L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia’ titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo’ assegnare al contratto una classe di merito piu’ sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia’ assicurato.
Lo prevede la legge 2 aprile 2007, n. 40.
Pertanto, chi acquista un’autovettura ha diritto di entrare nella stessa classe di merito di un familiare, purchè entrambi siano presenti nello stato di famiglia.
In tal modo, il nuovo assicurato non parte dalla 14° classe, ma da quella del familiare (magari da quella meno cara, cioè la 1°).
Emiliana Matrone