Cassazione – Sezione seconda civile – sentenza 27 febbraio 2007 – 22 gennaio 2008, n. 1280
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 17.2.1997 Barbara M. proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 3239, emesso il 19.7.1996, con il quale il Pretore di Firenze aveva ingiunto, a lei e ad Andrea C. , in solido tra loro, il pagamento della somma di L. 12.774.900, oltre accessori, in favore della Gestione Servizi Aziendali di Mila Z. & C. Sas, per prestazioni di elaborazioni contabili in favore dell’Azienda, già di M. Barbara (ceduta, poi, ad Andrea C. ).
L’opponente faceva presente che avverso tale Decreto Ingiuntivo aveva tempestivamente proposto opposizione anche Andrea C. , il quale, in quella sede, aveva chiamato in rilevazione la stessa opponente; solo in tal modo ella aveva avuto, così, conoscenza del decreto. L’opponente precisava, infatti, che tale decreto era stato notificato, il 2.9.1996, nella sua precedente residenza di Bagno a Ripoli mentre, sin dal 27.6.1996, ella aveva trasferito la sua residenza nel Comune di Montelupo Fiorentino; ciò che determinava l’irregolarità della notifica stessa.
Quanto al merito l’opponente negava di dovere alcunché alla ingiuntrice, avendo già pagato alla stessa il compenso dovutole per la tenuta della contabilità della sua Azienda; proponeva, anzi, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivati dalla irregolare tenuta della contabilità stessa.
Costituitasi in giudizio la Gestione Servizi Aziendali di Mila Z. & C. Sas resisteva all’opposizione. Con sentenza 3.3.1999, n. 270, il Pretore di Firenze dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione tardiva e condannava l’opponente alle maggiori spese. Barbara M. impugnava la sentenza del pretore.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 15.5.2002 rigettava l’appello M. Barbara ha proposto ricorso per Cassazione avverso detta sentenza con due motivi di gravame, illustrati con memoria. La Gestione servizi Aziendali di Mila Z. e C., s.a.s., ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione a punti decisivi della controversia, costituiti dalla ritenuta prova documentale che i pagamenti da essa allegati sono estranei al rapporto dedotto in causa e che i capitoli della prova orale da essa dedotta sono inammissibili per genericità e per violazione dell’art. 2721 cod. civ., così come ritenuto erroneamente dalla sentenza impugnata.
Con il secondo motivo la ricorrente, come aveva già sostenuto nell’atto di appello, insiste nella nullità del decreto ingiuntivo, oggetto dell’opposizione tardiva da essa esperita, per essere stato lo stesso notificato in un Comune (Bagno a Ripoli), dove ella aveva avuto la residenza, dopo che la stessa in data precedente alla notifica aveva fissato la sua residenza nel Comune di Montelupo Fiorentino.
Ritiene la ricorrente che l’art. 44 cod. civ., comporterebbe la sola denuncia di trasferimento di residenza al nuovo comune, come previsto dalla disciplina dettata dalla L. n. 1228 del 1954, art. 2, sul servizio anagrafico, che avrebbe abrogato tacitamente l’art. 31 disp. att. c.c., ed avrebbe stabilito una nuova regolamentazione dell’art. 44 cod. civ., comma 1. Ritiene questo Collegio che l’esame del secondo motivo è preliminare rispetto a quello del primo motivo.
Il secondo motivo è infondato e va respinto. Stabilisce l’art. 44 c.c., comma 1, che il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. E l’art. 31 disp. att. c.c., dispone che il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove si intende fissare la dimora abituale; che nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.
Tali norme del codice civile non risultano abrogate né espressamente né tacitamente dalla L. n. 1228 del 1954, sull’anagrafe della popolazione, come sostiene la ricorrente. Il comune di residenza della persona, cioè del luogo della sua abituale dimora, anche ai fini della validità della notificazione a norma dell’art. 139 c.p.c. e segg., è presuntivamente determinabile sulla scorta delle risultanze anagrafiche fino a prova contraria.
È giurisprudenza di questa Corte che la duplice dichiarazione al comune che si abbandona e al comune dove si intende fissare la nuova dimora abituale, cioè la nuova residenza, è necessaria per rendere opponibile ai terzi di buona fede di trasferimento della residenza (cfr. Cass. n 4078/1989, Cass. n 662/2000, Cass. n 2230/1998) che le disposizioni degli artt. 17 e 18 del regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 contemplano la decorrenza della cancellazione e della nuova iscrizione dal giorno della dichiarazione di trasferimento reso dall’interessato al comune di nuova destinazione, e che questa, a sua volta, è preceduta, secondo il normale iter procedimentale, dalla dichiarazione al comune a quo, ai sensi dell’art. 13 del detto regolamento.
La procedura della doppia dichiarazione del trasferimento della residenza non è stata rispettata dalla ricorrente, per cui si deve ritenere valida la notifica del decreto ingiuntivo a suo tempo emesso, avverso il quale ella ha proposto tardiva opposizione.
Sul punto la corte d’appello si era limitata a confermare integralmente la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo, perché presentata fuori termine.
Il primo motivo resta pertanto assorbito stante il rigetto del secondo motivo che ha così confermato la tardività dell’opposizione.
Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per spese ed in Euro 1.000,00 per onorari, oltre oneri consequenziali.