Cassazione – Sezione lavoro – sentenza – 12 maggio 2008, n. 11659
Svolgimento del processo
Sebastiano B. esponeva di aver lavorato alle dipendenze della E. Priolo fino al 30.11.95 e di aver sottoscritto, in base ad un patto per l’incentivazione all’esodo, un accordo per la corresponsione di una somma oltre il Tfr; di aver quindi impugnato detto accordo ai sensi dell’art. 2113 cod. civ., dopo aver rilevato l’erronea determinazione della base di calcolo spettante. Conveniva quindi in giudizio la società datrice di lavoro chiedendone la condanna al pagamento delle differenze dovute.
Il giudice adito rigettava la domanda con decisione che la Corte di Appello di Catania confermava con la decisione oggi impugnata. La Corte territoriale, rilevato che con l’accordo sottoscritto dal B. il lavoratore aveva espressamente accettato la risoluzione del rapporto rinunciando a pretese economiche ben definite, affermava che tale pattuizione non era annullabile ai sensi dell’art. 2113 cod. civ., in quanto tale norma riguarda accordi dispositivi relativi a pretese patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti fondamentali della persona. Nella specie, l’accordo aveva per oggetto diritti disponibili, riguardando differenze relative alla inclusione dell’indennità di turno nella base di calcolo delle mensilità utili ai fini del Tfr e delle mensilità di incentivazione all’esodo, nonché il diritto al completamento della liquidazione.
B. propone ricorso per cassazione con due motivi. S. S.p.a. – Attività Diversificate, già E. S.p.a., resiste con controricorso e memoria. Il ricorrente ha depositato note “ex art. 379 4 comma cod. proc. civ.” all’udienza di discussione.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità delle note depositate dal ricorrente all’udienza di discussione. L’art. 379, ultimo comma, cod. proc. civ. consente agli avvocati delle parti di presentare in udienza esclusivamente brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero; non è peraltro ammissibile la presentazione in udienza di documenti contenenti, come nel caso di specie, non già osservazioni contro il pubblico ministero, bensì argomenti rivolti alla controparte, con il contenuto di una vera e propria memoria, non tempestivamente depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
2. La resistente società S. ha dedotto nel controricorso l’inammissibilità, improcedibilità o improponibilità del ricorso per cassazione, rilevando la nullità della sentenza impugnata per il contrasto tra la motivazione della decisione, emessa tra le parti del presente giudizio, e il dispositivo, che indica invece soggetti diversi. Afferma quindi che la controparte avrebbe dovuto “chiedere preventivamente correzione della sentenza e solo successivamente proporre gravame”. L’assunto è infondato. L’attuale ricorrente ha depositato prima dell’udienza di discussione copia conforme all’originale della sentenza impugnata, che reca in calce l’annotazione di eseguita correzione del dispositivo in virtù di provvedimento del 26 luglio 2005 (data successiva alla proposizione del ricorso per cassazione). Si deve quindi osservare che in caso di ricorso per Cassazione tempestivamente notificato, con allegazione della sentenza non corretta, la produzione da parte dell’intimato della sentenza corretta non rende improcedibile il ricorso (Cass. 25 settembre 1998 n. 9589, 11 maggio 2005 n. 9894, 14 marzo 2006 n. 5480). La dedotta nullità della sentenza non è stata d’altro canto fatta valere mediante impugnazione.
3. Con il primo motivo, denunciandosi la violazione dell’art. 2113 cod. civ., la parte – premesso che l’accordo impugnato ha per oggetto una rinuncia e non una transazione – afferma che erroneamente il giudice dell’appello ha ritenuto inoppugnabile tale accordo in quanto relativo a diritti disponibili; al contrario, i diritti disponibili sono esclusivamente quelli derivanti da norme legislative o contrattuali di cui è prevista espressamente la derogabilità. Nella specie, la domanda del lavoratore era diretta al ricalcolo del Tfr per violazione di disposizioni di legge e contrattuali; lo stesso vale per i benefici dell’accordo collettivo aziendale di Roma del 19 dicembre 1981, e successivi atti di recepimento da parte delle società del gruppo.
4. Con il secondo motivo, si denuncia un difetto di motivazione in ordine alla identificazione dei diritti esercitati dal lavoratore: si rileva che secondo l’accordo stipulato dalle parti la rinuncia riguardava anche spettanze non considerate dalla sentenza impugnata (premio di produzione, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima mensilità). In via subordinata, si rileva che nessuna espressa rinunzia risulta formulata per le competenze di fine rapporto, in quanto corrisposte in aggiunta e separatamente dagli emolumenti indicati nell’accordo del 30 novembre 1995. Il motivo di ricorso contiene anche la contestazione delle affermazioni di controparte circa la limitata efficacia degli accordi richiamati a sostegno della domanda.
5. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logica. La sentenza impugnata merita le critiche mosse per quanto attiene all’affermazione secondo cui l’art. 2113 cod. civ. farebbe riferimento a diritti di natura retributiva e risarcitoria derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti della persona, e riguarderebbe (solo) le pretese patrimoniali che il lavoratore abbia maturato “in conseguenza del mancato godimento di quei diritti inderogabili e indispensabili”. Viene cosi seguito l’indirizzo espresso da alcune decisioni di questa Corte (Cass. 15 dicembre 1998 n. 12556, 3 aprile 1999 n. 3233) secondo cui l’art. 2113 cod. civ. si riferisce specificamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria derivanti al lavoratore dalla lesione di fondamentali diritti della persona.
Il Collegio ritiene di non poter condividere questo orientamento, dovendo invece confermare il principio espresso da più recenti pronunce (Cass. 12 febbraio 2004 n. 2734, 27 luglio 2007 n. 16682) secondo cui la qualificazione di indisponibilità – o meglio di limitata disponibilità – dei diritti del lavoratore (in quanto “derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti e accordi collettivi”) non dipende dalla loro natura retributiva o risarcitoria, né riguarda solo le situazioni soggettive derivanti dalla lesione di diritti fondamentali della persona, essendo correlata alla fonte che regola queste situazioni soggettive.
Premessa la distinzione tra il regime giuridico di inderogabilità della normativa posta a tutela del lavoratore e il trattamento dei diritti patrimoniali che ne derivano, la relativa disciplina legale o contrattuale, in quanto posta in funzione protettiva del lavoratore, deve ritenersi inderogabile, salvo che risulti chiaramente il carattere dispositivo della previsione. 6. La soluzione della questione sottoposta all’esame di questa Corte richiede quindi di stabilire se i diritti oggetto di disposizione nel caso di specie da parte del lavoratore derivino, nel senso precisato, da disposizioni inderogabili della legge o di contratto collettivo.
A tal fine, parte ricorrente era tenuta – in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – a riportare il contenuto della normativa collettiva invocata a sostegno delle pretese azionate, stante il divieto per il giudice di legittimità di ricercare negli atti gli elementi fattuali utili per la decisione della controversia.
Le pretese fatte valere attengono all’inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e delle mensilità di incentivazione all’esodo. dell’ indennità di turno (in relazione ad un accordo aziendale del 10 aprile 1972) e alla differenza tra l’80% della retribuzione netta e l’integrazione salariale netta relativa al periodo di sospensione del rapporto, secondo la previsione di un “accordo di Roma” del 19 febbraio 1981.
Il ricorrente non ha peraltro riportato, e neppure sommariamente indicato, il contenuto delle disposizioni pattizie richiamate.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 28,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari, spese generali, Iva e Cpa.