Il Giudice di Pace di Maddaloni, nella sentenza del 28/05/2008, accoglie il ricorso presentato contro il verbale per la violazione del limite massimo di velocità accertato con autovelox.
L’apparecchio usato, nel caso di specie, per l’accertamento in parola è il Velomatic 512 che non essendo dotato della trasmissione dei dati via radio non consente, quindi, la contestazione immediata dell’infrazione; l’accertamento, pertanto, è successivo e si completa con la notifica del verbale che è parte integrante della legittimità dell’intero procedimento sanzionatorio.
L’art. 385, punto 2, del richiamato regolamento dispone infatti: “L’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell’articolo 386”.
In proposito, il Giudicante osserva “che non può dirsi che il procedimento sanzionatorio praticato dal resistente Comune di * risponde appieno alle richiamate norme di legge.
L’accertamento della violazione al C.d.S. imputata al ricorrente è stato si notificato a mezzo del servizio postale nazionale ma il plico non è stato depositato presso l’ufficio postale dal servizio di P.M. ma da un terzo estraneo al procedimento, ovvero dalla KKK Service, che peraltro ha anche partecipato alla contestazione dell’infrazione (vds. verbale di lavoro del 04/02/2007 agli atti del fascicolo del resistente E.L.) laddove, invece, l’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento è compito esclusivo del pubblico ufficiale che deve direttamente gestire l’apparecchio nella sua disponibilità (art. 201, lett. e), C.d.S.).
L’eventuale partecipazione del terzo all’accertamento della contestazione non è prevista dal C.d.S. come causa specifica di nullità; purtuttavia, a parere del Giudicante, la validità del procedimento sanzionatorio del resistente E.L. s’è interrotta con l’affidamento al terzo estraneo del deposito del plico presso l’ufficio postale di partenza.
Va accolto, pertanto, il ricorso in opposizione al verbale di contestazione n. */07 elevato dalla P.M. del Comune di * proposto dall’istante”.
Emiliana Matrone
Giudice di Pace di Maddaloni, Dott. Alfonso di Nuzzo, sentenza del 28.05.08
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE IN MADDALONI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Maddaloni, dott. Alfonso di Nuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa, previa lettura del dispositivo, al termine dell’istruttoria nell’udienza del 1o aprile 2008, nella causa civile iscritta al n° …/07 R.G., recante oggetto il ricorso ex art. 204-bis del decreto legislativo 30/04/62 n. 285 e succ. mod. (cd. Codice della Strada), vertente
TRA
Tizio, rappresentato e difeso dall’avv. …. col quale elettivamente domicilia in… alla via …, ricorrente
CONTRO
Comune di * , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso per mandato a margine della comparsa costitutiva e giusta delibera di G.C. n. … de. …2007, dall’avv. … col quale elettivamente domicilia in … alla via …….
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All’udienza conclusionale i procuratori costituiti concludevano riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e a tutte le deduzioni di udienza e alla documentazione prodotta in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso depositato nella cancelleria di questo U.G. il 27 febbraio 2008 ricorrente è insorto avverso il verbale d’accertamento di violazione n. */07 contestatogli dalla P.M. del Comune di * , per la violazione dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada, perché il giorno 4 febbraio 2007 alla guida del suo veicolo tg. * superava il limite di velocità imposto di 13 km orari.
A motivo dell’opposizione accusa il ricorrente: vizio del procedimento e motivazione contraddittoria, mancata contestazione immediata dell’infrazione e il difetto di taratura dell’apparecchio rilevatore della velocità.
Ricevuto il ricorso, questo Giudice con ordinanza in data 17 luglio 2007 ha fissato la comparizione delle parti per l’udienza del 27 febbraio 2008 disponendo, in via cautelare, per la provvisoria sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il legale rappresentante pro tempore del resistente E.L. a sua volta deducendo: la legittimità della rilevazione, effettuata con apparecchiature previste dalla legge ed opportunamente certificate, quanto a funzionalità, da centro SIT, inoltre che trattandosi di strada sul quale vige decreto del Prefetto di * n. *, la contestazione immediata non è prevista quale condizione di legittimità della contestazione,
All’udienza di scadenza del * 2008 (rinviata dal precedente giorno * causa errore sul biglietto di cancelleria) sono comparsi i procuratori del ricorrente e dell’ente resistente che si riportavano alle rispettive ragioni chiedendone l’accoglimento.
Il difensore del ricorrente, in particolare, a verbale d’udienza rimarcava all’attenzione del Giudicante la circostanza che tale KKK Service ha direttamente provveduto e al test di controllo dell’apparecchiature Velomatic 512 in uso alla P.M. di *, e alla notificazione del verbale di accertamento.
A fronte delle eccezioni poste dal ricorrente il Giudice ha rinviato la causa all’udienza del 1 aprile 2008 invitando il resistente Comune a controdedurre.
In tal’ultima udienza, rassegnate dai procuratori le rispettive conclusioni, il Giudice, verificate le notifiche e la regolarità delle costituzioni, visti gli atti tratteneva la causa in decisione con contestuale lettura in udienza del dispositivo allegato al verbale di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto.
Effettivamente, come deduce la difesa del ricorrente, sia sul retro che all’interno della busta contenente il verbale di accertamento impugnato sono apposte seguenti diciture: “KKK Service” e “www.*.it”.
<<* Al Servizio Della Polizia Municipale>> (vds. nota agli atti del fascicolo dell’ente convenuto) è una ditta privata con sede in *, provincia di *, (la raccomandata contenete l’accertamento impugnato, infatti, reca timbro di partenza C.P.O. * e non * laddove, è notorio, vi è un Ufficio Postale) svolgente servizi di elaborazione dati per conto terzi, commercio e noleggio di misuratori e sistemi elettronici per il controllo e la sicurezza del traffico stradale.
Com’è noto, a norma del punto 1 dell’art. 201 C.d.S. “ […..] Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore […..]”; il successivo punto 3 prevede che “Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12 [L’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: …. ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza… ndr.], dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”.
A norma della lettera e) dell’art. 384 del D.P.R. 495/92, ovvero il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, rientra tra i casi di materiale impossibilità di contestazione immediata dell’infrazione “l’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”.
L’apparecchio usato dalla P.M. del resistente Comune per l’accertamento in parola è il Velomatic 512 che non essendo dotato della trasmissione dei dati via radio non consente, quindi, la contestazione immediata dell’infrazione; l’accertamento, pertanto, è successivo e si completa con la notifica del verbale che è parte integrante della legittimità dell’intero procedimento sanzionatorio.
L’art. 385, punto 2, del richiamato regolamento dispone infatti: “L’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell’articolo 386”.
Nel caso di specie, orbene, non può dirsi che il procedimento sanzionatorio praticato dal resistente Comune di * risponde appieno alle richiamate norme di legge.
L’accertamento della violazione al C.d.S. imputata al ricorrente è stato si notificato a mezzo del servizio postale nazionale ma il plico non è stato depositato presso l’ufficio postale dal servizio di P.M. ma da un terzo estraneo al procedimento, ovvero dalla KKK Service, che peraltro ha anche partecipato alla contestazione dell’infrazione (vds. verbale di lavoro del 04/02/2007 agli atti del fascicolo del resistente E.L.) laddove, invece, l’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento è compito esclusivo del pubblico ufficiale che deve direttamente gestire l’apparecchio nella sua disponibilità (art. 201, lett. e), C.d.S.).
L’eventuale partecipazione del terzo all’accertamento della contestazione non è prevista dal C.d.S. come causa specifica di nullità; purtuttavia, a parere del Giudicante, la validità del procedimento sanzionatorio del resistente E.L. s’è interrotta con l’affidamento al terzo estraneo del deposito del plico presso l’ufficio postale di partenza.
Va accolto, pertanto, il ricorso in opposizione al verbale di contestazione n. */07 elevato dalla P.M. del Comune di * proposto dall’istante.
L’accoglimento della domanda per i motivi in precedenza esposti comporta l’annullamento del provvedimento impugnato con totale assorbenza delle restanti ragioni d’impugnazione.
L’entità e la natura del giudizio depongono per l’integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Maddaloni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
accoglie
il ricorso di Tizio e per l’effetto
annulla
l’accertamento di violazione alle norme del C.d.S. n. */07 elevato dalla P.M. del Comune di * il * 2007 a carico del ricorrente.
Spese di giudizio interamente compensate.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Maddaloni il 27 maggio 2008
Il Giudice di Pace
Dott. Alfonso di Nuzzo