Cassazione – Sentenza n. 2784/2008
Svolgimento del processo
L’oggetto della controversia è costituito dalla richiesta del signor V.G. di riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento.
Il primo giudice accoglieva la domanda e riconosceva il diritto del V. alla prestazione a decorrere dal primo agosto 2000.
Le signore C.E.A. e V.M.N. hanno impugnato, nella qualità di eredi ed aventi causa del V. G., deceduto nel corso del giudizio primo grado, la sentenza di primo grado sia nei confronti del Ministero dell’Economia che dell’Inps.
Con sentenza n. 1600/04, in data 6 luglio/11 agosto 2004, la Corte d’Appello di Lecce accoglieva l’appello, ed affermava che il V. aveva diritto all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo luglio 1999 condannando la parte appellata al pagamento delle relative prestazioni in favore delle appellanti.
Nella motivazione la Corte d’Appello affermava, ai fini della assoggettamento parziale al carico delle spese, che il giudice di primo grado aveva affermato la legittimazione passiva esclusiva del Ministero e che sul punto si era formato il giudicato.
Avverso la sentenza di appello, che avevano notificata il 22 settembre 2004 all’Inps ed il 29 settembre 2004 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, la C. e la V. hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi, notificato, sia all’Inps che al Ministero a mezzo del servizio postale con plichi inviati ad entrambi, in termine, il 19 novembre 2004.
Motivi della decisione
1. Con il primo di ricorso le ricorrenti denunziano la violazione ed erronea applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130 e l’omessa ed insufficiente motivazione.
Lamentano che il giudice d’appello abbia ritenuto si fosse formato il giudicato sul punto della legittimazione esclusiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto quest’ultimo non aveva proposto appello.
Sostengono di avere, invece, proposto loro espresso motivo di impugnazione in appello su questo punto, deducendo la legittimazione passiva non solo del Ministero, ma anche dell’Inps, notificando anche ad esso l’impugnazione.
Il giudice di appello, invece, non si era pronunziato sul motivo con il quale si denunziava la sussistenza della legittimazione passiva dell’Inps.
2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunziano la contraddittoria ed insufficiente motivazione e contemporaneamente la violazione ed erronea applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e L. n. 508 del 1988 e del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 6 vale a dire delle norme sostanziali in materia di invalidità civile. Criticano la motivazione della sentenza di appello relativa alla data di decorrenza del diritto, sostenendo che avrebbe, invece, dovuto spostare la data di decorrenza con la massima precisione attraverso una accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l’esercizio di tutti possibili poteri.
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
E’ fondato, infatti, il primo motivo di impugnazione sulla legittimazione passiva dell’Inps. Dato che è stata proposta una questione di carattere processuale, la Corte può, e deve, esaminare anche gli atti nel merito, e da questo riscontro risulta che effettivamente le attuali ricorrenti per cassazione avevano appellato la sentenza di primo grado non solo sul merito, ma anche sul punto della legittimazione passiva dell’Inps. Non è esatto, perciò, che su questo punto si sia formato il giudicato, ed anzi su di esso l’impugnazione deve essere accolta.
4. Dato che si tratta di un problema di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la questione può essere esaminata dalla Corte nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ultima parte.
Il motivo è fondato, e deve essere accolto, anche nel merito. La sentenza di primo grado ha ritenuto che dovesse essere applicato, tenuto conto del momento di presentazione della domanda, il D.Lgs. n. 112 del 1992, e che quest’ultimo avesse mantenuto la distinzione tra il procedimento volto all’accertamento del requisito sanitario e quello diretto, invece, al riconoscimento delle prestazioni economiche.
Questa soluzione non può essere condivisa: come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte “in tema di prestazioni per l’invalidità civile, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130 deve escludersi (non diversamente da quanto accadeva per la legislazione precedente, cioè in base alla L. n. 537 del 1993, art. 11 ed al D.P.R. n. 698 del 1994), che occorra un doppio procedimento giudiziario per la verifica dello stato invalidante e per l’erogazione delle prestazioni, atteso che, se è vero che il comma terzo di detta norma dispone che resta fermo il principio della separazione tra la fase di accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici di cui alla L. n. 537 del 1993 citato, art. 11, tuttavia quest’ultimo, al punto b), faceva riferimento esclusivamente alla fase amministrativa, là dove delegava ad un successivo regolamento il riordino dei procedimenti in materia di invalidità civile e poneva come criterio quello della distinzione del procedimento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle Commissioni mediche di cui alla legge n. 295 del 1990 ed ai Prefetti”. (Cass. civ., 9 agosto 2004, n. 15347).
Di conseguenza, nei procedimenti giurisdizionali concernenti pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e posti a carico dell’apposito fondo di gestione istituito presso l’INPS, introdotti anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, la legittimazione passiva non spetta alle regioni, ancorché titolari delle competenze amministrative relative alla “concessione” dei benefici, ma unicamente – fatta salva la legittimazione del Ministero dell’economia e delle finanze per le controversie di cui alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, commi 5 e 6, – all’INPS, sia per le azioni di accertamento e condanna, sia per quelle di mero accertamento del diritto (di “concessione” del trattamento), e ciò ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130″. (Cass. civ., 27 agosto 2004, n. 17070). Deve essere affermata, perciò, la legittimazione passiva dell’Inps, e estesa a carico di questo ente, tenuto per legge ad erogare la prestazione economica, la condanna contenuta nella sentenza d’appello (e non impugnata nel merito né dall’Inps né dal Ministero, ma solamente dalle attuali ricorrenti sul punto della decorrenza, con la conseguenza che sulla condanna in se stessa, e nei limiti di decorrenza accertati dalla Corte d’Appello, si è formato il giudicato).
5. Il secondo motivo di impugnazione, invece, è inammissibile.
Si limita, infatti, a riproporre questioni di merito, relative alla valutazione delle infermità da cui era affetto il defunto signor V.G. ed alla decorrenza della sua condizione di inabilità. Si tratta esclusivamente di questioni di fatto, come tali non suscettibili di un nuovo esame in questa sede di legittimità. Né sussiste il denunziato vizio di motivazione, perchè la Corte d’Appello di Lecce ha motivato in maniera ampia ed esauriente anche sullo stato di inabilità del defunto e sulla sua decorrenza.
Infine, l’esercizio, o meno, da parte del giudice del merito, dei poteri istruttori d’ufficio previsti dall’art. 421 c.p.c. ha carattere discrezionale, e perciò non può essere oggetto di riesame in sede di legittimità. 6. In conclusione, il primo motivo deve essere accolto, ed il secondo rigettato, e, per effetto dell’accoglimento del primo, l’Inps deve essere condannato ad erogare alle ricorrenti l’indennità di accompagnamento maturata in favore del defunto V.G., dal primo luglio 1999 (data accertata nella sentenza di appello) fino alla morte dell’invalido, con inoltre interessi legali e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto.
7. La Corte non deve provvedere alle spese di questa fase per quel che concerne il rapporto processuale tra le ricorrenti ed il Ministero dell’Economia, che non ha svolto difese in questa fase.
Decidendo nel merito nei confronti dell’Inps, deve provvedere, invece, sulle spese per l’intero giudizio per il diverso rapporto processuale tra le ricorrenti e l’ente previdenziale; tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, dell’emanazione nel corso di esso di sentenze che hanno risolto in modo differente il punto specifico della legittimazione dell’Inps, e del fatto che questa problematica è stato chiarita in giurisprudenza solamente dopo l’emanazione delle pronunzie di merito, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, condanna l’Inps ad erogare l’indennità di accompagnamento dal primo luglio 1999 alla morte di V.G., oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto.
Compensa tra l’Inps e le attuali ricorrenti le spese dell’intero giudizio.
Nulla per le spese di questa fase nei confronti del Ministero dell’Economia.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2008