Quanto alla incidenza, sul diritto all’assegno di divorzio, della convivenza more uxorio intrapresa dal coniuge richiedente, la Cassazione, con la Sentenza 28 giugno 2007, n. 14921, ribadisce che il diritto all’assegno di divorzio non può essere automaticamente negato per il solo fatto di tale convivenza, rappresentando detta convivenza solo un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l’assegno disponga o meno di mezzi adeguati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La Corte, infatti, sottolinea che la convivenza more uxorio pur ove acquisti carattere di stabilità, non da’ luogo ad un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e può anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicchè l’incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano.
È ovvio, comunque, che i relativi, eventuali, benefici economici, avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell’assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell’avente diritto, è destinato ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita che la L. art. 5, sul divorzio ha inteso tutelare e l’art. 9 della stessa non ha inteso sottrarre al titolare dell’assegno, finchè questi non contragga un nuovo matrimonio (Cass. 10 novembre 2006, n. 24056; 8 luglio 2004, n. 12557).
Cassazione Civile, sez. I, 28 giugno 2007, n. 14921
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Il tribunale di Piacenza, con sentenza 24 aprile 2002, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di V. A. e B.L., ponendo a carico del V. un assegno di Euro 206,58, mensili per il mantenimento del figlio D., convivente con la madre, nonchè un assegno divorzile di Euro 155,00. Il V. proponeva appello contestando la debenza dell’assegno divorzile. La Corte di appello, con sentenza depositata il 13 marzo 2003, rigettava il gravame. Avverso tale sentenza il V. ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato il 19 marzo 2004 alla B., che resiste con controricorso notificato il 28 aprile 2004. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il ricorso si denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5. Si deduce che secondo il disposto di tale articolo l’assegno di divorzio ha natura esclusivamente assistenziale e va concesso unicamente per garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio. Nel caso di specie, nell’attribuire alla ex moglie l’assegno divorzile, non si sarebbe adeguatamente considerato che essa non godeva di alcun assegno di separazione e si sarebbero valutate le sole condizioni economiche del ricorrente, senza valutare le condizioni reddituali del nuovo nucleo familiare costituito dalla ex moglie, che avrebbe instaurato una stabile convivenza con altro uomo, secondo quanto dimostrato dalle prove acquisite ed ammesso dalla stessa ex moglie.
Si deduce che il convivente godrebbe di redditi analoghi a quelli del ricorrente e la coppia vivrebbe in una casa messa gratuitamente a disposizione del datore di lavoro del convivente. Si deduce ancora che la ex moglie svolge lavori occasionali presso terzi, e che il figlio S. verserebbe alla madre una somma mensile. Non sarebbe stato inoltre adeguatamente considerato che il ricorrente ha contratto un nuovo matrimonio, con i conseguenti oneri, e paga un assegno per il figlio D.. Quanto ai guadagni del ricorrente – accertati in Euro 33.000,00, annui netti – si lamenta che non sia stato considerato che il suo salario base era di Euro 1.137,00, e ogni altra somma percepita è il frutto di lavoro straordinario, svolto proprio per vivere dignitosamente.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., non avendo la ex moglie dato la prova, che su di lei incombeva, di non essere in grado di mantenere con i suoi mezzi il tenore di vita goduto durante il matrimonio, tenuto conto che in regime di separazione non godeva di nessun assegno nè lo aveva mai richiesto.
2 I due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
Secondo l’orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 11492, in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dalla L. 1 dicembre 1970 n. 898, art. 5, come modificato dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, art. 10, – che subordina l’attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di “mezzi adeguati” – l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando innanzitutto l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto), in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale (da ultimo;
Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021; 16 maggio 2005, n. 10210; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 15 gennaio 1998, n. 317; 3 luglio 1997, n. 5986).
Quanto al rapporto fra assegno di separazione ed assegno di divorzio, tenuto conto di quanto statuito dalla L. n. 898 del 1970, cit. art. 5, questa Corte ha statuito – con decisioni che in questa sede vanno riaffermate – che la determinazione dell’assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali cosi come diversi sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. L’assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere, infatti, determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato.
Con la conseguenza che l’assetto economico relativo alla separazione può costituire soltanto un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione delle condizioni dei coniugi e dell’entità dei loro redditi (Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; 11 settembre 2001, n. 11575), mentre la mancata richiesta, o la mancata liquidazione, in sede di separazione, dell’assegno di mantenimento, non costituisce circostanza decisiva o preclusiva della liquidazione dell’assegno di divorzio (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1203; 22 novembre 2000, n. 15055), ove il richiedente dimostri la insufficienza delle proprie disponibilità a conservare il tenore di vita di cui aveva diritto di godere durante il matrimonio.
Quanto alla incidenza, sul diritto all’assegno di divorzio, della convivenza more uxorio intrapresa dal coniuge richiedente, questa Corte ha già avuto modo di statuire che il diritto all’assegno di divorzio, in linea di principio, non può essere automaticamente negato per il solo fatto di tale convivenza, rappresentando detta convivenza solo un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l’assegno disponga o meno di mezzi adeguati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. 26 gennaio 2006, n, 1546; 9 aprile 2003, n. 5560). La convivenza more uxorio, infatti, pur ove acquisti carattere di stabilità, non da luogo ad un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e può anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicchè l’incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano. I relativi, eventuali, benefici economici, tuttavia, avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell’assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell’avente diritto, è destinato ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita che la L. art. 5, sul divorzio ha inteso tutelare e l’art. 9 della stessa non ha inteso sottrarre al titolare dell’assegno, finchè questi non contragga un nuovo matrimonio (Cass. 10 novembre 2006, n. 24056; 8 luglio 2004, n. 12557).
La decisione della Corte di appello, che ha confermato un assegno di divorzio di Euro 155,00, mensili, tenuto anche conto della durata del matrimonio, dal quale sono nati due figli – nonchè della consensualità della separazione, che non consente la valutazione di elementi di addebito ai fini dell’attribuzione dell’assegno di divorzio – appare conforme a tali principi, sulla base dei quali sia la mancata attribuzione di un assegno di separazione, sia l’esistenza di una convivenza more uxorio, non costituiscono, in relazione agli accertamenti di fatto compiuti in sede di merito ed incensurabili in questa sede nelle relative valutazioni, elementi idonei a negarne la legittimità. La Corte, infatti, ha accertato l’esiguità dei redditi della richiedente, a fronte del reddito netto annuo dell’ex coniuga di L. 33.000.000. ed ha liquidato l’assegno in misura tale da apparire destinato a garantire esigenze minime di autonomia economica.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di euro ottocento, di cui cento per spese vive.