Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza 14 aprile 2009 n. 3789, afferma i seguenti principi in materia espropriativa:
1. Nel caso di Conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, l’art. 11 co. 4, D.P.R. n. 327/2001 richiama, quali modalità della pubblicità, le forme previste dal D.P.R. n. 554/1999 il cui art. 9 a sua volta, prevede una pubblicità da effettuarsi “all’Albo pretorio del Comune ovvero, nel caso di amministrazione aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità”.
2. Nel caso di procedure di espropriazione per p.u., il ricorso alle forme di pubblicità alternative alla comunicazione individuale di avvio del procedimento trova giustificazione nella circostanza derivante dal coinvolgimento nella procedura esecutiva di un rilevante numero di destinatari e di un’apprensione coattiva di immobili siti in diversi comuni.
3. Anche se in linea generale lo strumento pubblicitario quale forma alternativa alla comunicazione individuale, per essere idoneo allo scopo, deve menzionare partitamente tutte le particelle catastali interessate dal progetto di opera pubblica e i relativi intestatari (ché solo in tale modo i soggetti coinvolti sono messi in condizione di conoscere che i propri terreni sono interessati da una procedura ablatoria e di poter prendere parte in tempo utile al procedimento), deve ritenersi che, nel caso di ampliamento di una strada preesistente con localizzazione dei lavori di un’opera pubblica già individuata a livello legislativo nonché a livello di pianificazione comunale con l’applicazione della specifica disciplina sulle garanzie partecipative all’interno dei relativi procedimenti, sia sufficiente un avviso privo dell’indicazione nominativa dei proprietari catastali e delle particelle interessate pubblicato su di un quotidiano a diffusione nazionale ed affisso agli Albi pretori dei Comuni interessati, dato che tale avviso consente, sia pure per relationem, di individuare i destinatari finali del procedimento espropriativo.
4. Anche in materia espropriativa, l’omesso invio al privato proprietario della comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità ha efficacia invalidante solo allorché il medesimo abbia assolto all’onere di dimostrare che, se avesse avuto la possibilità di partecipare al procedimento, avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale.
5. Ai sensi dell’art. 11, D.P.R. n. 327/2001 (il quale prescrive che l’avviso di inizio del procedimento espropriativo riguardante un alto numero di soggetti interessati, è pubblicato “su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale”), deve ritenersi idoneo un avviso pubblicato su un solo quotidiano purché la diffusione di questo sia estesa (oltre che in campo nazionale, anche) in ambito locale.
Emiliana Matrone
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA – 14 aprile 2009 n. 3789
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ ter ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4557/2008-R.G. proposto dal sig. P. T., rappresentato e difeso dagli avv. F.V. Prosperetti e D. Tomassetti, presso il cui studio in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 19, è elettivamente domiciliato;
contro
la Regione Lazio, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. S. Uricchio e con lo stesso, in Roma, alla via Marcantonio Colonna n. 27, presso la sede dell’Avvocatura regionale elettivamente domiciliata;
e nei confronti
– della Provincia di Roma, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. M. Sieni e con lo stesso elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura provinciale in Roma, alla via IV Novembre n. 119/A;
– della Delta Lavori s.p.a. e del comune di Grottaferrata, in persona dei rispettivi ll.rr.- p.t., non costituiti in giudizio.
per l’annullamento
– della nota del Responsabile del procedimento di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione della Regione Lazio n. 277/1 del 18.3.2008, successivamente notificata, con cui è stato comunicato al ricorrente il decreto del Direttore del Dip. del territorio della Regione Lazio n. B0595 del 29.2.2008 che ha disposto l’occupazione d’urgenza ai fini espropriativi degli immobili di proprietà del ricorrente distinti al N. C.T. del comune di Grottaferrata, Fg. 12, p.lla 453 per mq 260;
– di tutti gli atti presupposti e/o connessi tra i quali il predetto decreto B0595/2008; il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0126 del 7.4.2006 con cui è stato approvato l’Accordo di programma sottoscritto tra la Regione, la Provincia di Roma ed i comuni di Roma, Ciampino, Grottaferrata, Marino e Rocca di Papa relativo alla realizzazione del “…omissis…”; la determinazione dirigenziale n. B5378 del 23.12.2005 con la quale è stato approvato il progetto definitivo di razionalizzazione del …omissis…; ecc.
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché gli atti introduttivi di motivi aggiunti di gravame, depositati il 23.10.2008 ed il 28.1.2009;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Provincia di Roma;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 la relazione del Consigliere Pietro Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
Parte ricorrente si è gravata:
a) con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio: avverso gli atti della procedura espropriativa in epigrafe indicati, funzionali alla realizzazione dei lavori di razionalizzazione del …omissis… – IV^ stralcio funzionale – ed interessanti, fra gli altri, gli immobili di sua proprietà, distinti al NCT del comune di Grottaferrata, al Fg. 12, part. 453 ed insistenti sulla strada di collegamento dei comune di Villa Senni, Marino, Grottaferrata e Rocca di Papa nei pressi della predetta loc. …omissis…;
b) con un secondo atto introduttivo di mm.aa. di gravame depositato il 23.10.2008: avverso gli atti, pure in epigrafe indicati, che assume depositati nel corso del giudizio di appello avverso l’ordinanza di questa Sezione n. 2565/2008 e mai, prima di allora, conosciuti;
c) con un terzo atto introduttivo di ulteriori motivi aggiunti di gravame depositato il 28.1.2009: prospettando, in forza della conoscenza dei progetti definitivo ed esecutivo dei lavori di cui trattasi per la parte inerente la proprietà di interesse (conoscenza che assume avvenuta, tramite istanza di accesso agli atti ex lege n. 241 del 1990, solo il 17.12.2008), ulteriori doglianze avverso i medesimi atti impugnati col ricorso principale;
Avverso le doglianze prospettate dal ricorrente nel ricorso sub a) – e sulle quali appresso si tornerà-, la resistente amministrazione regionale ha controdedotto con memoria, corredata della documentazione inerente il contestato procedimento espropriativo, depositata il 20.5.08.
Nessun apporto difensivo è stato fornito dall’amministrazione provinciale che si è limitata a depositare l’atto autorizzativo a resistere in giudizio e null’altro.
L’istanza di sospensione interinale dei provvedimenti avversati col ricorso sub a) è stata respinta dalla Sezione con propria ordinanza n. 2565/2008 del 22.5.08; decisione questa che è stata riformata dalla IV^ sez. del Consiglio di Stato con ordinanza n. 5271/2008 del 07.10.2008.
All’udienza pubblica del 12.3.2009 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.
DIRITTO
I)- Nel primo dei ricorsi in epigrafe, e cioè in quello introduttivo dell’odierno giudizio, trovano collocazione tre distinti mezzi di gravame.
I.1)-Col primo mezzo parte ricorrente lamenta di avere avuta conoscenza del solo provvedimento di occupazione d’urgenza dei propri immobili (d.d. BO595 del 29.2.2008) e che solamente in occasione della relativa notifica (24.4.08) ha appreso del procedimento espropriativo avviato (anche) nei suoi confronti dalla Regione Lazio: da tanto deduce sia la violazione degli artt.7 e 8 della legge n. 241 del 1990 atteso che gli è stata preclusa la partecipazione al predetto procedimento prima dell’approvazione dell’Accordo di programma, ex art. 34 del T.u.e.l. n. 267/2000, tra la Regione, la Provincia di Roma ed i comuni Roma, Ciampino, Grottaferrata, Marino e Rocca di Papa (approvazione intervenuta con decreto del Presidente della Regione T0126 del 7.4.2006 e comportante, ex art. 12 del d.P.R. n. 327/2001, implicita dichiarazione di p.u. dell’intervento di cui trattasi); sia, deduce, la violazione dell’art. 11, c.1 lett. b) del d.P.R. n. 327 del 2001 che obbliga la p.a. a dare comunicazione dell’Accordo di programma almeno 20 giorni prima della sua adozione. Osserva inoltre il ricorrente che:
– l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di cui trattasi non può essere sanata ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 perché l’amministrazione non ha provato che la partecipazione al procedimento del ricorrente non avrebbe potuto comportare, in ogni caso, un differente contenuto dell’azione amministrativa;
– non può consentirsi alla Regione di invocare, nel caso di specie, l’art. 11 comma 2 del d.P.R. n. 327/2001 (che consente il ricorso alle forme di pubblicità alternative a quella individuale quando il numero dei destinatari è superiore a 50), perché nel caso di specie il decreto del Presidente della Regione (comportante dichiarazione di p.u.) è stato pubblicato solo su due quotidiani nazionali e non sull’albo pretorio del comune ed inoltre è stato pubblicato solo un estratto di tale decreto privo, in violazione dei principi giurisprudenziali in materia, dell’indicazione delle particelle catastali interessate e dei nominativi dei proprietari degli immobili.
Tale iniziale ventaglio di doglianze non è fondato.
Occorre, al riguardo, ricordare che la realizzazione interventi di razionalizzazione del …omissis… in comune di Grottaferrata risulta inclusa, ex art. 9 della L.R. Lazio n. 16 del 1996, tra le opere da finanziare per il potenziamento delle rete viaria regionale di cui alla L.R. n. 60 del 1985. E la Regione Lazio ha depositato in data 20.5.2008, una consistente documentazione istruttoria dalla quale si evince:
– che gli interventi finalizzati alla razionalizzazione dei flussi di traffico gravitanti sul …omissis…, di interesse regionale come legislativamente statuito, furono oggetto di un primo procedimento volto all’acquisizione della progettazione esecutiva degli stessi (cfr. d.d. 9.2. e 23.12.2005: doc. n. 2 e 3), qualificato da una Conferenza di Servizi in seno alla quale si dispose l’acquisizione di uno “Studio del traffico” e di uno Studio di Inserimento ambientale, ed esitato con la consegna – da parte della ditta aggiudicataria di apposita gara ad evidenza pubblica – della progettazione esecutiva relativa ad alcuni stralci dell’opera e della progettazione definitiva del 4^ stralcio che è quello di interesse ai fini dell’odierna controversia in quanto relativo al “collegamento Villa Senni, Marino, Grottaferrata, Rocca di Papa”, consegnato il 20.2.2004);
– che tale 4^ stralcio, assoggettato a parere del Comitato tecnico per i LL.PP. (che lo restituì con prescrizioni e raccomandazioni) risultava, una volta adeguato alle citate prescrizioni e raccomandazioni, carente del parere dell’Assessorato all’Urbanistica dei predetti comuni (pur, peraltro, avendo gli stessi già deliberato in merito) nonché dell’Ufficio regionale V.i.a.;
– che, pertanto, essendo decorsi più di cinque anni dall’iniziale sopra delineato procedimento, si rese necessario indire, da parte della competente Autorità regionale, una Conferenza di Servizi preordinata all’Accordo di programma di cui all’art. 34 del Tuel n. 267/2000, limitatamente all’intervento relativo al 4^ stralcio funzionale citato;
– che tale Conferenza, indetta per il giorno 18.3.2005, fu preceduta da pubblicazione, sul quotidiano “Il Corriere della Sera” del 14.2.2005, dell’avviso di avvio del procedimento (esplicitamente qualificato quale avvio ex art. 7 della legge n. 241 del 1990) con specificazione del tema della Conferenza (Razionalizzazione …omissis… – 4^ Stralcio – Collegamento Villa Senni, Marino, Grottaferrata, Rocca di Papa) e delle sedi (della Regione e dei comuni citati) ove gli interessati avrebbero potuto prendere visione degli atti e del progetto;
– che analoga comunicazione di tale avviso venne affissa presso gli Uffici della Regione e presso l’Albo Pretorio dei comuni interessati (come risulta dal d.d. n. B5212 del 19.12.2005 a pag.3; nonché dall’Accordo di Programma, pag. 3, IV^ periodo).
Tale documentata circostanza:
da un lato: consente di prescindere dal dato che, nella fattispecie in esame, trovava applicazione non (come sostenuto dal ricorrente) l’art. 11 c.1 del d.P.R. n. 327/2001 ma il 4^ comma dello stesso articolo che, con riguardo all’avviso dell’avvio del procedimento delle Conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, richiama, quali modalità della pubblicità, le forme previste dal d.P.R. n. 554 del 1999 il cui art. 9. a sua volta, prevede una pubblicità da effettuarsi “all’Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazione aggiudicatrici diverse dal comune (come nella vicenda in esame), utilizzando forme equivalenti di pubblicità”;
sotto altra angolazione: priva, in fatto, di ogni fondamento la doglianza imperniata sull’omissione dell’avviso dell’avvio del procedimento prima della formalizzazione della dichiarazione di p.u.; e tanto dicasi anche con riguardo al rilievo che evoca l’inapplicabilità dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990 essendo anche tale denuncia imperniata sull’erroneo presupposto dell’omissione partecipativa di cui sopra si è detto.
Va, per converso, osservato che, nel caso di specie, il ricorso alle forme di pubblicità alternative alla comunicazione individuale trovava certa giustificazione nella circostanza derivante dall’incontestato coinvolgimento nella procedura esecutiva di un rilevante numero di destinatari (oltre 50) e di un’apprensione coattiva di immobili siti in diversi comuni (cfr., sul principio, ex multis, Cons.St. n. 4993/2006 e nr.2136 del 2005); mentre, e con riguardo alla idoneità delle forme di pubblicità in concreto utilizzate dall’amministrazione, il Collegio – pur consapevole dell’indirizzo di pensiero secondo cui lo strumento pubblicitario quale forma alternativa alla comunicazione individuale, per essere idoneo allo scopo, dovrebbe menzionare partitamente tutte le particelle catastali interessate dal progetto di opera pubblica e i relativi intestatari (ché solo in tale modo i soggetti coinvolti sono messi in condizione di conoscere che i propri terreni sono interessati da una procedura ablatoria e di poter prendere parte in tempo utile al procedimento, così C. Stato, IV, 22.6.2006, n. 3885) – ritiene che, nel peculiare caso di specie, trattandosi di ampliamento di una strada preesistente con localizzazione dei lavori di un’opera pubblica già individuata a livello legislativo nonché a livello di pianificazione comunale con l’applicazione della specifica disciplina sulle garanzie partecipative all’interno dei relativi procedimenti (non sono contestate le varianti al P.r.g. approvate per la realizzazione dell’opera nel comune di Grottaferrata: cfr. del. G.C. n. 268/2002 in cui fra l’altro uno dei soggetti che hanno avanzato osservazioni è tal T. Paolo; nonché del. C.C. n. 53 del 21.3.2002 evocata nella d.d. del 9.12.2005), l’avviso pubblicato sul Corriere della Sera ed affisso agli Albi pretori dei Comuni interessati (con specificazione delle sedi ove erano accessibili tutti gli atti progettuali), consentiva, sia pure per relationem, di individuare i destinatari finali del procedimento espropriativo.
In ogni caso va aggiuntivamente sottolineato:
a) che, per pacifica giurisprudenza, “anche in materia espropriativa, l’omesso invio al privato proprietario della comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità ha efficacia invalidante solo allorché il medesimo abbia assolto all’onere di dimostrare che, se avesse avuto la possibilità di partecipare al procedimento, avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale”: così testualmente Cons. St. n. 3617/2006 e, in senso conforme, fra le tante, IV Sez., 15 giugno 2004 n. 4445; cfr., anche, V Sez., 17 marzo 2003 n. 1357);
b) che in ordine a tale onere la perizia esibita dal ricorrente – a dimostrazione che ove coinvolto nel procedimento avrebbe potuto fornire un utile apporto partecipativo – si rivela insoddisfacente in quanto:
– presuppone non eseguita un’analisi dei flussi di traffico ed una valutazione di incidenza ambientale, laddove la lettura d.d. del 9.12.2005 e dell’Accordo di Programma approvato il 7.4.2006 depongono e documentano l’esatto contrario;
– prospetta una soluzione alternativa globale ed una soluzione alternativa locale che esaurisce in poche righe con ciò dimostrandone l’inidoneità ad incidere sul provvedimento finale adottato dalla p.a;
Conclusivamente, e per quanto sopra articolatamente sviluppato, lo scrutinio del primo mezzo di gravame ne rivela la sua chiara infondatezza.
I.2) Con le residue censure (sempre allocate nel ricorso introduttivo) il T. deduce:
– che un’interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di procedere alla comunicazione individuale degli atti prodromici all’occupazione d’urgenza anche nel caso di pluralità di destinatari;
– l’erronea indicazione catastale allegata al decreto di occupazione notificatogli laddove si afferma che la proprietà degli immobili è, non sua ma, del comune di Grottaferrata con ciò implicitamente negando il diritto di esso ricorrente all’indennità di esproprio.
Anche tali motivi sono infondati.
E difatti la tesi esegetica prospettata dal ricorrente urta contro il riconoscimento, a livello legislativo, della possibilità di ricorrere, in presenza dei presupposti prescritti, a forme di pubblicità alternative alla comunicazione individuale; e tanto in quanto l’art. 8 c.3 della legge n. 241 del 1990 è una norma di chiusura dell’ordinamento che, in presenza di ipotesi marginali di procedimenti di massa, ove sussista un pericolo concreto di pregiudizio dell’interesse pubblico, rende possibile lo svolgimento sollecito del procedimento indipendentemente dalla comunicazione personale (cfr. per una fattispecie analoga a quella in trattazione ove veniva in considerazione un procedimento per l’approvazione del progetto di realizzazione di un elettrodotto che coinvolge un elevato numero di soggetti interessati dal passaggio della linea su terreni di loro proprietà: Cons. St. n. 2136 del 2005).
Quanto invece alla residua doglianza la stessa, nella trama attorea, è prospettata quale funzionale alla corretta quantificazione dell’indennità la cui competenza non pertiene all’adito Giudice; da tanto la sua chiara inammissibilità.
Conclusivamente il ricorso introduttivo del giudizio è infondato in ordine a tutti i profili di doglianza rassegnati. Tale esito si diversifica, invece, per quanto attiene l’impugnativa del d.d. n. B0595 del 29.2.2008 di occupazione d’urgenza degli immobili di proprietà del ricorrente: decreto che è divenuto inefficace essendo scaduti i tre mesi dalla sua adozione senza che si sia provveduto alla redazione del verbale di consistenza ed alla immissione in possesso; sopravvenienza questa – (affermata, e ribadita, dal ricorrente nei successivi atti di ricorso per mm.aa. e non contestata dall’amministrazione) – cui segue l’improcedibilità, in parte qua, del ricorso.
II)-Con un secondo atto di ricorso, introduttivo di mm.aa. di gravame e depositato il 23.10.2008, il ricorrente ha sollevato le censure di cui appresso si dirà avverso alcuni provvedimenti (e cioè la d.d. B0595/2005 ed il decreto del Presidente della Regione del 7.4.2006 nonché gli atti relativi alla comunicazione di avvio del procedimento), che assume depositati nel corso del giudizio di appello avverso l’ordinanza di questa Sezione n. 2565/2008 e mai, prima di allora, conosciuti. Sennonché si è già sopra anticipato che tali provvedimenti erano stati depositati nel corrente giudizio dall’amministrazione regionale il 20.5.2008 e dunque erano in atti alla data dell’udienza camerale del successivo 22 maggio cui era presente il procuratore del ricorrente; il che (ex sé, e cioè pur prescindendo dalla circostanza che il citato decreto presidenziale è stato pubblicato per l’intero, con indicazione delle tavole progettuali e degli elaborati, sul B.u.r.l della Regione Lazio e che dello stesso né è stato dato avviso su due quotidiani a tiratura nazionale ed uno locale) comporta l’irricevibilità del corrente gravame aggiunto notificato il 14.10.2008; mentre – e solo per ragioni di completezza della presente decisione – può osservarsi:
– che la prima doglianza, con cui si deduce che l’avviso pubblicato sul Corriere della Sera del 14.2.2005 avrebbe dovuto essere diffuso su almeno due quotidiani nazionali ed uno locale, è (oltre che irricevibile) priva di pregio giuridico in quanto l’art. 11 del d.P.R. n. 327 del 2001 prescrive che l’avviso de quo è pubblicato “su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale”: norma che, all’evidenza, non richiede la pubblicazione dell’avviso su tre quotidiani e che, avendo prioritario riguardo alla idoneità della testata giornalistica a diffondere il messaggio, deve ritenersi appagata anche con la pubblicazione dell’avviso su un solo quotidiano purchè la diffusione di questo sia estesa (oltre che in campo nazionale, anche) in ambito locale ( il che non appare contestabile avuto riguardo alla fattispecie in esame);
– che la seconda doglianza, incentrata sulla mancata esternazione delle ragioni di urgenza che consentono di attivare la procedura di cui all’art. 22 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, è (oltre che improcedibile per quanto detto nel paragrafo precedente ed irricevibile per quanto evidenziato nel presente paragrafo) infondata alla luce della più recente, e qualificata, giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato che l’art. 22 bis citato non richiede alcuna specifica motivazione delle ragioni di urgenza che hanno indotto l’amministrazione ad occupare il bene per realizzare l’opera pubblica quando il numero dei destinatari sia, come nel caso di specie, superiore a 50 (cfr., Cons. St. n. 3698 del 2007 e n. 8261 del 2006).
III)- Con un terzo atto di ricorso, depositato il 28.1.2009, il ricorrente ha proposto, in forza della conoscenza dei progetti definitivo ed esecutivo dei lavori di cui trattasi per la parte inerente la proprietà di interesse (conoscenza che assume avvenuta, tramite istanza di accesso agli atti ex lege n. 241 del 1990, solo il 17.12.2008), ulteriori doglianze avverso i medesimi atti impugnati con i precedenti ricorsi.
Anche queste doglianze non colgono il segno. E difatti:
quanto al primo e secondo mezzo di gravame, [con cui si assume – traendone conforto in una perizia, non giurata, allegata all’atto – una diversità tra i progetti definitivo, esecutivo e il piano particellare che invaliderebbe l’intera procedura espropriativa], trattasi di doglianze irricevibili in quanto:
a) la perizia citata, datata 9.1.2009, non dà conto di alcuna difformità tra progetto definitivo (che non è mai menzionato in seno alla stessa) e piano particellare limitandosi a specificare che, nel (solo) progetto esecutivo si rileva che l’area necessaria per lo sviluppo della sezione stradale (nella proprietà T.) è pari a 166 mq e dunque inferiore a quanto previsto nel piano particellare (circa 260 mq);
b) nella perizia datata 12.5.2008 (a corredo del ricorso introduttivo del gravame) redatta dal medesimo professionista, si attesta che, già a tale data, il sig. T., odierno ricorrente, “ha effettuato accesso agli atti presso il comune di Grottaferrata e mi ha consegnato le tavole relative al progetto esecutivo, alle sezioni tipo ed ai particolari costruttivi….”;
c) le doglianze di cui trattasi dunque, senza la mediazione dell’accesso che il ricorrente dichiara in gravame ottenuto dalla Regione resistente solo il 17.12.2008, avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere nei termini decadenziali di rito: adempimento questo non curato con accessiva irricevibilità delle stesse (peraltro contestate, nel merito, dall’amministrazione regionale che allega documentazione attestativa della rispondenza tra progetto esecutivo e piano particellare);
quanto al terzo mezzo di gravame [con cui si ridenuncia la sopravvenuta inefficacia del decreto di occupazione di urgenza (essendo scaduti i tre mesi dalla sua adozione senza che si sia provveduto alla redazione del verbale di consistenza ed alla immissione in possesso) nonché si deduce la sopravvenuta decadenza della procedura ablatoria (essendo decorsi i termini per il compimento della procedura espropriativa previsti nel provvedimento di approvazione de progetto definitivo)], va osservato:
a) che la mancata esecuzione del decreto di occupazione d’urgenza comporta (non, come affermato in gravame, l’inefficacia della dichiarazione di p.u., ma) la perdita di efficacia del decreto e, quale logico corollario, l’improcedibilità, in parte qua, del gravame come già chiarito in precedenza;
b) che il provvedimento dirigenziale del 23.12.2005 di approvazione del progetto definitivo con indicazione del termine (36 mesi dalla data del 23.12.2005) per il completamento della procedura espropriativa, è stato adottato dopo la conclusione dell’accordo di programma ma prima della sua approvazione a mente dell’art. 34 del T.u.e.l. n. 267/2000: dunque si tratta di un atto che è stato adottato prima dell’accertamento della conformità dell’opera agli strumenti urbanistici dei comuni interessati (i quali hanno ratificato l’Accordo nel marzo 2006, come evincesi dal preambolo dello stesso) e, dunque, si tratta di un atto che è stato adottato prima dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (vincolo sorto solo per effetto dell’approvazione dell’Accordo di programma che ha comportato, anche, le necessarie variazioni agli strumenti urbanistici): il che significa che, nel caso di specie, trova applicazione la norma dell’art. 11 c. 3 del d.P.R. n. 327/2001 che stabilisce che “qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità diviene efficace al momento di tale apposizione a norma degli artt.9 e 10”. Orbene si può dissertare se nel caso in cui nel provvedimento che comporta la dichiarazione di p.u. (nel caso di specie il decreto presidenziale del 7.4.2006 di approvazione dell’Accordo di programma di cui sopra si è detto), manchi (come nel caso di specie) l’espressa indicazione del termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato, quest’ultimo può essere varato (come prevede l’art. 13 c.4 del d.P.R. n. 327/2001 e come sostiene la resistente amministrazione regionale) entro il termine di cinque anni; ovvero se il termine per il compimento della procedura espropriativa (già fissato in un precedente atto) rimane inalterato ed inizia a decorrere (divenendo efficace) solo dal momento dell’approvazione dell’Accordo di programma. Ma tale dissertazione di nessuna utilità tornerebbe alla definizione della controversia posto che, quale che sia l’opzione esegetica ritenuta prevalente, in ogni caso, e cioè anche nell’ipotesi che si ritenga che il termine di 36 mesi diviene efficace dalla data dell’approvazione dell’Accordo di programma, trattasi di termine ancora non decorso con riveniente, in parte qua, infondatezza della doglianza.
IV)- Conclusivamente:
– il ricorso principale è in parte infondato e, nella parte in cui aggredisce il decreto di occupazione di urgenza, improcedibile per le ragioni sopra indicate;
– il secondo atto di ricorso è irricevibile oltre che infondato;
– il terzo atto di ricorso è in parte irricevibile ed in parte infondato.
Le spese di lite, attesa anche la differente valutazione in ordine all’istanza cautelare effettuata da questo Giudice e da quello di appello, possono essere compensate tra le parti in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. I^ ter pronunciandosi in ordine ai ricorsi, principale e per motivi aggiunti, di cui all’epigrafe, così, come da motivazione, dispone:
– in parte respinge ed in parte dichiara improcedibile il ricorso principale;
– dichiara irricevibile il secondo atto di ricorso;
– in parte respinge ed in parte dichiara irricevibile il terzo atto di ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. I^ ter nella Camera di Consiglio del 12.3.2009