Per infortunio in itinere deve intendersi quello in cui incorre il lavoratore nel recarsi al posto di lavoro oppure nel ritornarne.
Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, all’articolo 12 prevede che “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
Il Tar Lazio, nella sentenza n. 2695 del 13.4.2005, ha affermato che non è indennizzabile come infortunio in itinere la caduta sulle scale condominiali accaduta al lavoratore mentre si sta recando al lavoro.
L’espressione “percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”, contenuto nella citata disposizione, è stata interpretata dal Tar Lazio come percorso che ha inizio da quando il lavoratore si immette nella pubblica via e non da quando chiude la porta della propria abitazione; in altre parole, il percorso “abitazione–pianerottolo–scale–portineria– inizio strada” non è indennizzabile.
I giudici amministrativi, con tale decisione, si sono uniformati a quanto già sostenuto dalla Cassazione, con la pronuncia sentenza 9 giugno 2003, n. 9211. In quella quell’occasione la Suprema Corte aveva affermato che l’infortunio in itinere, come tale indennizzabile nell’ambito della tutela del lavoratore contro il rischio di infortuni sul lavoro, non è configurabile – oltre che nell’ipotesi di infortunio subito dal lavoratore nella propria abitazione (o nel proprio domicilio o dimora) – anche in quella di infortunio verificatosi nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata, atteso che l’indennizzabilità (come risulta chiaramente anche dalle nuove disposizioni di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 38 del 2000) presuppone che l’infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva (o comune) proprietà del lavoratore assicurato.
TAR Lazio, sez. II bis, sentenza 13 aprile 2005 n° 2695REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE II BIS –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1270/98 proposto da S. A. R., rappresentata e difesa dall’avv. F. B., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, P. Cl. n. 14;
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Sportelli ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;
per l’annullamento
del provvedimento prot. 75329, in data 25/11/1997, con cui e’ stata respinta la domanda della ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed il connesso equo indennizzo;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, per la pubblica udienza del 16/12/2004, il Consigliere Francesco GIORDANO;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente, dipendente comunale in forza alla Scuola Guido Alessi di Roma con la qualifica di operatrice dei servizi scolastici socio-educativi, subiva in data 12/5/1997 un grave infortunio nel recarsi al lavoro dalla propria abitazione, ubicata a circa duecento metri di distanza dalla sede di servizio.
In particolare, la S., dopo essere uscita dalla propria abitazione, cadeva rovinosamente nello scendere le scale condominiali e riportava gravi lesioni (frattura della tibia e del perone della gamba sinistra), accertate presso l’Ospedale S.Giacomo con prognosi di cinquanta giorni.
L’interessata presentava, quindi, al Comune di Roma domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per l’evento occorsole.
Avverso il provvedimento specificato in epigrafe, con cui detta domanda e’ stata rigettata, l’istante ha proposto il presente ricorso, affidandolo ai seguenti motivi di doglianza:
Eccesso di potere per contraddittorieta’ ed illogicita’ manifesta, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Violazione dei principi di ragionevolezza.
Il Comune di Roma ha riconosciuto la dinamica dell’evento, ma ha ritenuto di non dar corso all’istanza sull’assunto che, nella specie, non puo’ configurarsi l’infortunio in itinere, in quanto l’incidente si e’ verificato nel luogo di abitazione e non sulla pubblica via.
Pertanto, ad avviso di controparte, le scale condominiali non sarebbero comprese nel tragitto casa-ufficio, ma farebbero parte dell’abitazione.
In una successiva memoria l’istante ha puntualizzato i termini della questione controversa, insistendo nelle conclusioni precedentemente rassegnate, con rifusione delle spese di lite.
Parte resistente si e’ costituita formalmente in giudizio.
DIRITTO
Con l’odierno gravame la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui l’intimata Amministrazione ha rigettato la sua istanza, volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni riportate nell’infortunio del 12 maggio 1997, nonche’ la concessione di equo indennizzo.
Il ricorso e’ infondato.
Come riferito in narrativa, l’Amministrazione comunale di Roma, nel respingere la domanda della dipendente, ha affermato che, trattandosi di evento verificatosi nel luogo di abitazione, e non sulla pubblica via, non può configurarsi la fattispecie dell’infortunio in itinere.
Ad avviso del Collegio, l’assunto di controparte appare pienamente condivisibile, giacche’ le scale condominiali fanno parte, per definizione oltre che per la natura stessa dei luoghi, del concetto di abitazione in senso lato.
Invero, esse rientrano nella nozione unitaria di proprieta’ immobiliare, atteso che, mentre la “casa” vera e propria appartiene soltanto al suo titolare ovvero e’ nella sua disponibilita’ in via esclusiva, le scale dello stabile, essendo riconducibili al condominio a titolo di comune (e forzosa) proprieta’ privata, sono destinate ad essere necessariamente riferite pro-quota ai singoli appartamenti, configurandosi esse alla stregua di beni di uso o godimento collettivo, peraltro, inscindibili dalle singole proprieta’ individuali.
Conseguentemente, l’accezione di “abitazione”, da cui prende avvio il percorso o il tragitto che il dipendente deve necessariamente seguire, per recarsi dalla propria casa all’ufficio, non puo’ che comprendere anche le scale condominiali.
E, per converso, affinche’ possa gravare sulla comunita’ il rischio generico della “strada” nell’infortunio in itinere, la distanza che il dipendente e’ tenuto a coprire per raggiungere il luogo di lavoro, non puo’ che essere il percorso stradale, vale a dire quello delle ordinarie vie di comunicazione che si dipartono dall’edificio di cui fa parte la casa di abitazione.
Tale convincimento si rivela, invero, vieppiu’ rispondente alla ratio dell’istituto, che e’ quella di indennizzare il lavoratore degli effetti nocivi di un accadimento, che abbia a verificarsi, senza alcuna sua rilevante e diretta responsabilita’, in un ambito esterno alla sua sfera di privata autonomia.
Correttamente, dunque, il Comune resistente ha ritenuto non configurabile la fattispecie dell’infortunio in itinere nella vicenda occorsa all’attuale ricorrente.
Va, invero, esclusa l’indennizzabilita’ dell’evento dannoso, non soltanto quando l’infortunio si verifichi nell’abitazione ovvero nel domicilio o dimora del lavoratore, ma anche nell’ipotesi di infortunio occorso al medesimo nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprieta’ privata (cfr. Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 2003, n. 9211).
Cio’ stante, il ricorso in trattazione deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorita’ amministrativa.
Cosi’ deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II bis, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2004