Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con la sentenza 6 maggio 2009 n. 909, chiarisce che il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 23 co. 6, D.P.R. n. 380/2001, entro il quale il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, qualora riscontrando l’assenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare l’intervento previsto nella dichiarazione di inizio attività, sul piano letterale, riguarda il momento della decisione (ossia quello in cui deve riscontrare l’eventuale assenza delle condizioni previste dalla normativa vigente) piuttosto che quello della notifica.
Allo stesso modo, anche sul piano logico e sistematico alla pubblica Amministrazione, per ragioni di buon andamento, deve essere assegnato a tal fine (controllo dei requisiti di legge) un termine pieno, e non “monco” (ossia di fatto inferiore a trenta giorni) come quello che alla stessa sarebbe inevitabilmente riservato se, alla scadenza indicata dalla legge, si dovesse procedere sia alla istruttoria della pratica ed alla relativa (eventuale) decisione inibitoria, sia alla materiale notificazione della predetta decisione. In questa direzione, è sufficiente che nel termine perentorio di trenta giorni l’ordine sia stato adottato e, tutt’al più, inviato, mentre la notifica (ossia la materiale conoscenza dell’ordine da parte del privato istante) può ragionevolmente avvenire, in considerazione degli ordinari tempi tecnici, anche successivamente a tale termine, in coerenza con quanto stabilito dalla Corte costituzionale in materia di notifica di atti giudiziari.
Emiliana Matrone
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA PUGLIA – LECCE – Sentenza 6 maggio 2009 n. 909