Cass. civ. Sez. lavoro, 07-02-2008, n. 2729
Svolgimento del processo
M.V., dipendente della Croce Rossa Italiana, ha convenuto in giudizio l’ente datore di lavoro deducendo di aver subito un demansionamento, in violazione dell’art. 2103 cod. civ., e chiedendo, oltre al riconoscimento del diritto all’assegnazione di mansioni corrispondenti alla qualifica spettante, il risarcimento del danno.
Il giudice adito ha accolto la domanda, condannando la parte convenuta sia al risarcimento del danno professionale che del danno alla salute.
La Corte di Appello, in parziale riforma di tale decisione, ha rigettato la domanda relativa al risarcimento del danno alla salute rilevando l’assenza di allegazioni in ordine al nesso di causalità tra la patologia riscontrata e la situazione lavorativa, ed in ogni caso la mancata indicazione dei termini del danno che si assume verificato.
M.V. propone ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrato da memoria. La Croce Rossa Italiana resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo, con la denuncia di omessa o contraddittoria motivazione, censura le affermazioni con cui la sentenza impugnata ha rilevato la carenza di allegazioni idonee a ricostruire un nesso di causalità tra la patologia riscontrata (sindrome depressiva di tipo reattivo) e la situazione reattiva. Si sostiene che tale nesso di causalità risulta dallo svolgimento della vicenda della sig. M. e dalle relazioni mediche, che riferiscono lo status reattivo alle frustrazioni derivanti dalla privazione delle mansioni.
Un’ulteriore denuncia di vizio di motivazione (e “violazione delle regole di logica giuridica”) viene formulata nel secondo motivo, con cui si rileva il mancato esame dell'”entità e del modus del demansionamento”. Si sostiene che, essendo provata la gravissima lesione della posizione professionale e della dignità personale attraverso provvedimenti arbitrali ed umiliazioni, il giudice del merito non ha tenuto conto del “profilo circostanziale del fatto della concreta manifestazione della condotta demansionatoria, evidentemente patogenetica”.
2. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, non meritano accoglimento.
Il giudice di appello ha rilevato che le generiche allegazioni dell’atto introduttivo non consentono di superare la insufficienza e non significatività probatoria della documentazione medica prodotta, in cui la riconducibilità della patologia di disturbo depressivo al disagio lavorativo non è posta in termini di certezza ma solo in via ipotetica.
Si tratta dunque un tipico giudizio di fatto censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione; ma tale vizio sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte. Il sindacato della Corte di Cassazione è infatti limitato al controllo, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell’esame e della valutazione fatta dal giudice del merito.
Posto che la condotta lesiva del bene protetto non può evidentemente dimostrare di per se il nesso tra la dequalificazione e il danno alla integrità psico-fisica, il ricorso non identifica elementi probatori di cui sia stato omesso o trascurato l’esame, in quanto richiama le stesse risultanze della certificazione medica analizzata dalla Corte territoriale. Nel valutare poi la rilevanza probatoria di questi dati, il giudice di appello non si è discostato dal principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di nesso di causalità, che deve fondarsi sul criterio della probabilità, e non già della mera possibilità, di verificazione dell’evento dannoso. In particolare, con riferimento all’eziologia di determinate patologie riconducibili a diversi fattori (come nel caso di specie), si è infatti più volte affermato che la dimostrazione di tale nesso può essere data anche in termini di probabilità, sulla base della particolarità della fattispecie, purchè si tratti di una “probabilità qualificata” da verificarsi attraverso ulteriori elementi, specie in relazione alla mancanza di prova della preesistenza, concomitanza o sopravvenienza di altri fattori determinanti (v. per tutte Cass. 21 gennaio 2000 n. 632, 29 settembre 2000 n. 12909, 11 novembre 2005 n. 12909, 18 aprile 2007 n. 9226).
Secondo la Corte territoriale, la documentazione medica indica solo in via ipotetica l’esistenza di un rapporto tra la patologia e la situazione di disagio lavorativo; e tale apprezzamento di fatto, che esclude il riferimento ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, sfugge alle critiche mosse.
3. Il terzo e quarto motivo, che contengono la denuncia di non specificate violazioni di legge e vizi di motivazione, riguardano la determinazione dell’entità del danno alla salute e la sua liquidazione in via equitativa. L’esame di queste censure resta assorbito dal rigetto dei precedenti mezzi che investono la statuizione relativa all’insussistenza del danno risarcibile.
4. Il ricorso deve essere respinto con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 10,00 per esborsi, oltre Euro 2.000,00 per onorari e spese prenotate per debito.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008