Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 3 dicembre 2007 – 10 gennaio 2008, n. 255
Svolgimento del processo
Bernardino F. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Messina Santo S., la s.p.a. M. Raffineria Siciliana e la s.p.a. P. Assicurazioni, esponendo che il 15.9.1986, mentre lavorava allo scarico di materiali dal cassone di un autocarro della s.r.l. R. , di cui era dipendente – autocarro fermo in sosta nella sede della Raffineria M. – il mezzo era stato violentemente investito da un’autovettura di proprietà della Raffineria, condotta dallo S., dipendente della stessa, e coperta da polizza assicurativa della P. Ass.ni. In conseguenza dell’urto, egli aveva sbattuto violentemente il capo per terra, riportando lesioni. Ha chiesto pertanto il risarcimento di tutti i danni subiti.
La CTU esperita nel corso del giudizio ha accertato che il F. aveva riportato trauma cranico-cervicale, con frattura delle ossa del naso e delle ipofisi spinose, da cui erano derivati postumi permanenti invalidanti nella misura del 6-8%. Nel giudizio è intervenuto l’Inail, sede di Milazzo, che ha chiesto la condanna dei convenuti al rimborso della somma di L. 128.441.903, oltre agli interessi legali, ai sensi degli artt. 1916 e 2054 cod. civ., somma che aveva erogato al F. quale indennizzo per l’infortunio sul lavoro.
Con sentenza n. 341 del 2000 il Tribunale, dichiarata la esclusiva responsabilità dello S., ha condannato i convenuti a pagare all’attore la somma di L. 51.977.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in risarcimento dei danni biologici da invalidità temporanea e permanente e dei danni non patrimoniali. Li ha altresì condannati a rimborsare all’Inail l’intera somma da esso richiesta.
La P. e l’A. Petroli, subentrata alla Raffineria M. , hanno proposto appello, chiedendo la riduzione delle somme liquidate in favore del F. e dell’Inail. Quanto a quest’ultimo, hanno rilevato che la rendita da esso corrisposta al danneggiato, capitalizzata in L. 122.492.728, era stata determinata sulla base di una percentuale di invalidità permanente pari al 22%, di gran lunga superiore a quella accertata dal CTU nel corso del giudizio civile di risarcimento dei danni, ed era diretta a risarcire anche l’incapacità lavorativa generica conseguita all’incidente, venendo a comprendere parte della somma versata al F. in risarcimento del danno biologico.
La Corte di appello di Messina – con sentenza 17-aprile 30 giugno 2003 n. 282 – ha ridotto ad Euro 12.249,04 la somma spettante al danneggiato in risarcimento dei danni biologici e morali, mentre ha confermato la sentenza del Tribunale, quanto alla somma spettante all’Inail.
Con atto notificato il 13 marzo 2004 la P. Ass.ni ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, per un unico motivo, illustrato da memoria. Al ricorso ha aderito l’A. Petroli con ricorso incidentale.
L’Inail resiste ad entrambe le impugnative con controricorso.
Motivi della decisione
Va disposta la riunione dei due ricorsi, di uguale contenuto, proposti dalla P. Ass.ni e dell’A. Petroli. La P. Assicurazioni denuncia la violazione degli artt 2043, 2057 e 1916 cod. civ., in relazione agli art. 10, 11 e 74 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, poiché la Corte di appello avrebbe attribuito all’Inail una somma eccedente l’effettivo importo del risarcimento spettante all’infortunato, disattendendo la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’Inail non può rivendicare una somma superiore a quella effettivamente spettante al danneggiato a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, così come determinata nell’apposito giudizio civile, fermo restando che l’Istituto non può in alcun modo rivalersi sulle somme liquidate in risarcimento dei danni biologici e dei danni morali.
Nella specie, il giudice civile – sulla base dell’esito della CTU – ha accertato e liquidato una percentuale di inabilità permanente non superiore all’8%. La somma richiesta dall’Inail con riferimento ad una percentuale di invalidità del 20%. doveva essere pertanto ridotta entro i limiti del risarcimento spettante in sede civile.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’Inail per il fatto che il motivo di impugnativa sarebbe difforme dalle domande proposte nella comparsa di costituzione in primo grado, ove la P. Ass.ni ha espressamente chiesto al giudice di decurtare le somme dovute all’infortunato di quanto spettante all’Inail La ricorrente non contesta, infatti, il diritto dell’Inail di proporre l’azione di rivalsa, ma solo l’entità della somma di cui può chiedere la restituzione: entità che non era nota alla P. Ass.ni, allorché ha per la prima volta formulato le sue domande, essendo l’Istituto intervenuto in causa successivamente.
Nel merito, il motivo è fondato.
La Corte di appello ha liquidato l’intera somma richiesta dall’Inail – erogata dall’Istituto all’infortunato quale indennizzo per l’incidenza dell’invalidità sulla sua capacità lavorativa – senza previamente stabilire quale somma sarebbe spettata allo stesso in risarcimento dei danni patrimoniali, in applicazione dei principi di diritto civile, relativi al risarcimento di tal genere di danno, come se i criteri di liquidazione del diritto civile e quelli stabiliti dalla normativa in tema di assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro venissero completamente a coincidere. In realtà detti criteri non coincidono, né concettualmente – quanto al tipo di danno patrimoniale risarcibile in sede civilistica (tendenzialmente, solo l’incapacità lavorativa specifica, oltre alle spese vive) – né quanto alle modalità di calcolo delle percentuali di invalidità, che sono diverse, nell’una e nell’altra sede; né, quindi, quanto alla misura dell’incidenza dell’invalidità sull’attitudine al lavoro, misura che nella specie è molto diversa, essendo stata accertata (peraltro, in base a criteri diversi) in una percentuale dell’8% nel giudizio civile, e del 20% in sede Inail.
Fermo restando, pertanto, che l’Inail non può aggredire le somme liquidate al danneggiato a titolo di risarcimento dei danni morali e dei danni biologici – in virtù della nota giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 319 del 1989, n. 356 del 1991 e n. 485 del 1991) – il giudice può accogliere l’azione di rivalsa dell’Inail (si tratti dell’azione diretta e immediata di regresso, di cui agli art. 10 e 11 d.p.r. 1124 del 1965, o dell’azione in surroga di cui all’art. 1916 cod. civ.) solo entro i limiti della somma liquidata in sede civile a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, previo accertamento dell’esistenza e dell’entità di tali danni, in base alle norme del codice civile.
Questa Corte ha già avuto occasione di decidere che, in tema di azione di regresso, il datore di lavoro è estraneo al rapporto tra l’infortunato e l’istituto assicuratore pubblico e non può contestarne il fondamento. E’ però tenuto al pagamento nei confronti dell’Inail solo entro i limiti dei principi che informano la responsabilità civile per il danno subito dal lavoratore. Conseguentemente, il giudice del merito deve calcolare il predetto danno civilistico (ai sensi degli artt. 2056 cod. civ. e 1223 ss. cod. civ.), anche in relazione alla percentuale riconosciuta dal consulente tecnico d’ufficio, che costituisce il limite massimo del diritto di regresso dell’Inail, senza entrare nel merito della valutazione effettuata dall’Istituto a mezzo dei suoi sanitari ai fini del danno infortunistico, stabilendo, quindi, se l’importo richiesto dall’Istituto rientri o meno nel predetto limite (Cass. civ. 9 agosto 2006 n. 17960).
Nella specie la Corte di appello ha liquidato all’Inail l’intera somma richiesta, senza compiere alcun accertamento circa il danno patrimoniale risarcibile in sede civile. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, affinché decida la vertenza uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.
Il ricorso incidentale adesivo dell’A. Petroli va dichiarato inammissibile, poiché la procura speciale è stata invalidamente rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso, mentre, in virtù del tassativo disposto dell’art. 83, comma 3, cod. proc civ., nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso (Cass. civ. Sez. II, 30 luglio 2007 n. 16862; Cass. civ., Sez. III, 5 giugno 2007 n. 13086).
PQM
La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa in relazione e rinvia la causa alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, la quale deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.