Corte di Cassazione – Sez. VI Pen – Sent. del 26.05.2008, n. 21005
Corte Suprema di Cassazione Sezione Sesta Penale
ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso proposto da S. A.
avverso la sentenza in data 24 aprile 2008 della Corte di appello di Roma
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso; Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti; Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata; Udito per la ricorrente l’avv. Luigi V. , in sostituzione dell’avv. Vincenzo C., che si è riportato ai motivi.
Fatto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma disponeva la consegna di A. S. all’autorità giudiziaria della Repubblica di Romania (Tribunale di prima istanza di Craiova), che aveva emesso nei suoi confronti, in data 14 febbraio 2008, un mandato di arresto europeo (MAE) fondato sulla sentenza definitiva di condanna alla pena di anni due di reclusione del 21 dicembre 2006 del medesimo Tribunale di Craiova per il reato di furto aggravato continuato in danno di esercizi commerciali (previsto e punito dagli artt. 208, 209, 41 e 99 c.p. rumeno), commesso tra il 10 settembre e l’8 ottobre 2003, cui aveva fatto seguito un ordine di carcerazione in data 5 marzo 2007. La S. , a seguito dì segnalazione Interpol, veniva tratta in arresto in data 12 febbraio 2008 da personale della Casa circondariale femminile di Roma – Rebibbia, ove la stessa era ristretta per altra causa. L’arresto veniva convalidato in data 13 febbraio 2008 dal Presidente della Corte di appello di Roma, che contestualmente applicava alla predetta la custodia cautelare in carcere, ravvisandosi il pericolo di fuga.
Con la citata sentenza, la Corte territoriale riteneva sussistenti tutti i presupposti previsti dalla legge n. 69 del 2005 per la consegna, atteso, in particolare, che i fatti descritti nel MAE corrispondevano alla fattispecie di furto aggravato continuato prevista dall’ordinamento italiano (ex artt. 625 e 81 cpv. c.p.), e che la pena detentiva inflitta era non inferiore a quattro mesi (art. 7 comma 4 della legge). Si osservava inoltre che risultava rispettata la disposizione dell’art. 18 comma 1, lett. i), della predetta legge, circa la necessità che l’ordinamento dello Stato di emissione preveda per i minorenni l’accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere, dato in base all’art. 99 cod. pen. rumeno l’imputato avente una età compresa tra i 14 e i 18 anni può essere ritenuto penalmente responsabile solo se provata la sua “capacità di discernimento”, accertamento che nella specie doveva presumersi essere avvenuto.
Ricorre per cassazione la S., che denuncia di persona, con un unico motivo, la violazione degli artt. 1 e 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69. La ricorrente premette che i fatti di furto ascrittili erano stati commessi quando essa aveva appena compiuto i quattordici anni; che era stata costretta a fare ciò dal padre; e che il processo si era svolto in sua contumacia, essendosi trasferita in Italia nel dicembre del 2008. Osserva poi in diritto che in base all’art. 18 della legge n. 69 del 2005 è inibita la consegna del minorenne qualora nell’ordinamento dello Stato di emissione non sia previsto l’accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere.
Nella specie, data la procedura contumaciale, tale accertamento non era stato affatto espletato, sicché l’affermazione della Corte di appello secondo cui esso doveva ritenersi essere avvenuto, semplicemente perché l’art. 99 cod. pen. rumeno collega la responsabilità penale del minore alla sua “capacità di discernimento”, appare evidentemente apodittica. Infatti, non solo essa non aveva avuto modo di partecipare al processo, ma questo era stato condotto da un Tribunale ordinario, inidoneo a svolgere indagini sulla personalità e maturità di minori, né era stata espletata alcuna perizia o acquisito alcun altro mezzo di prova idoneo all’accertamento della sua maturità psichica. Tutto ciò concretava una lesione dei principi affermati in tema di diritti fondamentali e di giusto processo dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, espressamente richiamati dall’art. i della legge n. 69 del 2005. Infine, nessuna garanzia era stata chiesta all’autorità rumena circa la sua possibilità di ottenere un nuovo processo una volta consegnata. Nell’imminenza dell’odierna udienza, il difensore d’ufficio, avv. Vincenzo C., ha depositato memoria difensiva, con la quale si ribadiscono le doglianze contenute nel ricorso.
Diritto
Il ricorso è fondato.
Dalla sentenza contumaciale in data 21 dicembre 2006 del Tribunale di Craiova, posta a fondamento del MAE e dagli altri atti trasmessi dall’autorità giudiziaria rumena, non emerge che nei confronti della S. , poco più che quattordicenne al momento dei fatti, sia stata svolta alcuna indagine, anche nella fase precedente al dibattimento, ai fini della imputabilità della minore. Tale carenza di accertamento, determinando la mancanza di imputabilità un caso di rifiuto alla consegna, a norma dell’art. 18 comma 1, lett. i), della legge 22 aprile 2005, n. 69, avrebbe dovuto essere rilevata dalla Corte di appello, che avrebbe peraltro potuto richiedere le necessarie informazioni all’autorità giudiziaria rumena, posto che la norma richiamata, con l’espressione “effettuati i necessari accertamenti”, appare chiaramente rivolgersi all’iniziativa dell’autorità giudiziaria italiana; la quale, se difficilmente può svolgere direttamente, ora per allora, una simile indagine, specie quando i fatti commessi dal minore risalgano a molto tempo addietro, può e deve certamente basarsi sui dati rappresentati al riguardo dall’autorità giudiziaria dello Stato di emissione.
Nella sentenza impugnata ci si limita invece all’apodittica affermazione per cui l’accertamento circa la “capacità di discernimento” della minore (imposto dall’art. 99 del cod. pen. rumeno nei procedimenti a carico di imputati compresi nella fascia di età tra i quattordici e i sedici anni), nella specie “doveva presumersi essere avvenuto”; senza, come detto, che da alcun atto trasmesso dall’autorità rumuna ciò possa essere desunto. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, costituendo il punto circa l’imputabilità della minore S. al momento dei fatti un presupposto imprescindibile ai fini dell’accoglimento della domanda di consegna, stante il richiamato disposto dell’art. 18 comma 1, lett. i L. n. 69 del 2005.
Non può essere tuttavia disposto il rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Roma, perché deve ritenersi che la procedura in esame, quando coinvolga un minore all’epoca dei fatti, appartenga alla competenza funzionale della sezione per i minorenni della corte di appello. Infatti, la richiamata previsione dell’art. 18 comma 1, lett. i), L. n. 69 del 2005, relativa ai “necessari accertamenti” che devono essere svolti riguardo alla imputabilità del minore, implica inderogabilmente la competenza del giudice specializzato in materia, secondo i principi espressi, tra l’altro, dalla Sentenza della Corte cost. n. 222 del 1983, che ha posto in risalto l’esigenza che gli accertamenti sulla complessa dimensione minorile debbano sempre essere rimessi alla valutazione di un giudice specializzato (composto, accanto ai magistrati togati, da esperti, benemeriti dell’assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia), che abbia strumenti tecnici e capacità professionali per vagliare adeguatamente la personalità del minore.
Più in generale, deve ritenersi che la speciale competenza del giudice specializzato minorile sia imposta, anche nella materia dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere (compresa la procedura di estradizione passiva), dalla previsione dell’art. 58 ord. giud., che demanda alla sezione per i minorenni della corte di appello (composta, oltre che dai magistrati togati, da due esperti laici) “tutte le funzioni previste dal codice di procedura penale a carico di imputati minorenni”; dovendosi considerare irrilevante, ai fini dell’ambito di applicazione di questa generale previsione, che, per una scelta di mera allocazione della disciplina normativa, la materia relativa al MAE sia stata contenuta in una legge ad hoc e non nell’ambito del codice di rito penale. Ciò del resto è stato ritenuto, sia pure implicitamente, dalla sentenza della VI sez. di questa Corte, 2 marzo 2006, Leka, che ha pronunciato su un ricorso avverso una sentenza della sezione per i minorenni di una corte di appello in tema di MAE, e, esplicitamente, quanto alla materia estradizionale, da Sez. I, 25 febbraio 1983, Sciacca.
Non può invece essere condivisa l’affermazione contenuta nella sentenza della VI sez., 7 ottobre 2005, Baran (avallata, sotto il profilo interpretativo, da Sez. VI, 14 maggio 2007, Vasiliu Gheorghe, che pure ha sollevato sul punto questione di legittimità costituzionale), la quale, decidendo su un ricorso avverso una sentenza ai una corte di appello in composizione ordinaria favorevole alla estradizione, ha affermato che “la materia estradizionale si connota tradizionalmente per caratteri tecnico – giuridici che non riguardano minimamente le esperienze professionali proprie della componente laica dell’organo collegiale specializzato”.
Al contrario, anche in materia estradizionale (oltre che, più specificamente, di MAE), trattandosi di minori, l’autorità giudiziaria italiana ha il dovere di svolgere accertamenti sulla esistenza di istituti dell’ordinamento dello stato richiedente che assicurino una specifica tutela della condizione dell’imputato minorenne, anche sotto il profilo della valutazione della sua imputabilità (v. per tutte Sez. VI, 19 gennaio 2004, Spika, che richiama, oltre a fonti sovrannazionali, Corte cost., sent. n. 120 del 1987).
Di conseguenza, un’analisi siffatta deve essere necessariamente svolta da un giudice specializzato nella materia minorile, giacché sia l’adeguatezza delle previsioni normative sia il rispetto di esse da parte dell’autorità giudiziaria estera implicano tali particolari competenze.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Roma, che assumerà le opportune iniziative, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 69 del vestendo la sezione per i minorenni della medesima Corte. Essendo, poi, la presente procedura viziata ab origine dalla investitura della Corte di appello di Roma in composizione ordinaria, nel cui ambito sono stati adottati i provvedimenti in materia di libertà personale, deve essere disposta l’immediata scarcerazione della S. , se non detenuta per altra causa.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui agli artt. 626 c.p.p. e 22 comma 5 della legge 22 aprile 2005, n. 69.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasrnettersi gli atti al Presidente della Corte dì appello di Roma per l’ulteriore corso. Ordina l’immediata liberazione della S. se non detenuta per altra causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 626 c.p.p. e 22 comma 5 della legge n. 69 del 2005. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2008