Cass. 15326/2008 – Danno conseguente all’illegittima dequalificazione
Cass. civ. Sez. lavoro, 10-06-2008, n. 15326
Svolgimento del processo Con sentenza n. 958 del 2002 il Tribunale di Firenze rigettava la domanda proposta da C.G. nei confronti della S.p.A. Corpo V. G. per ottenere l’inquadramento nel terzo livello super dalla seconda assunzione del 30.3.1992, in relazione alle mansioni di addetto alla predisposizione dei turni di servizio giornaliero delle guardie, il pagamento delle relative differenze retributive, nonché il danno conseguente all’illegittima dequalificazione dal 1.08.1994 alla cessazione del rapporto, essendo stato adibito a guardia giurata.
Tale decisione, appellata dal C., è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 141 del 2005, la quale ha dichiarato il diritto dell’appellante all’inquadramento nel terzo livello ai sensi del CCNL dal 30.6.1992 al 15.5.1998, con la condanna della società la pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori, ed ha rigettato nel resto le richieste dello stesso appellante. Il Giudice di appello ha osservato che l’attività svolta dal C. non era limitata alla mera attività di predisposizione degli orari di lavoro delle guardie giurate, ma comprendeva anche quella di assegnazione dei servizi a ciascuna guardia, la sostituzione del personale assente, la risoluzione di esigenze, anche urgenti ed impreviste, di clienti non direzionali. Ciò accertato, il Giudice di appello ha ritenuto che tale attività non trovasse una precisa definizione contrattuale, non potendo inquadrarsi in quella più semplice del vigile a lui attribuita fin dall’inizio, sicché, tenuto conto anche dell’autonomia operativa goduta dal C., ha riconosciuto in suo favore l’inquadramento nel terzo livello, immediatamente inferiore a quello richiesto di terzo livello super.
La società ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Il C. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Il controricorrente ha eccepito in via preliminare la nullità della procura apposta a margine del ricorso per cassazione, ritenendo che la stessa non rispondesse al requisito di specialità, dal che l’inammissibilità dello stesso ricorso.
L’eccezione è infondata.
Secondo costante indirizzo di questa Corte il requisito della specialità della procura, prescritto dall’art. 365 c.p.c., deve ritenersi soddisfatto, qualora, pur non contenendo uno specifico richiamo al ricorso, essa sia stata apposta in calce o a margine del ricorso stesso, in modo tale da porsi in relazione fisica all’atto cui inerisce e da formare un documento unitario (Cass. n. 6687 del 2006; Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 2140 del 1995). Alla stregua di tale indirizzo, che si ritiene di condividere con convinta adesione, la procura in questione, pur non contenendo un richiamo espresso al giudizio di cassazione, può considerarsi fornita del requisito della specialità, risultando apposta a margine del ricorso e formando con esso un documento unitario, in maniera tale che è chiaro il riferimento di tale procura all’atto cui inerisce.
2. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 c.c., e vizio di motivazione su un punto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La ricorrente rileva che la sentenza impugnata in modo contraddittorio, ritenuta irrilevante la terminologia usata per definire tout court capi servizi tutti gli addetti ai servizi, ha rimesso ai testimoni (in particolare al teste B.) la valutazione e la scelta della qualifica da attribuire al C. Il tutto in contrasto con quanto affermato dal Tribunale, che, negata rilevanza alla terminologia anzidetta, non aveva dato, coerentemente, alcun peso alle dichiarazioni dei colleghi di lavoro. Aggiunge che altro aspetto contraddittorio è rinvenibile nel passaggio della sentenza di appello in cui viene negato valore decisivo ai gradi militari e alla posizione gerarchica, anche in questo caso in contrasto con la decisione del Tribunale. La ricorrente osserva ancora che il Giudice di appello non ha rispettato il principio imposto dall’art. 2697 c.c., non avendo l’attore provato i fatti a sostegno della domanda introdotta, tanto che la stessa Corte non gli ha riconosciuto il livello richiesto, ma un livello estraneo alle mansioni che lo stesso svolgeva. Le esposte censure sono infondate.
La Corte territoriale ha analizzato le declaratorie contrattuali nei suoi vari livelli e ha esaminato le deposizioni dei testi, ricostruendo le mansioni svolte dal C. e procedendo al loro inquadramento nel livello terzo e non in quello richiesto del livello terzo super. Trattasi di valutazione, fornita di adeguata e coerente motivazione, cui la ricorrente oppone un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, non consentito in sede di legittimità. 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di legge, ed in particolare degli artt. 1362 e 1363 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3). In particolare la ricorrente sostiene che la Corte non ha tenuto conto delle declaratorie contrattuali, ha trascurato il fatto che le attività svolte dal C. non rientrassero in quelle previste dal contratto e non ha dato alcun rilievo alla strutturazione degli istituti di vigilanza su basi paramilitari, in relazione alla quale il conferimento dei gradi – riportati nel contratto collettivo – costituisce un elemento centrale ed imprenscindibile per l’attribuzione di poteri e di responsabilità. Anche questo motivo è privo di pregio e va disatteso, avendo la Corte territoriale tenuto nella dovuta considerazione, come già detto, le classificazioni del personale contenute nel contratto, che ha passato in rassegna inquadrando le mansioni, svolte dal C. e ricostruite in base alle testimonianze acquisite, nel livello più vicino alle declaratorie contrattuali. L’interpretazione del contratto così condotta è sorretta da motivazione, immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, e viene contrastata dalla ricorrente, che non indica i canoni interpretativi che sarebbero stati violati, ma sostanzialmente propone una diversa lettura del contratto, non ammissibile in sede di legittimità. 4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di norme di legge, in particolare dell’art. 112 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3).
La Corte territoriale, ad avviso della ricorrente, è incorsa nel difetto di ultra petizione in quanto, rigettando la domanda del C., gli ha comunque attribuito un livello superiore (il terzo), peraltro non richiesto neppure in via ipotetica e subordinata. La censura non coglie nel segno e non merita di essere condivisa. Il Giudice di appello ha ritenuto che la domanda diretta al riconoscimento del diritto alla maggiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte includa implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell’ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro (in questo senso ex plurimis Cass. n. 11557 del 25 luglio 2003; in senso conforme Cass. n. 8859 del 2001; Cass. n. 11797 del 2000; Cass. n. 1502 del 2000, Cass. n. 476 del 1999). Alla stregua di tale indirizzo, che si ritiene di condividere, può affermarsi che il giudice di appello non è incorso in vizio di ultrapetizione nel riconoscere al C. l’inquadramento intermedio nel terzo livello, che presuppone compiti di minor rilevo di quelli attribuiti al terzo livello super, trattandosi, nel caso di specie, di domanda implicitamente inclusa in quella proposta e corrispondente ad elementi di fatto in ordine allo svolgimento delle mansioni accertate in relazione alle declaratorie contrattuali (nel senso dell’esclusione di extrapetizione in analoga fattispecie Cass. n. 15053 del 4 luglio 2007; conf. Cass. n. 27430 del 2005; Cass. n. 13740 del 2004; Cass. n. 11577 del 2003 cit.; Cass. n. 1747 del 1988).
5. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 43,00, oltre Euro 1.500,00, per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008