Pubblicato sul supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012 n. 19 il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
Il Capo III, del Titolo I, del decreto rubricato “servizi professionali” si riferisce direttamente agli avvocati.
In particolare, l’art. 9 del richiamato decreto, prevedendo l’abrogazione delle tariffe forensi minime e massime, statuisce che il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale.
Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresi’ indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attivita’ professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa
nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente
comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
Emiliana Matrone