli deve intendersi una procedura d’urgenza che serve a salvaguardare il patrimonio del defunto nell’interesse degli aventi diritto.
Si ricorre ad essa quando i beni ereditari restino incustoditi o quando siano nel possesso di persone estranee alla successione o solo di alcuni tra i coeredi (Art. 705 e segg. c.p.c.).
Può essere richiesta dagli eredi, dai creditori, dall’esecutore testamentario ed anche da persone coabitanti con il defunto in caso di assenza degli eredi.
E’ competente il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Con domanda da depositare in Tribunale, bisogna allegare:
• certificato di morte;
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti chi sono i chiamati alla successione.
• copia conforme del testamento (se esistente) in bollo.
Occorrono, altresì:
– contributo unificato di € 70,00
– diritti forfettizzati per la notifica di € 8,00
€ 168,00 per la registrazione da versare con Mod. F23.
A questa procedura segue il ricorso per la rimozione dei sigilli (Art. 762 c.p.c.), che può essere chiesta dagli eredi, dall’esecutore testamentario e dai creditori.
É prevista l’APPOSIZIONE DI SIGILLI D’UFFICIO (art. 754 c.p.c.) nei seguenti casi:
• quando il coniuge o tutti gli eredi sono assenti dal domicilio;
• quando ci sono tra gli eredi dei minori o degli interdetti privi di tutore;
• quando il defunto rivestiva particolari cariche pubbliche (es. notaio: in questo caso la pratica viene espletata direttamente dall’archivio notarile).
Matrone Emiliana