A seguito della dichiarazione di fallimento ciascuna parte creditrice, che intende agire in giudizio nei confronti del debitore, ha l’onere di coltivare la propria azione nei confronti del curatore davanti al Tribunale Fallimentare e con le forme previste per il relativo procedimento, e non impiantando una mera causa di cognizione ordinaria.
Emiliana Matrone
Tribunale di Nola, sentenza del 24 giugno 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico dr. Alfonso Scermino, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 0795 del Ruolo Generale dell’anno 2005, vertente
TRA
Tizio, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della citazione, dall’ avv. … , con cui elettivamente domicilia in … , -attore-
CONTRO
Mevia, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e costituzione di nuovo difensore, dagli avv.ti …. e … , con cui elettivamente domicilia in … ,
E
Fallimento Caio , contumace;
-convenuti-
avente ad oggetto: azione di rilascio di immobile e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: all’udienza del 24.6.2008 i procuratori concludevano riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e a tutte le deduzioni di udienza e alla documentazione prodotta in giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato Tiziox esponeva: che nell’anno 1999 concedeva a titolo di comodato precario a favore di Caio e Mevia un immobile di sua proprietà sito nel comune di :::: alla via … ; che, dopo aver scoperto nel 2004 che i comodatari stavano dando seguito a lavori abusivi sul relativo cespite, ne richiedeva l’immediata restituzione; che a tanto gli occupanti erano obbligati, essendosi addivenuti ad un comodato precario revocabile ad nutum da parte del comodante; che, peraltro, con sentenza del 30.5.1995 era dichiarato il Fallimento di Caiox dal Tribunale di Nola.
Tanto premesso, conveniva in giudizio il Fallimento di Caio e Mevia al fine di vedersi rilasciare l’immobile concesso in comodato e risarcire genericamente il danno subito.
Il Fallimento restava contumace.
Mevia si costituiva e contestava estensivamente la domanda.
Senza che fosse espletata attività istruttoria, la causa era chiamata – previo mutamento rito ex art. 447 bis c.p.c. – all’udienza del 24.06.2008, ove era data lettura della sentenza.
La domanda è improcedibile.
Nel presente giudizio Tizio agiva per far valere un credito di natura restitutoria (immobili concessi in comodato) nonché risarcitoria (danni conseguenti alla mancata restituzione ed alla realizzazione di lavori abusivi sugli stessi), previo accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto di comodato per suo recesso ad nutum.
Egli, tuttavia, rivolgeva tale pretesa non solo nei confronti di Mevia, ma anche avverso il Fallimento di Caio , siccome entrambi comodatari.
Ma lo strumento processuale utilizzato si rivelava inadeguato.
Giova, infatti, ricordare che nel sistema delineato dagli art. 52, 95 e 103 l. fall., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell’insinuazione al passivo.
E tanto valeva anche per il titolare di un diritto di credito restitutorio qualificato, come nella ipotesi di un comodante, da una implicita posizione proprietaria sul bene invocato: quest’ultimo, infatti, pur vantando una peculiare pretesa ad espungere dal patrimonio del fallito la cosa certa e determinata la cui riconsegna richieda, nondimeno può sottrarsi all’assoggettamento del concorso formale del suo credito con quello degli atri creditori, al fine di assicurare la corretta ed unitaria gestione del processo fallimentare, mediante una analitica valutazione delle singole ragioni sul patrimonio oggetto di esecuzione.
Per cui, visto che a seguito della dichiarazione di fallimento ciascuna parte creditrice, che intende agire in giudizio nei confronti del debitore, ha l’onere di coltivare la propria azione – come nel caso in esame – nei confronti del curatore davanti al Tribunale Fallimentare e con le forme previste per il relativo procedimento, e non impiantando una mera causa di cognizione ordinaria, la domanda ivi svolta dev’essere dichiarata improponibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa (per tutte, Cassazione civile , sez. I, 22 dicembre 2005, n. 28481; Cassazione civile , sez. I, 02 aprile 2004, n. 6502).
Peraltro, il fatto che il bene oggetto della domanda restitutoria fosse pervenuto al Caio (anno 1999) successivamente alla sua dichiarazione di fallimento (anno 1995), lungi dall’incidere sulla correttezza della indicata determinazione, la rafforza ulteriormente , atteso che , ai sensi dell’art. 42 L. F. “sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
Tanto acclarato, parimenti improcedibile va ritenuta la analoga domanda proposta nei confronti di Mevia, nonostante che la stessa fosse estranea alla procedura fallimentare.
Nella fattispecie, invero, era addotta dall’istante, a fondamento della sua azione, l’estinzione di un rapporto contrattuale unitario a parte soggettiva complessa, in quanto quali contitolari passivi della posizione di comodatari erano stati indicati contestualmente sia Caio che Mevia : sicchè è evidente che l’accertamento della risoluzione del rapporto negoziale de quo non poteva che avvenire contestualmente nei confronti di tutte le parti titolari del medesimo, con decisione necessariamente incidente su ciascuna sfera giuridica degli interessati (ex multis, Cass. Civ. n. 1021/2006; Cass. Civ. n. 5008/1996).
Ciò posto, va poi ricordato che nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, ove venga dichiarato fallito soltanto uno dei litisconsorti, le domande, non potendo essere separate in quanto inscindibili, devono necessariamente restare entrambe devolute alla cognizione del tribunale fallimentare, giudice funzionalmente e inderogabilmente competente per quella proposta nei confronti del fallito.
Per cui, anche la posizione della Mevia rimaneva definitivamente coperta dalla vis attrattiva della procedura speciale.
Né questo Giudice poteva trattenere, da ultimo, la cognizione sul rapporto giuridico risarcitorio dedotto, limitatamente alla domanda avanzata sul punto nei soli confronti di Mevia.
A riguardo, infatti, ben avrebbe potuto osservarsi che il debito solidale dell’obbligazione extracontrattuale (da illecito) dedotta , risolvendosi sul piano processuale in un litisconsorzio facoltativo (ex multis, Cass. n. 2406/1998), ben avrebbe consentito al Tribunale di disporre la separazione dei procedimenti – con riguardo, si ribadisce, alla sola domanda risarcitoria – e di pronunciarsi esclusivamente sulla istanza svolta nei confronti di Meviax, rimettendo al Tribunale Fallimentare ed ai suoi meccanismi procedurali la sola pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del fallito (Cassazione civile, sez. I, 21 dicembre 1998, n. 12745).
Sennonché , a tale soluzione non poteva addivenirsi in quanto l’azione risarcitoria de qua era stata proposta (anche) per la mancata restituzione dell’immobile all’esito del recesso operato dal comodante (citazione): sicchè, essa appariva legata da un nesso assorbente di pregiudizialità logico-giuridica rispetto all’accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto nei confronti di entrambi i comodatari.
Onde non poteva non aderirsi all’orientamento per cui, quando una domanda dedotta in un giudizio , sulla quale residuerebbe pieno potere di cognizione del Tribunale in sede di cognizione ordinaria, sia avvinta da un nesso di dipendenza qualificato (nei termini predetti) ad altra domanda per la quale opera il rito speciale fallimentare, l’intera causa va inscindibilmente devoluta alla cognizione del tribunale fallimentare, vista la prevalente esigenza di trattazione congiunta delle azioni (Cassazione civile, sez. I, 26 luglio 2000, n. 9801; Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 1999, n. 13944; Cassazione civile, sez. I, 09 aprile 1997, n. 3068).
In definitiva, su ogni profilo dell’azione soccorrono la competenza e le forme processuali previste in tema di fallimento.
Le spese possono essere compensate, visto l’esito meramente procedurale della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe,
– Dichiara improponibile la domanda;
– compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in NOLA il 24.06.2008; si provveda all’immediato deposito in cancelleria.
Il Giudice Dott. Alfonso Scermino
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.