Cassazione Civile, Sez. I, 04-02-2008, n. 2551
Svolgimento del processo
1. – Con ricorso depositato il 25 settembre 2001, il sig. L. G., premesso che il Tribunale di Napoli, con decreto del 6 giugno 1996, aveva omologato la sua separazione dalla signora R.C., con la quale il ricorrente aveva contratto matrimonio il 9 giugno 1963, chiese allo stesso Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili di detto matrimonio.
All’udienza del 17 dicembre 2001, fissata per la comparizione delle parti, il Presidente, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione della resistente, confermò l’assegnazione della casa coniugale e l’assegno di mantenimento stabiliti in sede di separazione, rimettendo le parti innanzi al giudice istruttore per l’udienza del 26 marzo 2002.
All’esito della fase istruttoria, compiuta nella contumacia della resistente, il Tribunale, con sentenza depositata il 12 giugno 2003, dichiarò la cessazione degli effetti civili del matrimonio, omettendo qualsiasi pronuncia accessoria, per assenza di domanda da parte della resistente.
2. – Avverso tale sentenza propose appello, con ricorso depositato il 16 ottobre 2003, la R., che eccepì la nullità del giudizio di primo grado, per essere stata l’udienza di comparizione delle parti tenuta il 17 dicembre 2001 anziché il 17 dicembre 2002, data indicata nel decreto presidenziale di fissazione della udienza in calce al ricorso. Il L. resistette al gravame, adducendo il carattere evidente del richiamato errore materiale.
Con sentenza depositata l’8 marzo 2004, l’adita Corte d’appello di Napoli giudicò fondata la eccezione di nullità del giudizio di primo grado, ritenuta alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la nullità della citazione per errata indicazione della data dell’udienza di comparizione non integra una ipotesi di nullità della citazione stessa solo ove l’errore sia, per la sua intrinseca grossolanità, immediatamente riconoscibile con l’uso della ordinaria diligenza: ciò che, nella specie, non si era verificato, secondo la Corte di merito.
Purtuttavia, il Giudice di seconde cure dichiarò inammissibile l’appello, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso allo stesso sfavorevole è ammissibile solo se detti vizi rientrino tra le ipotesi, tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., di rimessione al Giudice di primo grado (nessuna delle quali ricorreva nella specie). In caso contrario, è necessario che l’appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la signora R. sulla base di tre motivi. L’intimato non sì è costituito nel presente giudizio.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c., nonché violazione dei principi in materia di contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e di doppio grado del giudizio, violazione dello stesso art. 354 c.p.c., e dei predetti principi anche in combinato disposto con le norme cogenti di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 4, commi 7 e 8. Avrebbe errato la Corte di merito, una volta riconosciuta una grave violazione del principio del contraddittorio, che comportava la nullità del giudizio di primo grado, nel non rimettere la causa al primo Giudice e, più precisamente, alla fase della udienza presidenziale. Infatti, nella specie, sarebbero mancate le condizioni minimali per l’esercizio del diritto di difesa in primo grado, a fortiori trattandosi di procedimento caratterizzato dall’esperimento obbligatorio di tentativo di conciliazione.
Inoltre, deduce la ricorrente, l’art. 354 c.p.c., comma 1, nell’enunciare, tra le ipotesi di rimessione della causa al primo Giudice, la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, intende riferirsi non già alla sola ipotesi del vizio di notifica, ma anche ad ogni altro caso di nullità dell’atto stesso, tale da rendere impossibile per il convenuto la partecipazione al processo, ovvero ai casi in cui l’atto medesimo contenga indicazioni tali da rendere impossibile la individuazione della data effettivamente fissata. Nella specie, poi, il vizio rilevato atteneva ad un processo la cui celebrazione era avvenuta in epoca ampiamente anteriore a quella della data di comparizione indicata nel decreto presidenziale di fissazione di udienza.
2. – Con la seconda censura, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c., anche in combinato disposto con gli artt. 101, 157, 159, 160, 161, 164 c.p.c., nonché illogicità manifesta, carenza e contraddittorietà di motivazione su punti decisivi della controversia. L’affermazione della Corte di merito secondo la quale la fattispecie in esame sarebbe totalmente estranea alle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice costituirebbe un’asserzione assiomatica e sfuggirebbe all’onere di una motivazione plausibile. La ricorrente richiama, poi, l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale dalla tassatività dei casi di rimessione al primo giudice non consegue che il Giudice d’appello debba decidere la causa nel merito in tutti i casi in cui la rimessione non è prevista; infatti, presupposto del dovere del giudice di appello di decidere nel merito è che gli atti nulli possano essere rinnovati e il processo possa riprendere da quel punto l’iter processuale davanti al Giudice di secondo grado, – tale possibilità non sussiste ogniqualvolta la nullità non possa essere sanata in grado d’appello, come avviene in caso di nullità non sanata della citazione di primo grado, trattandosi di atto che non può essere rinnovato. In tal caso, poiché il Giudice di secondo grado deve limitarsi a dichiarare la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e degli atti successivi, senza dover rimettere la causa al primo Giudice ma senza poter rinnovare il processo di primo grado e decidere nel merito, è ammissibile l’impugnazione con la quale l’appellante si limiti a dedurre solo i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso nel merito in senso a lui sfavorevole (Cass., sent. n. 11394 del 1999). E’ pur vero, rileva la ricorrente, che la richiamata pronuncia riguardava una fattispecie precedente l’entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, epoca in cui la rilevabilità di ufficio della nullità della citazione insanabile era prevista testualmente dall’art. 164 c.p.c., all’epoca vigente, con riferimento essenzialmente alla ipotesi in cui il convenuto non si fosse, senza colpa, costituito in giudizio, con una norma non riprodotta. Tuttavia, nella ipotesi di atto introduttivo non sanato o sanabile, resterebbe tuttora vigente, quale extrema ratio, la regola della nullità rilevabile di ufficio: tanto più nella ipotesi in cui la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado sia stata, come nella specie, espressamente domandata dalla parte appellante, e ritenuta suscettibile di accoglimento da parte del Giudice adito. D’altra parte, nella specie, nella domanda di annullamento della prima sentenza per vizi di rito era immanente ed implicita anche una domanda intesa a conseguire una statuizione contraria al divorzio chiesto dall’attore.
3. – Con il terzo motivo, si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte di merito nel dichiarare, da un lato, l’inammissibilità dell’appello per mancata proposizione di istanze di merito, nonostante una siffatta pronuncia non fosse stata richiesta dall’appellato e, dall’altro, nell’astenersi, senza una plausibile motivazione, dalla emissione di una pronuncia sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza impugnata, nonostante la evidenza di un così grave vizio processuale, che era stato esplicitamente dedotto dall’appellante.
4.1. – Le censure, la cui stretta connessione sul piano logico – giuridico suggerisce di trattare congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.
4.2. – Il potere del Giudice di appello di rimettere la causa al giudice di primo grado ha carattere eccezionale, concretandosi in una deroga al principio per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame, e può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., senza che sussista alcuna possibilità di estenderli a fattispecie simili od analoghe (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass., sentenze n. 18691 del 2007, n.. 27411 del 2005). Pertanto, attesa l’inesistenza nel vigente ordinamento di un principio generale di carattere costituzionale del doppio grado di giurisdizione, il Giudice di appello, al di fuori delle richiamate ipotesi di cui ai citati artt. 353 e 354 c.p.c., deve, dopo aver dichiarato la nullità del giudizio di primo grado, trattenere la causa e deciderla nel merito, previa rinnovazione degli atti compiuti in violazione del principio del contraddittorio. Affinché venga emessa una tale pronuncia è, peraltro, necessario, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, che colui che impugna la sentenza che abbia deciso anche nel merito in senso allo stesso sfavorevole deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che l’appello fondato esclusivamente su vizi di rito non rientranti nell’ipotesi di rimessione della causa al primo Giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., senza contestuale gravame contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado, dovrà ritenersi inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (v., in tal senso, Cass., SS.UU., sent. n. 12541 del 1998, seguita, tra le numerose altre, da Cass., sentenze n. 6718 e 11494 del 2000, n. 8633 del 2001, n. 1831 del 2003, n. 17026 del 2004, n. 27296 del 2005, n. 6032 del 2007; contra, Cass., sentenze n. 11394 del 1999, riferita a fattispecie anteriore alla entrata in vigore della L. n. 353 del 1990; n. 11292 del 2005).
4.3. – Il Collegio intende ribadire il riportato prevalente orientamento. L’appello costituisce, infatti, un giudizio a contenuto complesso che -secondo il principio dell’assorbimento dei motivi di nullità in motivi d’impugnazione (art. 161 c.p.c.) – cumula di regola, innanzi allo stesso giudice, la fase rescindente e quella rescissoria, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi eccezionali, dalla legge tassativamente elencate, di prevista limitazione dei poteri del Giudice del secondo grado al solo iudicium rescindens, in conseguenza di un prefigurato motivo di rimessione della causa al primo Giudice.
4.4. – Premessi i principi dianzi ricordati, va osservato che, nel caso di specie, la R. ha assunto la nullità del giudizio di primo grado per essere stata l’udienza di comparizione delle parti tenuta in data anticipata rispetto a quella indicata nel decreto presidenziale di fissazione della udienza in calce al ricorso. Tale nullità, già riconosciuta dalla sentenza di appello, traendo origine da una ipotesi ascrivibile a nullità della citazione, prevista dall’art. 164 c.p.c., e non già a nullità della notificazione ex art. 160 c.p.c., ha dato luogo ad una violazione del contraddittorio non dipendente da un vizio di notificazione di atti diretti a provocare la costituzione delle parti, ma da un modo di svolgimento del procedimento e, cioè, da situazione non assimilabile a quelle tassativamente previste dai richiamati artt. 353 e 354 c.p.c., (cfr., con riferimento alla ipotesi di nullità dell’atto di citazione per avere questo indicato una data di prima comparizione già scaduta al momento della notifica dell’atto stesso, Cass., sent. n. 8604 del 2005). Ciò posto, ed essendosi l’appellante, attuale ricorrente, limitata a chiedere la nullità della sentenza di primo grado in relazione ai già esaminati vizi processuali, senza svolgere doglianze di merito, la conclusione del giudizio non poteva che essere quella cui è pervenuta la Corte d’appello partenopea con la sentenza oggi impugnata, e cioè la declaratoria di inammissibilità del gravame.
4.5. – Né vale, in contrario, rilevare che, nella specie, sarebbe stato necessario comunque regredire alla fase di primo grado ai fini del necessario espletamento del tentativo di conciliazione tra i coniugi. Al riguardo, è sufficiente osservare che detta attività si sarebbe potuta recuperare nella fase di appello.
5. – Il ricorso va, in definitiva, rigettato. Non vi è luogo aprovvedere sulle spese del presente giudizio, non essendo stata spiegata attività difensiva dal controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2008