Cassazione – Sezione lavoro – sentenza – 9 maggio 2008, n. 11599
Svolgimento del processo
G. B., premesso di aver lavorato alle dipendenze della s.n.c. E. e di aver subito un infortunio sul lavoro mentre svolgeva la propria attività per la S.r.l. Z. – presso la quale era stato inviato dalla datrice di lavoro per eseguire delle riparazioni ad una linea elettrica – conveniva in giudizio sia la società E. (unitamente ai soci), che la società Z. ed il suo legale rappresentante, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. A sostegno delle domande deduceva la colpa sia della datrice di lavoro, che lo aveva inviato presso il cliente senza la necessaria attrezzatura e imponendogli di operare in fretta senza le necessarie cautele, sia dei responsabili della seconda società, che non avevano accettato di disattivare la corrente elettrica durante la riparazione.
Nel corso del giudizio il contraddittorio veniva esteso alle società imprese assicuratrici delle due convenute. Interveniva poi volontariamente nel giudizio l’Inail. Il primo giudice rigettava le domande proposte dal B. e dall’Inail, nonché le domande di manleva proposte nei confronti delle imprese assicuratrici, con decisione che la Corte di Appello di Firenze riformava solo per il regolamento delle spese.
Il giudice di appello ha escluso la responsabilità delle società convenute sulla base della ricostruzione dell’incidente, avvenuto quando il B., elettricista qualificato, intervenendo per riparare un macchinario, decise di tagliare un cavo elettrico senza prima staccare la tensione, e fu così colpito da folgorazione alle mani, precipitando dal macchinario dove operava. La Corte territoriale ha affermato l’adeguatezza delle direttive impartite dalla società datrice di lavoro sia per la natura dei compiti assegnati a personale professionalmente qualificato, sia per la disponibilità di attrezzature idonee, ritenendo non dimostrato l’assunto secondo cui l’impresa committente avrebbe rifiutato di consentire il distacco della tensione. Ha quindi attribuito l’infortunio, oltre che all’imprudente scelta del B. di salire su un macchinario di circa 3 metri, alla consapevole iniziativa dello stesso lavoratore – eccezionale ed imprevedibile per un elettricista qualificato – di recidere con le forbici un cavo sotto tensione. B. propone ricorso per cassazione con tre motivi. E. e la compagnia assicuratrice resistono con controricorso e memoria. Inail e Z. non si sono costituiti.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità delle note depositate dal ricorrente all’udienza di discussione. L’art. 379, ultimo comma, cod. proc. civ. consente agli avvocati delle parti di presentare in udienza esclusivamente brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero; non è peraltro ammissibile la presentazione in udienza di documenti contenenti, come nel caso di specie, non già osservazioni contro il pubblico ministero, bensì argomenti rivolti alla controparte, con il contenuto di una vera e propria memoria, non tempestivamente depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
2. Con il primo motivo, mediante la denuncia dei vizi di violazione dell’art. 2087 cod. civ. e difetto di motivazione, si sostiene che il datore di lavoro non ha tutelato efficacemente l’integrità psicofisica del dipendente fornendogli la strumentazione necessaria per proteggerlo nella esecuzione del lavoro. Rileva in particolare che nessun strumento era stato fornito, tranne un paio di forbici risultate peraltro usurate.
La censura è inammissibile, perché investe un accertamento di fatto del giudice di merito, congruamente motivato, in ordine alla disponibilità di dotazioni idonee presso l’azienda dove il B. doveva operare, e alla natura dell’intervento richiesto, consistente in un comune sopralluogo, rientrante nelle mansioni di elettricista, in relazione al quale poteva essere richiesto secondo le necessità l’impiego di specifiche attrezzature. Le deduzioni della parte non indicano alcuna circostanza di fatto rilevante non esaminata dalla Corte territoriale, e sono poi smentite dalla valutazione delle prove per quanto riguarda il dedotto imperfetto isolamento delle forbici o cesoie usate dal lavoratore.
3. Analoga censura viene svolta con il secondo motivo, con cui si critica la valutazione di abnormità del comportamento del lavoratore. Posto che con tale concetto si fa riferimento ad una condotta che presenti i caratteri della atipicità ed eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo, si afferma che nella specie tali estremi non possono essere ravvisati perché il B. ha subito l’infortunio «durante lo svolgimento delle normali mansioni lavorative». Il motivo non merita accoglimento. La condotta del lavoratore comporta l’esonero totale dell’imprenditore da ogni responsabilità quando presenti i caratteri dell’abnormità, in opinabilità ed esorbitanza: questi aspetti devono essere necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento (v. per tutte Cass. 24 marzo 2004 n. 5920, 13 settembre 2006 n. 19559, 23 marzo 2007 n. 7127). Il giudizio espresso con la sentenza impugnata risulta conforme a questi principi, in quanto sorretto da una congrua motivazione con cui è stata rilevata (in relazione alle mansioni di elettricista qualificato) l’assoluta imprevedibilità ed eccezionalità del comportamento del B., il quale, oltre a salire in piedi sul macchinario all’altezza di circa tre metri, decise di recidere con le forbici un cavo elettrico sotto tensione a 380 v.
4. Il terzo motivo, con la denuncia dei vizi di violazione degli artt. 2087 e 2043 cod. civ. e difetto di motivazione, investe la statuizione con cui è stata esclusa la responsabilità della S.r.l. Z. e del rappresentante A. T., riproponendosi l’assunto secondo cui i titolari dell’azienda pretendevano che le riparazioni venissero effettuate senza il distacco dell’alimentazione elettrica del macchinario. Il mezzo è inammissibile. Sul punto la sentenza impugnata ha espresso un preciso apprezzamento di fatto, ritenendo non dimostrato dalle risultanze processuali che il distacco della corrente sia stato rifiutato dai titolari dell’impresa: questa valutazione delle prove non viene specificamente censurata.
5. Il ricorso deve essere quindi respinto. In relazione alla particolarità della vicenda, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio.