L’articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 prevede che “il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti” secondo i principi e i criteri direttivi previsti dalla medesima norma.
Il beneficio pensionistico in esame è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto mansioni particolarmente usuranti per un determinato periodo.
Il beneficio consiste nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità.
I destinatari del predetto beneficio non possono in ogni caso accedere al pensionamento di anzianità con un’ età inferiore ai 57 anni e un’ anzianità contributiva inferiore ai 35 anni.
All’uopo L’INPS, con il messaggio del 17 gennaio 2008, fornisce le prime indicazioni in ordine ai destinatari di tale beneficiooltre che ai presupposti per il relativo riconoscimento.
Emiliana Matrone
INPS, Messaggio 17-01-2008 n. 1421
OGGETTO:
beneficio pensionistico per lavoratori dipendenti che risultino aver svolto lavori usuranti: riduzione del requisito di età anagrafica per l’accesso al pensionamento di anzianità.
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI E SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.
La predetta legge prevede, tra l’altro, disposizioni in materia di benefici pensionistici in favore di lavoratori dipendenti che hanno svolto attività lavorative usuranti. In particolare l’articolo 1, comma 3, della citata legge prevede che “il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti” secondo i principi e i criteri direttivi previsti dalla medesima norma.
Si forniscono, di seguito, le prime indicazioni in ordine ai destinatari del beneficio in oggetto oltre che ai presupposti per il relativo riconoscimento.
Requisito soggettivo
Il beneficio in questione è riconosciuto alle seguenti categorie di lavoratori:
• lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica (c.d. “Decreto Salvi”);
• lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una permanenza minima nel periodo notturno;
• lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità;
• conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Requisito oggettivo
Il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto per un determinato periodo una delle attività previste al predetto punto 1 a condizione che abbiano svolto:
• nel periodo transitorio (che verrà definito con gli emanandi decreti legislativi), una delle attività usuranti per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
• a regime, una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.
Entità del beneficio
Il beneficio pensionistico in esame consiste nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità.
I destinatari del predetto beneficio non possono in ogni caso accedere al pensionamento di anzianità con un’ età inferiore ai 57 anni e un’ anzianità contributiva inferiore ai 35 anni.
La disciplina delle decorrenze del pensionamento di anzianità dei soggetti in questione è dettata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243.
Documentazione
I decreti legislativi dovranno altresì stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il riconoscimento del beneficio in esame.
Dopo l’emanazione dei citati decreti saranno diramate le relative istruzioni applicative.