Cassazione – Sezione quarta – sentenza – 19 maggio 2008, n. 20023
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la condanna (alle pene di anni due di reclusione e L. 8 milioni di multa) di A..P. , ritenuto responsabile del reato continuato di cui agli articoli 73, comma 1, e 80, comma 1, lettera f), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere, in Cugliate Fabiasco “fino al 9 settembre 1993”, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ceduto a B.C. e a S..G. , persone tossicodipendenti, quantitativi di eroina al fine di ottenere dalle medesime prestazioni sessuali.
La Corte territoriale riconosceva la circostanza attenuante della lieve entità dei fatti, prevalente sulla menzionata circostanza aggravante e sulla recidiva reiterata infraquinquennale. Osservava la Corte che l’affermazione di responsabilità dell’imputato era fondata essenzialmente sulle dichiarazioni rese da B.C. e S..G. . Quest’ultima, in particolare, aveva riferito di avere assunto eroina per circa otto anni e di avere, per un certo periodo, frequentato con assiduità l’abitazione dell’imputato, il quale, consapevole della sua situazione di tossicodipendenza, “la manteneva nell’uso della droga, ricevendo in cambio prestazioni sessuali”.
In particolare all’udienza dibattimentale del 29 ottobre 1992 la donna aveva dichiarato: “se volevo avere la roba, mi dovevo anche concedere”; “lui mi dava i soldi ed io gli davo qualche altra cosa”. I giudici di appello definivano le affermazioni della G. come “lineari, circostanziate, puntuali, reiterate, non contraddittorie”.
Nell’atto di appello l’imputato aveva, tuttavia, sostenuto che le dichiarazioni della G. configurassero un fatto “totalmente diverso” da quello contestatogli (non era vero, in altre parole, che vi erano state cessioni di eroina; si era semmai trattato di consegne di denaro affinché la donna acquistasse la droga). I giudici di appello replicavano che l’imputato era stato comunque posto nelle condizioni di difendersi dalle accuse rivoltegli dalla donna.
2. Avverso l’anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con atto personalmente sottoscritto, chiedendone l’annullamento ed affidando le proprie doglianze a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo ribadisce la nullità della sentenza di primo grado, ex articolo 522 comma 1 c.p.p., per inosservanza della disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 521, che impone al giudice di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio o nell’eventuale atto di suppletiva contestazione.
Rileva il ricorrente: – che era stato tratto a giudizio per avere, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ceduto eroina alla B. ed alla G. ; – che, nel corso del dibattimento del processo di primo grado, il pubblico ministero gli aveva contestato la circostanza aggravante di cui all’articolo 80, comma 1, lettera f), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ipotizzando che le cessioni fossero finalizzate ad ottenere prestazioni sessuali da persona tossicodipendente; – che il Tribunale lo aveva condannato, dando tuttavia atto, nella motivazione della sentenza, che il fatto era “ben più articolato” rispetto a quello contestato (l’imputato accompagnava la G. nei luoghi di spaccio e la ragazza acquistava la droga con il denaro che l’uomo le forniva; P. custodiva lo stupefacente e consegnava alla ragazza soltanto la dose che avrebbe consumato); – che una “migliore definizione” dell’imputazione gli avrebbe consentito di “articolare temi di prova a discarico” sull’esistenza “presso la propria abitazione” di “luoghi” ove occultare e custodire l’eroina, sull’esito negativo della perquisizione domiciliare subita, sull’effettiva possibilità “data la sua età” di accompagnare “in auto la G. addirittura a … omissis …” e sull’effettiva disponibilità delle somme di denaro che la donna aveva asserito esserle state “fornite”.
2.2. Con il secondo motivo lamenta l’erronea affermazione della sussistenza della citata circostanza aggravante, sostenendo che finanziare l’acquisto della droga e custodirla non integrerebbe l’offerta o la cessione che caratterizza la circostanza.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la mancanza o la manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione all’affermata attendibilità delle dichiarazioni della G. , sostenendo che la Corte di merito si sarebbe limitata a generici riferimenti al “disinteresse” ed alla “credibilità” della testimone.
Motivi della decisione
3. Il ricorso non é meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo motivo del ricorso é infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione e la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza (articoli 516-522 c.p.p.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato. Ne consegue che le stesse non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette; in altre parole, non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto da modificazioni che pregiudichino le possibilità di difesa dell’imputato (cfr. ex plurimis Cass. I, 5 maggio 1994, Coturni, RV 198365).
La nozione strutturale di “fatto”, contenuta nelle disposizioni anzidette, va, dunque, coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere soltanto le effettive lesioni del diritto di difesa. In altre parole, i concetti di identità, diversità e novità (rectius, alterità) del fatto rivelano il loro contenuto in funzione del principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice), posto essenzialmente a tutela del diritto di difesa (nel senso che “risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi”: cfr. Cass. VI 22 ottobre 1996, Martina).
Ciò premesso, non resta che osservare come, nel caso in esame, la contestazione suppletiva, ritualmente formulata nel corso del dibattimento, sia servita ad addebitare all’imputato di avere “utilizzato” la droga per ottenere i favori sessuali delle due donne, mentre le dichiarazioni della G. , assunte nel rispetto del contraddittorio, abbiano determinato quella maggiore “articolazione” dei fatti di cui l’imputato si duole ingiustificatamente, atteso che nulla gli avrebbe impedito, se soltanto lo avesse voluto, di replicare, nell’ambito della contesa dibattimentale, alle accuse mossegli dalla donna. Affermazioni, quelle rese dalla G. , che, tra l’altro, erano servite a chiarire che non si trattava dello spacciatore di eroina pronto a trarre anche profitto “sessuale” dalla clientela femminile; si trattava, piuttosto, di un uomo, avanti negli anni, che sfruttava in modo diverso la situazione di debolezza della donna, “gestendola” mediante mirate consegne di denaro da utilizzare per specifici acquisti di droga che rappresentavano, per lui, la chiave per raggiungere il reale obiettivo.
3.2. Il secondo motivo del ricorso é infondato. È vero che l’articolo 80, comma 1, lettera f), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 delinea la circostanza aggravante in termini di “offerta” o “cessione” al fine di ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente. È altrettanto vero, però, che l’imputato manteneva la disponibilità materiale della droga, acquistata con il suo denaro, proprio per graduare offerte e cessioni delle singole dosi in funzione delle pretese sessuali. Si tratta, dunque, di condotta rientrante a pieno titolo nel paradigma normativo e che esprime proprio ciò che il legislatore intendeva reprimere con la maggiore severità collegata alla previsione di una circostanza aggravante, vale a dire lo spregevole approfittamento della condizione fisica e psicologica di particolare vulnerabilità di una persona tossicodipendente.
3.3. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile. Si tratta di censure non consentite nel giudizio di legittimità. In particolare, la Corte di cassazione non può sindacare la valutazione del giudice di merito sull’attendibilità della persona offesa ove sul punto sussista, come nel caso in esame, un’adeguata motivazione basata sull’estrema chiarezza della deposizione, definita “lineare, puntuale, circostanziata” (sull’esclusione della applicazione alla deposizione della persona offesa delle regole di cui all’articolo 192, commi 3 e 4, c.p.p., come per qualsiasi altra testimonianza, v. ex plurimis Cass. III, 18 ottobre 2001, Panaro, RV 220362). A questo si aggiunga che i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.