Cassazione – Sezione terza – sentenza – 20 giugno 2008, n. 25214
Svolgimento del processo
Con sentenza del 25.1.2007 la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l’appellante P.A. alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione per il reato di cui all’art. 609 quater co. 1 n. 1 c.p. – riconosciuto il caso di minore gravità -per averla giudicata colpevole di avere compiuto atti sessuali con il minore F.A. di anni dieci. La condotta dell’imputata era consistita nel farsi insaponare il fondoschiena dal minore stesso. Preliminarmente la Corte di merito, anche in risposta ai rilievi mossi dalla appellante alla decisione di primo grado, si è posta il problema della procedibilità di ufficio del reato risolvendolo affermativamente sul rilievo che il minore era in pratica affidato all’imputata sia pure nel contesto di un rapporto temporaneo od occasionale.
Ha quindi considerato che le dichiarazioni della parte offesa, del fratello e del padre conducevano in modo del tutto tranquillante alla affermazione della responsabilità della donna. In particolare per quanto riguarda il fratello più piccolo la consulenza tecnica effettuata su di lui aveva dimostrato che era capace di rievocare in modo lineare gli avvenimenti che lo avevano interessato e di riferirli in modo preciso ed attendibile.
Quanto alla condotta oggetto del processo la Corte territoriale ha rilevato che si trattò per la zona del corpo interessata, sicuramente erogena, di condotta sessuale idonea a turbare lo sviluppo psico-fisico del minore tanto che costui omise inizialmente di raccontare ai genitori l’accaduto per timore di essere rimproverato.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore generale che l’imputata.
Il primo lamenta che nella specie sia stato applicato l’indulto per un delitto per il quale la legge 241 del 2006 espressamente lo esclude. La seconda, agendo personalmente, deduce con un primo motivo violazione o erronea applicazione della legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta procedibilità di ufficio del reato, a suo avviso erroneamente dedotta da un inesistente affidamento fiduciario del piccolo alla imputata da parte dei genitori.
Spiega infatti la ricorrente che il minore ed il fratello erano all’epoca sotto il controllo del tribunale che aveva giudicato i genitori non idonei a svolgere i compiti relativi ed il padre aveva dichiarato di essere addirittura contrario a che i figli la frequentassero in qualsiasi modo, ritenendola persona non raccomandabile.
Con altro motivo deduce ancora violazione o errata applicazione della legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta rilevanza penale della condotta attribuitale posto che dalle risultanze processuali non sarebbe emersa con chiarezza la zona del corpo interessata dal contatto dovendosi peraltro tenere presente che il minore era vestito e fuori della vasca da bagno dove ella stava facendo la doccia. Sarebbe poi da escludere che tale condotta sia stata coscientemente posta in essere come atto a valenza erotica idoneo ad invadere la sfera sessuale del soggetto passivo. E’ comunque certo — conclude la ricorrente — che il fatto non impressionò il minore tanto è vero che non ne fece cenno ai genitori.
Motivi della decisione
Il ricorso della imputata è infondato e deve essere respinto. Preliminarmente si osserva che la decisione dei giudici di merito di ritenere il fatto procedibile di ufficio invece che a querela di parte ai sensi dell’art. 609 septies co. 4 n. 2, censurata dalla ricorrente anche in questa sede, appare al contrario pienamente condivisibile. Ed invero, a parte l’opinione espressa dal padre dei minori circa le qualità morali dell’imputata — tali da sconsigliare, secondo quanto da lui riferito, la frequentazione della stessa da parte dei figli — resta il fatto inoppugnabile che costoro, anche secondo la testimonianza resa dal M. dei CC., erano spesso in compagnia della donna e ciò esclude in concreto che il padre fosse realmente contrario ad affidarglieli posto che in caso contrario, stante la loro tenera età ( dieci anni la parte offesa di questo procedimento, ancora più piccolo l’altro ), non gli sarebbe stato certo difficile impedire che ciò accadesse ( è in altre parole verosimile che solo ex post abbia ritenuto opportuno negare che la donna accudisse sia pure non continuativamente i minori ).
Deve dedursene che egli quanto meno accettasse questo stato di cose, nel quale dunque correttamente i giudici del merito hanno ravvisato la tipica condizione in forza della quale i minori dovevano considerarsi affidati sia pure di fatto ed occasionalmente, al di fuori pertanto di un qualsiasi rapporto formale o istituzionale, alla imputata. Ebbene proprio da tale condizione il legislatore fa scaturire la conseguenza che fatti-reato di norma procedibili a querela, quali sono quelli sessuali, siano invece procedibili di ufficio, nulla rilevando, secondo il costante orientamento di questa Corte Suprema, che il rapporto fiduciario di affidamento abbia carattere temporaneo od occasionale (cfr. tra altre Sez. III n. 38057 del 2002 Rv 223789 ). Parimenti non condivisibile è il morivo concernente la rilevanza penale della contestata condotta, che la ricorrente giudica priva di tale valenza vuoi con riguardo alla intenzionalità del gesto vuoi con riguardo alla sua natura erotica vuoi infine con riguardo all’effetto che il gesto stesso possa aver prodotto sul minore.
Sul piano fattuale deve invero ricordarsi come l’istruttoria dibattimentale, di cui si dà atto anche nella impugnata sentenza, abbia acclarato, con il conforto della deposizione del fratello del minore parte offesa e del padre – al quale ultimo l’accaduto era stato riferito – che il bambino sia stato invitato dalla imputata, intenta a farsi la doccia, a lavarle i glutei. Ebbene, per la parte anatomica su cui l’azione del piccolo si è svolta, non può esservi dubbio alcuno che l’invito abbia avuto un movente ed una finalità erotica. Non può esservi infatti altra spiegazione e la stessa ricorrente, a ben vedere, sul punto è particolarmente laconica salvo affermare in modo del tutto apodittico che il gesto andava inquadrato e letto nel contesto di un rapporto molto confidenziale fra lei ed il minore. Al contrario la maliziosità del gesto trova una precisa conferma nella circostanza che quest’ultimo, così come riferito dal fratellino, si guardò bene dal parlarne spontaneamente ai genitori dai quali temeva di essere rimproverato evidentemente perché in qualche modo consapevole di essere stato coinvolto in un fatto comunque non commendevole. Si è dunque trattato di un gesto di sicura valenza sessuale in quanto diretto all’appagamento di un istinto di tale natura del soggetto che per raggiungere tale scopo si è avvalso della collaborazione di un bambino di dieci anni, precocemente coinvolto in una esperienza di tipo erotico idonea ad incidere negativamente sul regolare sviluppo della sua sfera sessuale (cfr. tra altre Cass. Sez. III n. 9223 del 2000 Rv 217261, nella quale si è ravvisata la fattispecie delittuosa de qua, sia pure nella forma tentata, nel fatto dell’agente che mostrando il pene si era limitato ad indicare al minore la manovra della masturbazione maschile senza tuttavia dare inizio alla vera e propria attività sessuale ). Consegue al rigetto del ricorso della imputata la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
Merita per contro di essere accolto il ricorso proposto dal Procuratore generale. La Corte territoriale ha infatti errato nell’applicare l’indulto alla pena inflitta all’imputata posto che fra le esclusioni dal beneficio di cui alla legge 241 del 2006 è compreso — art. 1 co. 2 n. 21 – quello di atti sessuali con minorenne anche nel caso, come quello che ne occupa, che il fallo sia stato ritenuto dal giudice di minore gravità ( tanto dovendosi dedurre dal testo del provvedimento legislativo, che al riguardo non prevede alcuna eccezione ).
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso del Procuratore generale annulla senza rinvio la sentenza impugnata nel punto dell’applicazione dell’indulto, che elimina. Rigetta il ricorso di P. Amelia, che condanna al pagamento delle spese processuali.