Il Consiglio di Stato, con la sentenza 11 luglio 2008 n. 3445, seguendo il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, riconosce in capo al soggetto risultato idoneo al conconso soltanto una aspettativa all’assunzione, non tutelabile mediante azione di accertamento, atteso che l’utilizzo della graduatoria costituisce una mera facoltà dell’amministrazione, che è tenuta a motivare non nel caso che intenda bandire un nuovo concorso, ma soltanto ove intenda utilizzare tali graduatorie in presenza di particolari esigenze, trattandosi di attività derogatoria al principio che regola l’accesso all’impiego attraverso il concorso pubblico, che deve ritenersi come lo strumento più idoneo di selezione.
Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2008, n. 3445
FATTO
La sig.ra R.G.S. ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di funzionario amministrativo di ottavo livello, risultando seconda classificata.
A seguito del successivo inquadramento del vincitore nel nono livello, la stessa, essendo ancora valida la graduatoria triennale, chiedeva all’amministrazione di essere assunta sul posto resosi vacante.
L’amministrazione respingeva la domanda ex art. 114 T.U. dell leggi regionali sull’ordinamento dei comuni approvato con D.P.G.R. n. 272/95, in quanto, in base alla ripartizione dei posti in “categorie”, ritenuto applicabile ai comuni di piccola e media dimensione, quale quello di Bressanone, non erano disponibili posti assegnabili al gruppo linguistico italiano.
La stessa impugnava tale determinazione (ed anche altra determinazione volta la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un funzionario di ottavo livello), sostenendo l’illegittimità della circolare della Provincia Autonoma di Bolzano, che stabiliva i criteri di ripartizione dei gruppi linguistici nei posti di pubblico impiego e, (una volta che fosse eliminato il provvedimento di diniego basato sull’art. 114 del T.U. cit), il suo diritto soggettivo ad essere assunta dall’amministrazione comunale.
Il Tar accoglieva il ricorso con riferimento al criterio prescelto dall’amministrazione per l’individuazione dei posti disponibili in relazione ai vari gruppi linguistici (criterio per “qualifiche” o criterio per “categorie”, così come richiamati nella sentenza di primo grado), ma respingeva la domanda della ricorrente volta ad essere assunta in ruolo, in considerazione della mancanza di una posizione soggettiva tutelabile.
Inoltre, dichiarava l’inammissibilità dell’impugnativa dell’Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di un dipendente, sia perché lo stesso era preordinato ad una assunzione meramente provvisoria, sia perché la ricorrente non aveva partecipato alla selezione.
Con l’appello in esame la stessa, anche con riferimento ad una successiva circolare della Provincia di Bolzano, emanata in esecuzione della sentenza di primo grado e che ha qualificato il comune di Bressanone come di “grande dimensione”, ha ulteriormente sostenuto la sua pretesa all’inquadramento, senza coltivare l’impugnativa proposta avverso l’avviso per l’assunzione provvisoria.
Il comune ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello.
DIRITTO
L’appello è infondato
Ritiene il collegio che, in via preliminare, debba essere vagliata la fondatezza della pretesa con cui si sostiene il diritto soggettivo dell’appellante alla sua assunzione.
Si afferma, al riguardo, che il comune di Bressanone, nel bando di concorso in esame, aveva espressamente stabilito che “la graduatoria ha validità triennale a decorrere dalla data della sua approvazione dalla Giunta Comunale e viene applicata per la copertura dei posti in organico resisi nel frattempo vacanti”.
Da tale previsione si dedurrebbe che l’amministrazione comunale, diversamente da altre fattispecie, non si sarebbe semplicemente riservata la facoltà di attingere a detta graduatoria, ma avrebbe espressamente previsto che la stessa dovesse essere applicata per i posti resisi, nel frattempo, disponibili.
Tale tesi non appare condivisibile in quanto il bando ripete la formulazione della L. R. n. 4/93 art. 7, co. 2, che deve intendersi volta ad individuare il periodo di validità delle graduatorie di concorso al fine della copertura dei posti divenuti disponibili successivamente al suo espletamento, senza istituire, peraltro, un obbligo specifico, per la P.A., di provvedere alla copertura degli stessi, con correlativo diritto soggettivo all’assunzione da parte dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria.
Del resto, la consolidata giurisprudenza è concordemente orientata a configurare, in capo al soggetto risultato idoneo, soltanto una aspettativa all’assunzione, non tutelabile mediante azione di accertamento ( C.S. n. 1527/04, 5611/02, 1282/03), atteso che l’utilizzo della graduatoria costituisce una mera facoltà dell’amministrazione, che è tenuta a motivare non nel caso che intenda bandire un nuovo concorso, ma soltanto ove intenda utilizzare tali graduatorie in presenza di particolari esigenze, trattandosi di attività derogatoria al principio che regola l’accesso all’impiego attraverso il concorso pubblico, che deve ritenersi come lo strumento più idoneo di selezione.
L’infondatezza della pretesa vantata dall’appellante in ordine al suo diritto all’assunzione, rende irrilevante, nel caso di specie, l’accertamento della legittimità del criterio adottato dal comune al fine della suddivisione dei posti disponibili tra i vari gruppi linguistici.
L’appello, di conseguenza, deve essere respinto, perché infondato.
In relazione agli elementi di causa, ritiene il collegio che sussistano giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 3817/99, meglio specificato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado; compensa, tra le parti, le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella Camera di consiglio del 26 giugno 2007