Cassazione penale, sez. VI 22 maggio 2008, n. 20647
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del 27 agosto 2007 con cui il G.i.p. del Tribunale di S. M. Capua Vetere applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A. B. , gravemente indiziato del reato di cui all’art. 572 c.p., per avere sottoposto per anni la convivente, V. G., a continue violenze fisiche e morali. Secondo i giudici del riesame gli elementi indiziari sono rappresentati dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, riscontrate da quanto riferito dalla figlia minore e dalle lesioni repertate ai danni della stessa G. . L’esigenze cautelari sono state giustificate con la gravità dei fatti e con lo scopo di evitare possibili inquinamenti probatori, in relazione alle dichiarazioni rese dalla minore.
L’indagato ha presentato un “ricorso in appello”, che il Tribunale ha qualificato ricorso per cassazione, disponendone la trasmissione a questa Corte. In questo atto A. B., da un lato, chiede la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, dall’altro, contesta la sussistenza del reato di cui all’art. 572 c.p., assumendo che si è trattato di un singolo episodio e che nel caso di specie il reato di maltrattamenti non possa configurarsi nei confronti della G. , in quanto semplice convivente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è manifestamente infondato.
Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non assume alcun rilievo la circostanza che l’azione delittuosa sia commessa ai danni di persona convivente more uxorio. Infatti, il richiamo contenuto nell’art. 572 c.p. alla “famiglia” deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la “famiglia di fatto”. Una consolidata giurisprudenza di questa Corte richiede soltanto che si tratti di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra due persone con legami di reciproca assistenza e protezione (tra le tante, Sez. VI, 24 gennaio 2007, n. 21329, Gatto; Sez. III, 13 novembre 1985, n. 1691, Spanu; Sez. VI, 7dicembre 1979, n. 4084, Segre). Nella specie risulta l’esistenza di una vera e propria stabile convivenza di fatto tra il B. e la G., durata oltre dieci anni, dalla quale sono nate due figlie, dando luogo ad una situazione qualificabile come famiglia di fatto, i cui componenti sono ricompresi nella tutela prevista dall’art. 572 c.p.
Passando all’esame dell’altro motivo, deve escludersi l’insussistenza del reato per difetto del requisito della reiterazione delle condotte vessatorie. L’ordinanza impugnata ha messo in chiara evidenza i gravi indizi dì colpevolezza a carico dell’indagato, costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa che ha riferito di subire da anni episodi di violenza fisica e psicologica da parte del B., sospesi solo da quando lo stesso è stato ristretto in carcere per altro reato, per poi riprendere immediatamente in occasione dell’ultimo permesso, fino all’episodio del 23 agosto 2007, quando vi è stato l’intervento dei Carabinieri, che hanno potuto constatare l’avvenuta aggressione ai danni della G. Si tratta di dichiarazioni che hanno ricevuto conferma non solo da quanto hanno potuto accertare i Carabinieri, ma anche da Rosa B., figlia minorenne della coppia, che ha confermato l’episodio dell’ultima aggressione. Sulla base di questi elementi deve ritenersi che correttamente il Tribunale ha ritenuto, allo stato degli atti, sussistenti i gravi indizi per la configurabilità del reato di maltrattamenti, avendo l’indagato posto in essere una condotta caratterizzata da continui e ripetuti fatti vessatori, concretizzatisi anche in vere e proprie aggressioni fisiche.
Del tutto infondato è anche il motivo con cui il ricorrente sembra censurare la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Sul punto il Tribunale ha fornito un’ampia ed articolata motivazione, mettendo in rilievo non solo la gravità dei fatti contestati al B. , ma anche la sua “personalità trasgressiva e spiccatamente incline a commettere gravi reati di elevato allarme sociale”, tendenza dimostrata dalla riportata condanna per il delitto di violenza sessuale ai danni di minorenne (artt. 81, 609-bis c.p.).
Alla manifesta infondatezza dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del B. al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro che si ritiene equo stabilire in euro 1.000,00. La Cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Depositata in Cancelleria oggi 22 maggio 2008