LAVORO (RAPPORTO)
Diritti e doveri del lavoratore
VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO DEL LAVORATORE
Nel contratto di lavoro subordinato il lavoratore non è obbligato al raggiungimento di un risultato ma all’esplicazione delle proprie energie nei modi e nei tempi stabiliti; ne consegue che il datore di lavoro che intenda far valere l’insufficienza della prestazione lavorativa non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso, ma è onerato della dimostrazione di un colpevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, quale fattispecie complessa per la cui valutazione che è di competenza del giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici ed errori manifesti — deve concorrere anche l’apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore nonché l’incidenza dell’organizzazione dell’impresa e di fattori socio-ambientali.
Cass. civ., Sez. Lav., 2-2-2002, sent. n. 1365
FONTE
Mass. Giur. It., 2002
Diritto e Giustizia, 2002, f. 9
Arch. Civ., 2002
Orient. Giur. Lav., 2002, I
Notiz. Giur. Lav., 2002
Giust. Civ., 2002, I
RIFERIMENTI NORMATIIVI
Cod. Civ. art. 2104
Cod. Civ. art. 2105
Cod. Civ. art. 2094
Cod. Civ. art. 2697
Cod. Civ. art. 1218