Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 15 maggio 2008, n. 12325
Svolgimento del processo
Con ricorso del 4 novembre 2003 al Tribunale di Milano C. Giorgio chiedeva nei confronti della datrice di lavoro s.p.a. H. Italia, in via gradata: a) la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli il 31 maggio precedente e l’ordine di reintegrazione con collocamento in aspettativa retribuita; b) la condanna della società al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso; c) la dichiarazione di invalidità delle sue dimissioni condizionate alla non spettanza dell’aspettativa per nomina a direttore amministrativo di un’azienda sanitaria locale di Latina. Presupposto di tutte queste domande era l’affermazione del diritto a detta aspettativa. Costituitasi la convenuta il Tribunale rigettava la domanda con decisione confermata con sentenza del 30 novembre 2005 dalla Corte di Appello, la quale riteneva che l’art. 3 d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, introduttivo di un comma 3 bis nell’art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, avesse previsto aspettativa e trattamento di quiescenza per i soli dipendenti pubblici nominati dirigenti nel servizio sanitario nazionale, onde i benefici non spettavano ai dipendenti di imprese private, in tal modo non gravate da “oneri economici indeterminati e ingiustificati”. Contro questa sentenza il C. ricorre per Cassazione mentre la s.p.a. H. Italia resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 12 preleggi, 2 l. 30 novembre 1998, n. 419, 3 d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, modificativo dell’art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, sostenendo che questa modifica venne introdotta in attuazione della delega contenuta nella l. n. 419 del 1998, prevedente l’unificazione del trattamento dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, nominati dirigenti di azienda sanitaria. Ad avviso del ricorrente sarebbe contrario all’art. 76 Cost. ravvisare in sede interpretativa una mancata attuazione della delega, vale a dire una negazione ai dipendenti privati dell’aspettativa retribuita, attribuita per contro ai dipendente pubblici. Il motivo è fondato. L’art. 3, comma 8, d.lgs. n. 502 del 1992 stabiliva, per il caso di nomina e direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di unità sanitaria locale, una disciplina in parte analoga per i dipendenti pubblici e per quelli privati, poiché entrambi avevano diritto ad aspettativa senza assegni (per i privati era anche espressamente previsto il mantenimento del posto). Così nel comma 8 cit. prima e terza parte. La seconda parte del comma 8 differenziava però le due posizioni poiché solo per i dipendenti pubblici apprestava la tutela previdenziale quanto al periodo di aspettativa. La l. n. 419 del 1998, contenente la delega al Governo per la nazionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, previde nell’art. 2, punto t: “rendere omogenea la disciplina del trattamento previdenziale e assistenziale dei soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di azienda, nell’ambito dei trattamenti assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, prevedendo altresì per i dipendenti privati l’applicazione dell’art. 3, comma 8, secondo periodo, d.lgs. n. 502 del 1992 e succ. mod.”. Molto chiaro l’intento unificatore manifestato dal legislatore su tutti i piani, lavoristico e della sicurezza sociale. Questo intento trovò attuazione nel decreto delegato n. 229 del 1999, che nel comma 3, così modificò il suddetto comma 8, introducendo l’art. 3 bis nel d.lgs. 502 del 1992: “la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di provenienza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico dei dipendenti … e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’unità sanitaria locale o all’azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell’interessato”. Quest’ultima norma unifica il trattamento dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, nominati dirigenti dalle aziende sanitarie, entrambi titolari dei diritti soggettivi all’aspettativa non retribuita ed alla contribuzione previdenziale. La contraria interpretazione, resa dalla Corte di Appello di Milano secondo cui “amministrazioni di provenienza” significherebbe soltanto amministrazioni pubbliche, è errata perché fondata su un elemento letterale non significativo e, quel che più conta, in contrasto con la necessaria attuazione della suddetta delega legislativa (art. 76 Cost.). In realtà detta espressione normativa significa non già pubbliche amministrazioni bensì tanto enti pubblici quanto imprese private datrici di lavoro. Manifestamente privo di fondamento è poi il dubbio, sollevato dalla controricorrente, di contrasto della disposizione legislativa in questione con l’art. 41 Cost., per ingiustificata compressione dell’iniziativa economia delle imprese, costretta a tenere in vita un rapporto di lavoro quiescente. La compressione è per contro giustificata dall’utilità sociale, data dalla possibilità di scegliere i dirigenti della sanità pubblica nel più vasto ambito, del lavoro non solo pubblico ma anche privato. Accolto il primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia, che si pronuncerà sulle domande del lavoratore aventi ad oggetto la validità del licenziamento, uniformandosi alla sopra enunciata interpretazione dell’art. 3 d.lgs. n. 229 del 1999. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto concernente la questione di validità delle dimissioni rese dall’attuale ricorrente. Questione su cui la sentenza qui impugnata non ha statuito giacché ritenuta assorbita. Su di essa statuirà il giudice di rinvio, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte di Appello di Brescia, anche per le spese.