Il parere n. 21/2008 dell’Ufficio personale pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che il periodo di congedo per assistenza al figlio disabile, previsto dall’articolo 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, si computa solo ai fini dell’anzianità di servizio. Emiliana Matrone
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni
Servizio Trattamento del Personale
PARERE UPPA 18 marzo 2008, n. 21
Congedo per assistenza al figlio disabile ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto – legislativa 26 marzo 2001 n. 151 – riflessi su conteggio ferie e tredicesima mensilità.
Ufficio del Difensore civico
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Consiglio regionale
TRIESTE
p.c.
Ministero dell’economia e delle finanze
Dipartimento RGS/IGOP
ROMA
In riferimento alla lettera n. 3167/3081 – UD/07 del 5 dicembre 2007 e alle precederti note, si espongono le seguenti considerazioni.
Il quesito è volto a conoscere se all’indennità spettante al personale che fruisce di congedo ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 sia applicabile la medesima disciplina sul trattamento economico dei riposi e permessi riconosciuti per l’assistenza ai figli con handicap grave di cui all’art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
In particolare, il problema concerne gli effetti del congedo ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
L’istituto del congedo per assistenza al figlio disabile è stato previsto dall’art. 4 comma 2 bis della legge 8 marzo 2000 n. 53 successivamente integrato dall’art. 80 comma 2 della legge n. 388 del 2000 con l’inserimento nel medesimo articolo del comma 4 bis.
Con l’emanazione del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, nell’art. 42 (“riposi e permessi per i figli con handicap grave”) sono stati raccolti vari istituti diversi tra loro tutti finalizzati alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità. La disciplina del congedo in questione è stata inserita nel comma 5 del predetto articolo, che ha previsto il diritto ad un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e la copertura del periodo di congedo mediante contribuzione figurativa.
La Corte costituzionale nella sentenza n. 158 del 2007 nell’evidenziare la ratio legis dell’istituto in esame lo definisce “congedo straordinario retribuito”, evidenziando che sulla base delle norme sopra citate (la 1. n. 53 del 2000, la 1. n. 388 del 2000, il d.lgs. n. 151 del 2001) “si è attribuita la possibilità di fruire di un congedo di durata analoga a quello previsto per gravi motivi familiari – assistito dal diritto di percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione. nonché coperto da contribuzione figurativa – ai lavoratori dipendenti pubblici e privati i cui figli si trovassero in situazione di disabilità grave.”
Sulla diversa natura di congedo e permesso si rileva quanto espresso nel parere n. 3389 del 2005 dal Consiglio di Stato, secondo il quale “il congedo parentale è costituito dalla cesura totale della prestazione lavorativa per periodi più o meno lunghi, frazionati o continuativi. L’astensione determina uno stato di parziale quiescenza del rapporto, con una sua piena reviviscenza una volta spirato il termine del congedo. I permessi sono assenze temporalmente assai limitate e brevi. Esse si collocano nell’ambito di una sostanziale continuità”.
Ciò posto, ad avviso dello scrivente, al trattamento economico relativo al congedo in oggetto si applica quanto previsto dall’art.-34 comma 5 decreta legislativo 26marzo 2001 n 151, espressamente richiamato dall’art. 43 del medesimo decreto.
Pertanto i periodo di congedo sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
Il Direttore dell’Ufficio
FRANCESCO VERBARO