Cass. civ. Sez. lavoro, 09-01-2008, n. 218
Svolgimento del processo
1. V.L. conveniva in giudizio la spa Telecom Italia ed esponeva di avere prestato il proprio lavoro alle dipendenze dell’ASST come revisore tecnico; dal gennaio 1982 era stato inquadrato nella sesta categoria; transitato alle dipendenze dell’IRITEL a sensi della L. n. 58 del 1992, continuava a svolgere le stesse mansioni, indi dal 1.10.1996 veniva inserito nel livello D come tecnico specialista. Veniva inquadrato nel sesto livello; egli rivendicava, in base alla legge ed agli accordi sindacali applicativi, il quarto livello o in subordine il quinto, deducendo comunque un pregresso demansionamento.
2. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda subordinata e pertanto riconosceva all’attore il quinto livello, poi divenuto livello E a sensi del CCNL SIP. Proponeva appello la Telecom Italia, deducendo di avere correttamente applicato la citata legge e le tabelle di equiparazione, come individuate dalla contrattazione collettiva. Proponeva appello anche l’attore, insistendo nelle domande non accolte in primo grado (qualifica superiore e demansionamento).
3. La Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado, motivando nel senso che – il richiamo alla professionalità acquisita sottende il principio di cui all’art. 2103 c.c., anche se tale norma non è direttamente applicabile; – la fonte normativa di tutela della professionalità acquisita va individuata nella L. n. 58 del 1992, art. 4; – peraltro gli accordi sindacali attuativi non hanno valore costitutivo della qualifica, ma valgono soltanto nella misura in cui le posizioni di lavoro messe a confronto siano effettivamente equivalenti; – nella specie sussiste poi questione circa la non corrispondenza tra le mansioni svolte prima del suddetto passaggio e quelle espletate successivamente (demansionamento); – neppure il quinto livello riconosciuto dal Tribunale è adeguato alle mansioni in concreto svolte dal V.: analizzate tali mansioni, si perviene all’accoglimento della domanda principale e non della subordinata; – sussiste altresì il danno da demansionamento.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione la Telecom, deducendo unico, articolato motivo. Resiste con controricorso l’attore. La ricorrente ha presentato memoria integrativa.
Motivi della decisione
5. Con l’unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 58 del 1992, art. 4, art. 2103 c.c., art. 2697 c.c., art. 96 disp. att. C.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene la ricorrente che la Corte di Appello è incorsa nel vizio di motivazione contraddittoria, perchè ha escluso l’applicabilità dell’art. 2103 c.c. ed ha poi fatto riferimento alla giurisprudenza formatasi su detta norma. L’assunzione ex novo del lavoratore alle dipendenze dell’Iritel non è disciplinata dal principio dell’equivalenza delle mansioni, né implica trasferimento di azienda, ma è sorretta da una disciplina speciale, la quale rimetteva alla contrattazione collettiva la valutazione di professionalità. La declaratoria di discrepanza tra qualifica di provenienza e qualifica di approdo presuppone che si accerti la violazione delle norme legali che disciplinano le categorie generali di inquadramento del personale. Non è stata fornita siffatta dimostrazione e la Corte di Appello si è illegittimamente surrogata alle parti collettive, le quali avevano in via esclusiva il compito di stabilire l’equiparazione delle qualifiche; né è stata incidentalmente ritenuta la nullità del ridetti accordi sindacali. Quanto al caso specifico, la Corte di Appello ha errato nell’analisi delle mansioni (la qualifica di approdo è stata accettata) e nella determinazione conseguente del danno da demansionamento.
6. Il ricorso è infondato. E’ noto che a seguito della soppressione dell’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, i lavoratori alle sue dipendenze passarono alla SIP, poi Telecom. L’operazione venne disciplinata dalla L. n. 58 del 1992, la quale rimise alla contrattazione collettiva la regolamentazione del passaggio e previde la tutela della professionalità acquisita, nonché la conservazione del trattamento economico globale. La contrattazione collettiva ha provveduto alla predetta disciplina mediante apposite tabelle di equiparazione.
7. Il problema che si pone è se tale delega alle Organizzazioni Sindacali sia una sorta di delega in bianco, con la quale la legge ha lasciato alle partì sociali piena discrezionalità nella valutazione di equivalenza, ovvero se si tratti di un criterio di delega, vale a dire dell’indicazione di una finalità da perseguire. Mentre nel primo caso l’azione individuale del lavoratore – il quale ritenga di essere stato declassato nel passaggio – incontra una preclusione, nel secondo caso è possibile la contestazione della qualifica di approdo, una volta dimostrata la violazione (non dell’art. 2103 c.c. pacificamente non applicabile alla fattispecie, ma) del principio delega, vale a dire la conservazione della professionalità e l’equivalenza della qualifica.
8. La seconda tesi appare preferibile, alla luce della considerazioni svolte dalla giurisprudenza formatasi sullo specifico tema. Cass. 11.8.2004 n. 15605 ha ritenuto che la Legge n. 58.1992, avendo previsto la predisposizione delle tabelle di equiparazione in concomitanza col passaggio dei lavoratori dal settore pubblico a quello privato, non ha disciplinato una specifica procedura della dette tabelle. Tuttavia è possibile la disapplicazione di esse ad opera del giudice che ne ravvisi, in via incidentale, la parziale nullità, per la non corrispondenza ai criteri imposti dalla legge stessa, ferma restando la necessità che la valutazione circa la legittimità dell’equiparazione prevista in sede collettiva avvenga sulla base di un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta posti a raffronto. In senso conforme, Cass. 8.7.2004 n. 12647. Per l’inapplicabilità al caso in esame dell’art. 2112 c.c. vedi Cass. 21.5.2002 n. 7449. 9. Ai principi sopra enunciati si è puntualmente attenuta la Corte di Appello, la quale ha dato atto che non si applica l’art. 2103 Codice Civile, ha proceduto all’accertamento del livello di provenienza rispetto a quello di approdo in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore ed ha accertato la rispondenza del livello di provenienza ad un diverso livello di approdo con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talché essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. Inoltre, con riferimento al caso concreto, la Corte di Appello ha riesaminato le mansioni espletate dal V. prima del passaggio e quelle affidategli successivamente: l’attore ha svolto una costante attività di studio, ricerca e sperimentazione in laboratorio, sopraluoghi, perizie, liquidazione danni, ordinativi per lavori alla società ATeT, in modo autonomo ed indipendente; ha quindi diritto alla qualifica di esperto in attività specialistiche previste dal quarto livello del CCNL SIP. Essa è stata poi privata delle mansioni di coordinatore di gruppo di lavoro, vale a dire delle parte più importante delle mansioni e ciò implica dequalificazione.
10. Il relativo accertamento costituisce questione di fatto, non riesaminabile in Cassazione siccome sorretta da congrua e logica motivazione.
11. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Giusti motivi, in relazione all’opinabilità della materia del contendere, alla sostenibilità in diritto della contraria tesi ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2008