Assenza del lavoratore al momento della visita medica di controllo da parte dell’INPS
La Corte di Cassazione, con la sentenza 20.2.2007 n. 3921, ha affermato che, nell’ipotesi in cui il lavoratore in malattia risulti assente al momento della visita di controllo da parte del medico dell’INPS, affinché tale irreperibilità sia giustificata, è necessario che il lavoratore dimostri:
a) di essere risultato assente per la necessità di effettuare una visita medica specialistica;
b) di non aver potuto fissare tale visita al di fuori delle c.d. fasce orarie di reperibilità.
In forza dell’art. 5 della L. 300/1970 (cd Statuto dei lavoratori), il datore di lavoro ha facoltà di svolgere accertamenti sullo stato di malattia del dipendente.
Sulla scorta, la L. 438/1983 prevede le fasce orarie durante le quali il lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile presso il proprio domicilio per permettere l’effettuazione di visite di controllo da parte dell’INPS.