L’obbligatorietà della assicurazione per i veicoli a motore, prevista dall’art. 122 del Codice delle assicurazioni, comporta che l’assicurato e l’assicuratore rispondono in solido del sinistro. L’assicuratore assume il rischio nei confronti dei terzi per i danni provocati nel corso dei sinistri stradali. Il danneggiato, pertanto, ha azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione.
Nell’ipotesi in cui non vi sia contratto di assicurazione o non vi sia copertura assicurativa, perché, ad esempio, è scaduta la polizza, il responsabile del sinistro risponde personalmente dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c..
In caso di assenza di copertura assicurativa il danneggiato può optare alternativamente per una soluzione diversa, ovvero quella di proporre l’azione avverso il fondo vittime della strada.