Cass. 2256/2008 – Delitti di violenza sessuale continuata ed aggravata e di maltrattamenti in danno della moglie
Cassazione penale, Sez. III, (ud. 30-11-2007) 16-01-2008, n. 2256
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza del 16 giugno del 2006, la corte d’appello di Messina confermava quella pronunciata il 16.04.2004 dal Tribunale di Barcellona P.G., con cui Q.F., applicata la continuazione, era stato condannato alla pena di anni undici e mesi due di reclusione oltre a tutte le pene accessorie previste dalla legge ed all’espulsione dal territorio italiano a pena espiata, quale responsabile dei delitti di violenza sessuale continuata ed aggravata e di maltrattamenti in danno della moglie D.V.S. e dei figli infradecenni G. e J. nonchè degli stessi delitti di violenza sessuale continuata, di maltrattamenti e di tentata violenza privata commessi, dopo la separazione dalla moglie, nei confronti della convivente M.C.. Fatti commessi dal (OMISSIS).
L’affermazione di responsabilità si fondava sulle dichiarazioni delle parti lese, le quali erano state ritenute attendibili anche perchè confermate dalla certificazione medica e dalle dichiarazioni testimoniali rese dai vicini di casa. La corte territoriale respingeva l’istanza di concessione delle circostanze attenuanti generi che per l’estrema gravità dei fatti e perchè l’imputato non aveva segnalato alcuna situazione meritevole di benevola considerazione.
Ricorre per cassazione il difensore censurando l’impugnata decisione nella sola parte in cui si era respinta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche Sostiene che i giudici del merito avevano omesso di considerare la particolare emarginazione sociale e l’isolamento dell’imputato specialmente dopo l’abbandono da parte della moglie.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.
La corte territoriale ha indicato le ragioni per le quali le attenuanti generiche non potevano essere concesse sottolineando che, per la personalità dell’imputato e la gravità dei fatti, non emergevano dagli atti né erano stati evidenziati dal prevenuto elementi idonei a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tale motivazione deve ritenersi sufficiente.
Invero la concessione delle attenuanti generiche risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei limiti atti a fare emergere in maniera sufficiente il pensiero del giudicante in ordine al trattamento sanzionatorio. D’altra parte, le attenuanti generiche, non essendo ancorate a parametri predefiniti, possono essere concesse o negate in base ad un qualsiasi elemento emergente dagli atti o desumibile dalla personalità dell’imputato.
Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l’articolo 616 c.p.p.;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2008