NATURA DELLA PRESTAZIONE
Economica. L’assegno non è soggetto a tassazione IRPEF.
REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
• Grado di inabilità per infortunio sul lavoro o malattia professionale non inferiore al 34% riconosciuto dall’INAIL.
• Età non superiore a 65 anni.
• Incollocabilità riconosciuta dagli Organismi competenti di cui alla legge n. 68/99.
La materia è comunque in corso di ridefinizione.
DECORRENZA
Un mese dopo la presentazione della richiesta.
DURATA
Fino al compimento dei 65 anni, salvo che, nel frattempo, non intervengano variazioni nella condizione di incollocabilità.
COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE
Allo stato, in attesa di ridefinire la materia, il lavoratore assicurato deve:
• RECARSI presso la ASL con la seguente documentazione:
— Certificato di inabilità rilasciato dall’INAIL contenente la descrizione delle lesioni invalidanti;
— Certificazione medica, in caso di inabilità extra-lavorativa.
• RICHIEDERE alla ASL rilascio del certificato attestante l’inabilità al lavoro, dal quale risulti anche la causa che impedisce il collocamento.
• RECARSI agli Uffici per l’impiego presso la Provincia per ottenere la dichiarazione di incollocabilità con la seguente documentazione:
— Certificato di nascita o autocertificazione sostitutiva;
— Certificato rilasciato dalla ASL;
— Certificato rilasciato dall’INAIL.
• PRESENTARE alla più vicina Sede INAIL la seguente documentazione:
— Certificato di nascita o autocertificazione o esibizione di documento di riconoscimento;
— Dichiarazione di incollocabilità rilasciato per l’impiego presso la Provincia;
— Certificato medico rilasciato dalla ASL.
• RICHIEDERE l’attribuzione dell’assegno di incollocabilità con apposita domanda.
IMPORTO DELL’ASSEGNO
L’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente con apposito decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione all’indice ISTAT delle variazioni effettive dei prezzi al consumo.
L’importo è di € 210,43 (aggiornato al 21 giugno 2004).