Cassazione – Sezione terza penale – sentenza 27 novembre 2007 – 17 gennaio 2008, n. 2465
Fatto e motivi della decisione
Il difensore di Alfonso S. ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 325 c.p.p. avverso l’ordinanza, emessa in data 3.4.2007, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con cui veniva rigettata l’istanza di riesame, ex art. 324 c.p.p., proposta avverso il decreto, in data 15.2.2007, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva disposto il sequestro preventivo dell’Azienda S. A., ubicata in Casal di Principe; il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere confermava tale provvedimento limitatamente ai capi di bestiame ed al materiale strettamente necessario all’allevamento con ordine di dissequestro e restituzione agli aventi diritto dei residui beni aziendali, ritenuto sussistente il fumus dei delitti di cui agli artt. 416, 444, 445 e 500 c.p.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto la erronea applicazione dell’art. 321 co. 1 c.p.p. in relazione all’art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., per avere lo S. tenuto un comportamento manifestamente inconciliabile con i reati contestatigli di cui agli artt. 416, 444, 445 e 500 c.p., come desumibile dal fatto che egli aveva chiesto personalmente, in data 18.10.2006, al Servizio veterinario di Cancello Arnone un sopralluogo da parte del personale veterinario; ciò aveva fatto anche in data 5.11.2006, rivolgendosi alla Giunta Regionale della Campania, richiedendo la sospensione del blocco di produzione lattiera sulla scorta di meri sospetti ed al fine di eseguire un controllo dell’azienda stessa. Inoltre, in data 20.10.2006, aveva dichiarato al Servizio Veterinario della Asl CE/2 lo smaltimento del latte prodotto in concimaia ed il 30.11.2006 aveva offerto la disponibilità ad effettuare operazioni di profilassi della brucellosi.
Il Tribunale del riesame aveva ignorato tali circostanze che escludevano i presupposti della misura cautelare reale adottata. Il ricorrente chiedeva, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.
Le censure svolte del ricorrente sono superate dalla logica ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata laddove si fa riferimento alle seguenti, incontestabili circostanze obiettive cui è stato rapportato il fumus dei delitti contestati e le relative esigenze di cautela: a) rinvenimento presso l’azienda dello S. di farmaci detenuti senza la dovuta annotazione nel prescritto registro vidimato, con l’evidente scopo di permetterne un uso non controllabile; b) detenzione, presso la stessa azienda, di capi di bestiame affetti dalla malattia in promiscuità con animali sani senza che si fosse proceduto all’abbattimento tempestivo dei capi malati; c) commercializzazione del latte degli animali infetti con conseguente potenzialità di diffusione del batterio della B.R.C, veicolato nel latte “trasformato in mozzarella ed inserito in circuiti di ampia distribuzione commerciale, ovvero contenuta nella stessa carne degli animali infetti, impiegata per l’alimentazione umana” (pag. 4 sentenza impugnata). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.