Cass. civ. Sez. lavoro, 24-01-2008, n. 1582
Svolgimento del processo
1. La sentenza di cui si domanda la cassazione accoglie l’appello (principale) del Consorzio della bonificazione umbra e, in riforma della decisione del Tribunale di Spoleto in data 9.12.2005 – di accoglimento dell’opposizione contro il decreto di rigetto del ricorso proposto ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28, -, rigetta la domanda proposta da FAI CISL Umbria per la cessazione di comportamento antisindacale e rimozione degli effetti. Rigetta, di conseguenza, l’appello incidentale.
2. La Corte di Perugia premette la sussistenza della legittimazione della rappresentanza regionale della FAI CILS ad avvalersi della strumento di tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 28, contestata dall’appellante Consorzio sia sotto il profilo della diversità dalla struttura territoriale locale prevista dallo statuto dell’associazione sindacale, sia sotto quello che la condotta asserita antisindacale sarebbe stata tenuta in pregiudizio di dirigente di azienda, che non avrebbe potuto essere componente della rappresentanza sindacale aziendale perchè appartenente a categoria professionale non tutelata dal sindacato.
3. Esclude, quindi, la violazione dei diritti di informazione garantiti alle rappresentanze sindacali aziendali dall’art. 13 del c.c.n.l., osservando che l’oggetto era costituito dalle misure generali concernenti il personale, e non dagli atti di gestione riguardanti singoli lavoratori; esclude che, in relazione ai provvedimenti di modificazione parziale dei piani di organizzazione variabile, in particolare alla delibera di soppressione del posto di dirigente amministrativo, sussistesse, ai sensi della stessa clausola contrattuale, l’obbligo di esame congiunto con la r.s.a.. Ritiene, infine, che i provvedimenti assunti nei confronti del rappresentante sindacale F.F., direttore amministrativo, non avevano inciso sull’espletamento dell’attività sindacale perchè la soppressione del posto non aveva comportato il suo allontanamento dalla struttura, nè l’eventuale illegittimità (dequalificazione) aveva leso le prerogative del sindacato; che, inoltre, le decisioni organizzative circa la soppressione del posto di direttore amministrativo, unitamente a quello di direttore tecnico, risultavano adeguatamente motivate e non vi erano elementi per ritenerle adottate per ledere le prerogative sindacali.
4. La cassazione della sentenza è chiesta dall’organizzazione sindacale con ricorso per due motivi, nonché, condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, dal Consorzio, resistente con controricorso, con ricorso incidentale per due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; la ricorrente principale ha replicato per iscritto alle conclusioni del P.M..
Motivi della decisione
1. La Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Sebbene qualificato dalla parte come condizionato, la Corte deve esaminare per primo il ricorso incidentale, che, con entrambi i motivi, solleva la questione preliminare della legittimazione dell’organizzazione sindacale ad avvalersi dello strumento di tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 28. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, da tempo chiarito che le censure del ricorso incidentale, ancorché proposte in via condizionata, quando involgano questioni preliminari di merito le quali, sebbene non rilevabili d’ufficio, siano comunque inserite nel thema decidendum del giudizio di legittimità, devono essere esaminate, per ordine logico, prioritariamente rispetto ai motivi prospettati con il ricorso principale, restando irrilevante la volontà della parte espressasi nel senso di subordinare la propria impugnazione all’accoglimento (e quindi al previo esame) del ricorso principale (vedi, limitatamente alle più recenti, Cass. 3 aprile 2007, n. 8293; 3 aprile 2007, n. 8293).
3. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.c., e L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28, unitamente a vizio della motivazione, per avere la sentenza impugnata affermato che, sebbene lo statuto nazionale dell’associazione sindacale contemplasse strutture locali quali articolazioni di quelle regionali, il fatto che non si fosse provveduto alla loro istituzione faceva si che l’unica struttura locale dovesse essere considerata quella regionale, aggiungendo altresì che comunque, anche se istituita, sarebbe stata localizzata ugualmente in Perugia, sede della struttura regionale. Formula, quindi, il coerente principio di diritto nel senso che, ai fini della legittimazione L. n. 300 del 1970, ex art. 28, deve attribuirsi rilevanza soltanto allo statuto e che la nozione di struttura più periferica non è alterata dal fatto che la localizzazione coincida con altra struttura centrale.
3.1. Il motivo non può trovare accoglimento perchè la motivazione della sentenza impugnata è corretta quanto al primo ordine di argomentazioni, restando assorbito l’esame del secondo.
Il quesito di diritto, così circoscritto, deve essere risolto nel senso che, ove le previsioni statutarie non istituiscano direttamente determinate articolazioni locali, definendone l’organizzazione, ma si limitino a contemplare l’iniziativa di altre strutture (nella specie quelle regionali, i cui consigli regionali devono elaborare le necessarie indicazioni: art. 23, dello statuto, riportato nel ricorso incidentale), la circostanza che non risultino di fatto costituite strutture più periferiche rispetto a quelle regionali, vale a qualificare queste ultime come organismi locali ai sensi e per gli effetti della L. n. 300 del 1970, art. 28. 4.
Il secondo motivo del ricorso incidentale non è attinente propriamente alla legittimazione dell’organizzazione sindacale, ma pone ugualmente una questione logicamente preliminare sotto il profilo del difetto di valida costituzione di una rappresentanza sindacale aziendale, siccome la categoria professionale dei dirigenti non era compresa, secondo le previsioni statutarie, tra quelle rappresentate. Il quesito di diritto sottoposto alla Corte è se la rappresentanza sindacale possa estendersi al di fuori delle specifiche categorie professionali previste per statuto e se l’iniziativa per la costituzione di r.s.u. possa essere assunta da dipendenti che non possono iscriversi all’organizzazione.
4.1. Anche questo motivo del ricorso incidentale non è fondato, dovendo la Corte rispondere al quesito di diritto nel senso che la L. n. 300 del 1970, art. 19, (nel testo modificato dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312) attribuisce ai lavoratori il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni unità produttiva, “nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva”, dovendosi l’espressione “nell’ambito” interpretare nel senso che queste ultime non possono limitare in alcun modo tale facoltà, restando solo libere di accogliere o non nel proprio seno le predette rappresentanze (vedi Cass. 5 novembre 1977, n. 4718); ne discende che ben possono i dirigenti delle r.s.a. non essere iscritti al sindacato e persine appartenere a categorie professionali non rappresentante dal sindacato.
5. Ritenute infondate le questioni preliminari poste dal ricorso incidentale, si può passare all’esame del primo motivo del ricorso principale, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13 c.c.n.l., per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario stipulato in data 2.7.2004, in relazione alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 28, nonché il difetto di motivazione su fatto controverso e decisivo. Si sostiene che le norme contrattuali obbligavano l’amministrazione consortile a sottoporre gli schemi di organizzazione variabile all’esame congiunto con le r.s.a. prima dell’adozione delle relative delibere.
5.1. In relazione a questo motivo, dovendo trovare applicazione a sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro), art. 366 c.p.c., comma (Ndr: testo originale non comprensibile), n. 6, e art. 366 bis c.p.c., nel testo inserito dal menzionato decreto, correttamente è stato formulato dalla parte ricorrente il quesito di diritto, che domanda alla Corte di affermare l’obbligo del Consorzio, ai sensi del contratto collettivo, a procedere ad esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali prima dell’adozione dei piani di organizzazione variabile.
Il quesito di diritto in questi termini formulato preclude l’esame di altre censure (violazione del diritto all’informazione su determinate misure concernenti il personale), pure contenute nell’illustrazione del motivo, per le quali manca il corrispondente quesito e non sono, quindi, ammissibili (vedi Cass. S.u. 27 gennaio 2007, n. 36).
5.2. Ancora in tema di ammissibilità delle censure, va richiamato il principio di diritto secondo il quale la possibilità di denunziare in cassazione la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi attribuisce al giudice di legittimità il potere procedere alla diretta interpretazione di siffatti contratti collettivi, ma la natura negoziale comporta che l’interpretazione debba essere compiuta secondo i criteri dettati dagli art. 1362 c.c. e ss., e non sulla base degli artt. 12 e 14 disp. gen., cosicché, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, è necessario che in esso siano motivatamente specificati i suddetti canoni ermeneutici che si assumono violati, nonché il punto ed il modo in cui giudice del merito si sia da essi discostato (vedi Cass. S.u. 8 maggio 2007, n. 10374).
5.3. Nelle parti ammissibili, alla stregua del principio sopra enunciato, il motivo denuncia violazione dell’art. 1362 c.c., perchè l’intenzione delle parti doveva essere ricostruita senza fermarsi al dato letterale, e dell’art. 1363 c.c., per la mancata valutazione del complesso delle clausole.
Le riferite censure sono prive di fondamento.
5.4. Il testo dell’art. 13 del c.c.n.l. 2.7.2004 – Compiti dei dirigenti delle RSA/RSU -, è richiamato a sostegno del motivo in esame nei punti di seguito riportati. Compito fondamentale dei dirigenti delle RSA/RSU è tutelare i diritti dei dipendenti sul posto di lavoro in un quadro di costruttive relazioni sindacali.
Spetta in particolare ai dirigenti medesimi:
(1) Esaminare con l’Amministrazione consortile, ai fini di una valutazione globale, nel corso di un apposito incontro che dovrà avvenire entro il 15 novembre di ogni anno, i prevedibili interventi di manutenzione ordinaria delle opere nell’ambito del comprensorio e l’attività di esercizio delle stesse, nonchè acquisire i dati previsionali di bilancio relativi agli interventi di manutenzione e di esercizio; (omissis); (4) Allo scopo di realizzare il maggiore consenso possibile sul piani di organizzazione variabile, esaminare con l’Amministrazione consortile, prima che vengano adottati i relativi provvedimenti, gli schemi dei piani di organizzazione da questa predisposti ed esprimere un parere su tali schemi. I predetti schemi devono essere consegnati alle RSA/RSU di norma almeno 40 giorni prima che siano adottati i relativi provvedimenti. Nel caso di variazioni parziali dei piani di organizzazione variabile gli schemi dei provvedimenti di variazione devono essere consegnati alle RSA/RSU, di norma, almeno 30 giorni prima. All’inizio di ogni anno il Consorzio informerà le RSA/RSU sul prevedibile utilizzo del personale che sarà improntato al miglior funzionamento degli uffici nel rispetto di una equa ripartizione dei carichi di lavoro.
5.5. Sul piano del significato delle parole usate, le espressioni contenute al punto 4 (“esaminare con l’amministrazione”) farebbero pensare ad una forma di esame congiunto, cui è naturalmente funzionale l’indizione di un incontro; e tuttavia questo possibile significato è nettamente smentito dalla successiva specificazione delle modalità con le quale l’esame avviene (trasmissione preventiva degli schemi di provvedimento ed eventuale formulazione di una parere della r.s.a./r.s.u., necessariamente per iscritto e che deve, ove reso, essere specificamente richiamato nei provvedimenti, secondo le disposizioni dell’ultima parte dell’articolo). Si è convenuta, quindi, una forma di partecipazione che si attua con la tempestiva e preventiva trasmissione dello schema di provvedimento, funzionale all’eventuale emissione di un parere scritto. Resta escluso, pertanto l’obbligo di esame congiunto e, quindi, di trattativa.
5.6. L’indicato significato, lungi dall’essere contraddetto, è confermato dall’esame delle altre clausole: nel punto 1, è precisato specificamente che l’esame deve avvenire in apposito incontro; un “incontro” è anche specificamente contemplato al punto 8; vi sono altre previsioni di esame con l’amministrazione senza alcuna specificazione delle modalità (punti 5); in talune ipotesi sono previste vere e proprie “intese” (punti 7, 9 – 13, 15) o “accordi” (punto 14) e dunque veri e propri obblighi a trattare.
5.7. Il quesito di diritto va, pertanto, risolto nel senso che, ai sensi dell’art. 13, punto 4, c.c.n.l. 2.7.2004 per il personale non dirigente dei consorzi di bonifica, l’amministrazione consortile non è tenuta a promuovere forme di esame congiunto, essendo obbligata solo alla preventiva trasmissione dei progetti di determinazione organizzativa perchè sia consentito all’interlocutore sindacale di formulare un parere per iscritto.
Il primo motivo del ricorso principale va, di conseguenza rigettato.
6. Il secondo motivo del ricorso principale reca un’intestazione identica al primo, ma in realtà, denuncia esclusivamente vizi della motivazione inerenti all’accertamento di fatto contenuto nella sentenza, secondo cui non erano state poste in essere condotte lesive dei diritti e delle prerogative del sindacato.
Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., quindi, vi è l’onere, non di formulare un quesito di diritto, ma di indicare con chiarezza il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Siffatto onere non è stato assolto dalla ricorrente e il motivo va dichiarato inammissibile.
6.1. Invero, la sentenza è censurata per aver escluso che i comportamenti tenuti nei confronti del direttore amministrativo (apertura di procedimento disciplinare, poi non coltivato, e illegittima sospensione cautelare; soppressione del posto e destinazione a compiti di staff, frapposizione di ostacoli e contestazioni varie rispetto all’attività di rappresentante sindacale svolta dal direttore amministrativo) avessero leso anche diritti del sindacato nell’ambito di condotta purioffensiva.
In tema di condotta antisindacale del datore di lavoro, l’accertamento dei fatti denunciati operato dal Giudice di merito e la loro valutazione non sono sindacabili in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (vedi, tra le numerose, Cass. 9 marzo 2004, n. 4771).
La ricorrente, invece, da una parte, muove una critica inammissibile nell’affermare che il giudice del merito avrebbe dovuto ritenere che il complesso dei comportamenti del Consorzio era oggettivamente lesivo dei diritti e libertà del sindacato, così contrapponendo la propria opinione alla valutazione del giudice (che ha specificamente escluso la lesività di condotte, pregiudizievoli, in ipotesi, soltanto per i diritti individuali del dipendente); dall’altra, pur accennando a vizi della motivazione, ha omesso di specificare su quali punti sussisterebbe omessa o insufficiente considerazione, ovvero quale affermazione dovrebbe essere ritenuta contraddittoria.
7. L’esito del giudizio di cassazione induce a compensare per l’intero le spese per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa per l’intero le spese del giudizio di Cassazione. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2008