Cass. civ. Sez. lavoro, 22-01-2008, n. 1346
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano il Dott. C.A. chiamava in giudizio il Ministero delle Finanze e la Agenzia delle entrate, esponendo di essere dipendente di detto Ministero dal 1975 e di avere superato il concorso per 999 posti di dirigente bandito il 19 gennaio 1993, sì che con D.M. 9 luglio 1999, era stato inserito nel ruolo unico della dirigenza, con riserva di attribuzione di funzioni dirigenziali; di avere svolto mansioni dirigenziali di responsabile della sezione staccata della direzione regionale delle entrate (DRE) di Milano dall’8 giugno 1998 e di essere poi stato nominato, con nota dell’8 febbraio 2000, direttore dell’ufficio distrettuale imposte dirette di elusone, con mansioni non dirigenziali; chiedeva che, previa disapplicazione del provvedimento dell’8 febbraio 2000, fosse disposta la reintegrazione nella posizione già occupata di responsabile presso la sezione staccata della DRE di Milano, ovvero l’attribuzione di altro incarico dirigenziale; chiedeva altresì la condanna dell’Amministrazione a corrispondergli la differenza, per il periodo dal marzo 2000 al 28 febbraio 2001, tra il trattamento dirigenziale spettante, comprensivo di retribuzione di posizione e di retribuzione di risultato, e quanto percepito, nonché la condanna della medesima amministrazione al risarcimento dei danni. Il Tribunale adito dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di reintegrazione nelle funzioni dirigenziali e condannava il Ministero al pagamento di L. cinquanta milioni.
Su impugnazione di entrambe le parti, la locale Corte d’appello con la sentenza del 24 giugno 2003, per quanto ancora interessa, annullava la statuizione di primo grado, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero e, dato atto della acquisizione delle funzioni dirigenziali delle more del giudizio, condannava l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore del C., della somma di L. cinquantadue milioni.
I Giudici d’appello – dichiarata la nullità, per totale mancanza di motivazione, della sentenza di primo grado, con cui erano state ritenute fondate le domande proposte dal C. relative alle differenze retributive, alla retribuzione di risultato ed al risarcimento dei danni – nel merito affermavano non spettare le differenze economiche richieste, perchè, a fondamento del diritto, non era stata allegato né dedotto alcun elemento a sostegno, ma solo la violazione dei principi del giusto procedimento, sulla base di presupposti di tipo pubblicistico, nella gestione del rapporto di lavoro, che non erano più vigenti, giacché a seguito del D.Lgs. n. 80 del 1998, gli atti inerenti al singolo rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione non sono più configurabili come atti amministrativi, ma come atti di diritto privato a tutti gli effetti.
In relazione poi alla assegnazione del C. all’ufficio di elusone in data 8 febbraio 2000, che era stata censurata per violazione dell’art. 2103 c.c., rilevava la Corte territoriale come la stessa rappresentante del Ministero avesse riconosciuto che non si trattava di incarico dirigenziale ma solo direzionale, mentre le funzioni dirigenziali erano state attribuite solo a seguito della successiva stipulazione del contratto individuale. Doveva quindi essere riconosciuto il danno alla professionalità e quindi al valore delle conoscenze ed esperienze che costituiscono il patrimonio del lavoratore, da parametrare al trattamento economico comprensivo di ogni indennità, come indicato nei conteggi, non specificamente contestati, e liquidato in via equitativa in cinquantadue milioni.
Non poteva invece essere riconosciuto il risarcimento di danni ulteriori in assenza di adeguata prova del pregiudizio conseguente all’inadempimento dell’Amministrazione, che non poteva desumersi dal certificato medico prodotto.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso con due motivi.
Resiste il C. con controricorso e ricorso incidentale con due motivi illustrati da memoria.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi ex art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, perchè la Corte territoriale, per riconoscere al dipendente il risarcimento dei danni, si è fondata sulla citata disposizione codicistica, la quale non sarebbe invece applicabile al rapporto di impiego pubblico nonostante la privatizzazione, come previsto dal D.Lgs. del 2001, art. 52. Ne consegue che, non avendo il C. alcun diritto a svolgere mansioni dirigenziali (per tutto il periodo precedente alla sottoscrizione del contratto di lavoro in esito alla procedura concorsuale superata), la assegnazione alle inferiori mansioni “direzionali” non era illecita, giacchè queste erano corrispondenti alla qualifica (nono livello) ricoperta in quello stesso periodo.
Con il secondo motivo si denunzia difetto di motivazione, per avere ravvisato una menomazione alla professionalità del lavoratore sol perchè erano state assegnate mansioni inferiori a quella precedentemente (e provvisoriamente) svolte, mentre in questi casi la dequalificazione, passibile di risarcimento, non può ritenersi automatica, dovendosi invece verificare la esistenza di una effettiva sottoutilizzazione delle capacità del lavoratore.
Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia violazione e falsa applicazione del D.M. 19 gennaio 1993, e del D.M. 9 luglio 1999, art. 12, e difetto di motivazione, per avere la Corte di Milano rigettato la domanda di esso ricorrente incidentale volta ad ottenere le differenze retributive tra quanto spettante come dirigente e quanto percepito come impiegato di nono livello. Il diritto all’inquadramento come dirigente dovrebbe, infatti, farsi risalire alla data di approvazione della graduatoria ( luglio 1999) del concorso da lui superato. Inoltre, avendo egli svolto mansioni dirigenziali sino al 2 gennaio 2000, da quella data in poi, e fino al conferimento dell’incarico dirigenziale assunto il primo maggio 2001, avrebbe avuto diritto a percepire le differenze stipendiali, nonchè le indennità dirigenziali, ossia quella di posizione e quella di risultato. Ma anche a non volere riconoscere il suo diritto all’incarico dirigenziale sin dal momento dell’approvazione della graduatoria, gli importi richiesti spetterebbero a titolo di risarcimento danni per perdita di chances, perchè, nell’attesa del conferimento, le sedi più importanti, cui poteva aspirare, erano state ricoperte.
Con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., per avere rigettato la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno esistenziale conseguente alla dequalificazione.
Il primo motivo del ricorso principale va accolto, con conseguente assorbimento del secondo.
1. Va considerato in fatto che, come risulta dal ricorso principale, le superiori mansioni erano state affidate al dott. C. nel 1998, quando egli aveva la qualifica di impiegato di nono livello e gli furono sottratte nel 2000, allorché fu inviato a elusone, con assegnazione delle inferiori mansioni “direttoriali”.
In sentenza invero si precisa che il provvedimento dell’8 febbraio 2000, con cui il dott. C. era stato assegnato all’ufficio di elusone, era stato censurato per violazione dell’art. 2103 c.c., sul presupposto che le mansioni direttoriali colà assegnate, erano inferiori a quelle dirigenziali svolte in precedenza, dal 1998 in poi, come responsabile della sezione staccata della direzione regionale delle entrate (DRE) di Milano.
Il diritto al risarcimento dei danni viene quindi fondato dalla sentenza impugnata esclusivamente sulla base della violazione dell’art. 2103 c.c., ravvisandosi un pregiudizio alla professionalità acquisita. La tesi non è condivisibile.
2. Giova premettere che il quadro normativo applicabile alla presente controversia è rappresentata, ratione temporis, dalle disposizioni successivamente raccolte nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mentre non operano le modifiche introdotte in materia di dirigenza dalla L. 15 luglio 2002 n. 145. Infatti, come sopra accennato, al C. veniva conferito l’incarico dirigenziale il primo maggio 2001, tanto che il medesimo limita le pretese azionate, relative alle differenze di trattamento economico, solo al periodo dal marzo 2000 al 28 febbraio 2001.
Com’ è noto, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2, prevede che i rapporti di lavoro delle amministrazioni pubbliche siano disciplinate “dalle disposizioni del capo 1, titolo 2 del libro 5^ del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto”.
Tuttavia la riconduzione della disciplina del lavoro alle regole privatistiche del contratto e dell’autonomia privata individuale e collettiva, con conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario, non elimina la perdurante particolarità del datore di lavoro pubblico che, pur munito nella gestione dei rapporti degli strumenti tipici del lavoro privato, per ciò che riguarda l’organizzazione del lavoro resta pur sempre condizionato da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria generale.
In forza della specialità di tale lavoro e dei principi rinvenibili negli artt. 97 e 98 Cost., il decreto reca, all’art. 52, una disciplina delle mansioni articolata ed organica, tale da costituire un sistema normativo conchiuso, che è per intero alternativa alla regolamentazione posta, nel settore privato, dall’art. 2103 c.c., così come si ritiene avvenire per le altre materie compiutamente regolate dal D.Lgs. n. 165 del 2001.
Detta norma dispone in primo luogo che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della qualifica professionale prevista dai CCNL; soggiunge che, “ovvero”, deve essere altresì adibito a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito; la disposizione esplicita poi le modalità di tale acquisizione, prevedendo che essa avvenga “per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive”. Con ciò implicitamente già negando che la qualifica superiore sia conseguibile, come avviene nell’impiego privato, in ragione dello svolgimento di fatto delle mansioni superiori per il tempo determinato dalla legge, ai sensi dell’art. 2103 c.c.. Il che viene poi esplicitata dalla parte successiva, laddove si statuisce che “l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto, nè ai fini dell’inquadramento del lavoratore, nè ai fini dell’assegnazione di incarichi di direzione.” Peraltro, a differenza che nell’impiego privato, l’adibizione a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, per essere legittima, deve essere necessariamente “causale” dal momento che può avvenire solo “per obiettive esigenze di servizio”, e nei due casi tassativamente elencati, e cioè nel caso di vacanza di posto in organico o nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. In ogni caso, neppure in queste due ipotesi legislativamente contemplate, e quindi legittime (come sembra avvenuto nel caso di specie), l’espletamento di fatto procura vantaggi diversi da quello del diritto al trattamento retributivo corrispondente (art. 52, comma 4). L’assegnazione a mansioni superiori viene quindi concepita, nel pubblico impiego privatizzato, come intrinsecamente temporanea, escludendo quindi sia il diritto al loro mantenimento oltre il termine fissato all’atto dell’attribuzione, sia il diritto alla acquisizione della qualifica superiore ad esse corrispondente.
Ne consegue che l’inquadramento del lavoratore viene reso insensibile allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, così impedendo la perpetuazione delle pregresse prassi di sovra inquadramento e di progressivo scivolamento dei dipendenti pubblici nelle qualifiche superiori, come è ulteriormente dimostrato dalla previsione di specifica responsabilità del dirigente pubblico il cui comportamento illegittimo nell’assegnazione di mansioni superiori abbia comportato un aggravio finanziario per l’amministrazione (art. 52, comma 5).
3. Se dunque l’espletamento di fatto di mansioni superiori non conferisce il diritto alla superiore qualifica, di talchè il lavoratore rimane in possesso di quella di assunzione, non può considerarsi illegittima, e quindi passibile di risarcimento, la loro successiva sottrazione con riassegnazione a quelle precedenti, postoche con ciò altro non si fa che ottemperare all’obbligo di cui alla prima parte dell’art. 52, per cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, e cioè alle mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione o a quelle considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi.
Tale essendo la disciplina nel rapporto di pubblico impiego privatizzato che viene in applicazione nella specie, deve concludersi che il dott. C. non aveva alcun diritto a continuare ad espletare le mansioni dirigenziali assegnate nell’anno 1998, in via necessariamente provvisoria, presso la sezione staccata della direzione regionale delle entrate (DRE) di Milano, nè invero mansioni dirigenziali dello stesso tipo, mentre, come si sostiene in ricorso, ben poteva essere adibito, presso gli uffici di elusone, a mansioni corrispondenti alla qualifica di nono livello di cui, nello stesso anno 1998, era in possesso. Ne consegue che non è ravvisabile l’esistenza di alcuna lesione della professionalità compiuta a suo danno, meritevole del risarcimento deciso nella sentenza impugnata.
4. Né invero si può ritenere, come si sostiene in controricorso, che il riconosciuto risarcimento del danno spetterebbe per il fatto che il dott. C. aveva diritto a svolgere le mansioni dirigenziali – con conseguente illegittimità dell’atto di assegnazione delle inferiori mansioni “direzionali” nell’anno 2000 – per il fatto di essersi già collocato in posizione di vincitore del concorso per dirigente con graduatoria approvata nel 1999 e iscrizione nell’allora ruolo unico, di talchè il suo diritto alle mansioni dirigenziali nascerebbe dal citato art. 52, come diritto a svolgere le mansioni “corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito a seguito di procedure selettive”.
Con questa disposizione ” Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive”, il legislatore sembra essersi limitato a prefigurare i possibili percorsi di progressione nella carriera dei dipendente pubblico, demandati alle determinazioni dell’autonomia collettiva, delineando le diverse ipotesi – superamento di un concorso o di una procedura selettiva interna ovvero progressione professionale conseguita secondo percorsi alternativi – che ne consentono lo sviluppo in concreto, nel rispetto, peraltro, dei limiti di compatibilità organizzativa e finanziaria entro i quali è chiamata ad operare la pubblica amministrazione.
Non è però questo il caso di specie, in cui, tramite la vincita del concorso, l’originario ricorrente ha acquisito la qualifica di dirigente.
E’ stato infatti già più volte affermato (Cass. 10419 dell’8 maggio 2006, n. 11340/2005, n. 14259/2005) che il passaggio dall’inquadramento nelle aree funzionali alla qualifica di dirigente implica una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, del tutto equiparata al reclutamento dall’esterno, per cui la vincita del concorso per dirigente non rientra tra le procedure concorsuali o selettive menzionate dall’art. 52.
La novazione del rapporto conduce quindi ad escludere la stessa ipotizzabilità di un danno da demansionamento, potendo, in caso, insorgere la diversa questione del danno derivante dal mancato conferimento di un incarico dirigenziale (che il dott. C. ha peraltro ottenuto nel 2001, con conseguente declaratoria, ad opera del Giudice di primo grado, di cessazione della materia del contendere sulla pretesa a ricevere detto incarico), che però non era stata dedotta dall’originario ricorrente, giacchè la vincita del concorso era stata da lui allegata solo ad ulteriore supporto della illegittimità della sottrazione delle mansioni dirigenziali precedentemente assegnate.
5. Conclusivamente è errata la statuizione della sentenza impugnata che ha ravvisato un danno alla professionalità, che è invece inesistente, giacché – stante la inapplicabilità dell’art. 2103 c.c., presso gli uffici di elusone l’originario ricorrente è stato legittimamente incaricato di svolgere le mansioni previste per la qualifica di nono livello posseduta al momento del conferimento – provvisorio ed inevitabilmente reversibile – delle superiori mansioni. Né la qualifica dirigenziale, conseguita poco prima dell’assegnazione all’ufficio di elusone, gli dava diritto a mantenere quelle mansioni, ma solo, se del caso, ad ottenere, nelle forme e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, il conferimento di un incarico dirigenziale.
Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con conseguente assorbimento del secondo.
Non essendovi necessità, all’esito delle considerazioni svolte, di procedere ad ulteriori accertamenti, la causa – per questa parte – va decisa nel merito con il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall’originario ricorrente.
6. E’ fondato altresì il primo motivo del ricorso incidentale.
Come risulta dalla sentenza impugnata, con l’appello incidentale il dott. C. aveva impugnato la statuizione di primo grado nella parte in cui gli aveva negato le differenze stipendiali tra la retribuzione spettante a seguito della vincita del concorso come dirigente e la retribuzione percepita.
La Corte territoriale ha rigettato la domanda sul rilievo che, a sostegno del diritto alle differenze economiche pretese, non era stata né dedotta, né allegata alcuna prova, ma solo la violazione dei principi del giusto procedimento che, essendo fondata su presupposti di tipo pubblicistico nella gestione del rapporto, non era più coerente con la natura ormai privata del medesimo.
La tesi è errata giacché, qualunque sia la prospettazione in diritto e le argomentazioni giuridiche svolte a sostegno della domanda ad opera della parte, vige pur sempre il principio “iura novit curia”, secondo il quale spetta al giudice il potere dovere di conoscere e determinare le norme applicabili nella fattispecie, senza vincoli o limitazioni scaturenti dalle indicazioni delle parti, fermo soltanto il rispetto dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. 15 ottobre 1991 n. 10847 e Cass. n. 10933 del 7 novembre 1997).
Nella specie, una volta dedotto ed essendo incontestato che il dipendente di nono livello era risultato vincitore del concorso per dirigente, ed era stato inserito nell’allora ruolo unico della dirigenza, veniva direttamente in applicazione, ratione temporis (anni 2000/2001) il D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 28 comma 5, integralmente riprodotto nel corrispondente articolo del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale recita “Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi”.
L’art. 1 del CCNL applicabile (biennio economico 2000 – 2001) – nel regolare il trattamento economico “fisso” per i dirigenti di seconda fascia e articolandolo in: a) stipendio tabellare; b) retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegno ad personam o elemento fisso, ove acquisiti e spettanti in applicazione dei previgenti contratti collettivi nazionali di categoria; c) retribuzione di posizione – dispone al comma 5, che “In relazione al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 28, comma 5, ai vincitori dei concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui al comma 2, lett. a) e b)”. Invero il diritto al trattamento economico accessorio va escluso giacchè esso, essendo correlato (art. 24) alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità, non può spettare al dirigente antecedentemente al conferimento dell’incarico, in tal senso si è espressa la sentenza di questa Corte n. 14624 del 22 giugno 2007, la quale però ha escluso il diritto anche al trattamento economico di base.
Il primo motivo del ricorso incidentale va quindi accolto in questi limiti, con esclusione di ogni altra voce pretesa dal C. e con conseguente assorbimento dell’ulteriore profilo di censura, secondo cui le differenze retributive richieste spetterebbero, quanto meno, sotto il profilo del risarcimento del danno da perdita di chances.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione all’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, con rinvio – per la determinazione delle differenze retributive, spettanti nei termini precisati (per il periodo dal marzo 2000 al 28 febbraio 2001, come richiesto nella domanda introduttiva del C.) – ad altro Giudice, che si designa nella Corte d’appello di Brescia, la quale, previa determinazione della retribuzione spettante in applicazione del sopra riportato art. 1, del CCNL, determinerà la retribuzione complessiva dal medesimo percepita nel periodo sopra indicato e condannerà l’amministrazione a corrispondergli l’eventuale differenza, oltre accessori di legge.
Il Giudice del rinvio deciderà anche per le spese del presente giudizio.
Il secondo motivo del ricorso incidentale, in cui ci si duole dal mancato riconoscimento del danno esistenziale, è assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con cui è stata esclusa la illegittimità dell’assegnazione delle mansioni direttoriali.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione a questo motivo e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata nel ricorso introduttivo. Dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d’appello di Brescia.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2008