Cassazione – Sezione seconda civile – Sentenza 20 marzo 2007 – 6 febbraio 2008, n. 2797
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 9.6.1999 Emma B. convenne in giudizio davanti al G.d.P. di Genova la s.r.l. M. deducendo: che, acquistati dalla venditrice convenuta i mobili di una cucina come descritti nella proposta d’ordine n. 186 del 9.4.98, in data 21.4.99 improvvisamente si era staccato da un pensile, il cristallo, del peso di circa tre chili, aderente alla parte in legno del pensile con un biadesivo, crollando sulla testa dell’istante ferendola, e finendo sul piano di cottura sottostante forandolo.
Chiedeva pertanto ex artt. 1494, 2043 c. civ. la condanna della convenuta al risarcimento dei danni costituiti per il danno alla persona, dal periodo di inabilità temporanea, dal danno morale (da lesioni, spavento dolore subito), e per il danno patrimoniale da quello conseguente alla sostituzione del piano perforato e alla rimessa del cristallo.
La M. , costituitasi, eccepiva la prescrizione ex art. 1494 c.c., chiedendo di chiamare in causa la società produttrice, risultata poi fallita. Espletata l’istruttoria, il G.d.P. accoglieva la domanda condannando la convenuta al pagamento di £ 2.620.000 oltre spese di lite e di C.T.U.
Su impugnazione della M. s.r.l., il Tribunale di Genova con sentenza 2 7.6.2002, in parziale riforma, respingeva la domanda di danni, ex art. 1494, confermando quella dei danni alla persona, ponendo a carico dell’appellante la metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio e compensandole per il resto fra le parti.
Afferma il Tribunale che l’eccezione di prescrizione ex art. 1495 c.c. è fondato in quanto non è stata provata la data di consegna dei mobili di cucina e dovendosi conseguentemente far decorrere l’anno dalla data del contratto, il 9.4.98, alla data di ricezione della richiesta stragiudiziale (il 6.5.99), l’anno era già decorso con conseguente rigetto dei danni alle cose.
Avverso tale domanda ricorre in Cassazione la B. .
Nessuna attività difensiva ha svolto la controparte.
Motivi della decisione
Deduce la B. a motivi di ricorso:
1. la violazione e/o falsa applicazione dell’art 1494 c.civ.; l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia; la violazione dell’art. 2697 c.c. ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c: – per avere il Tribunale erroneamente ritenuto prescritta l’azione di risarcimento del danno alle cose, per non essere stata fornita la prova della data di consegna della cucina, nonostante: A) spettasse alla M. s.r.l., che aveva eccepito la prescrizione dell’azione fornire la prova che l’azione era stata esercitata oltre l’anno dalla consegna; B) la data della consegna non potesse coincidere con quella della stipula del contratto avvenuta nel negozio, mentre la consegna ed il montaggio è avvenuto presso l’abitazione; C) fosse stato accertato che la ricevuta fiscale datata 27.5.98 era stata emessa alla consegna della cucina;
2. l’omessa applicazione degli artt. 2043 e 2947 del cod. civ., nonché la contraddittorietà della motivazione su punto decisivo ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.: – per avere il Tribunale erroneamente liquidato solo il danno alla persona, e non anche il danno alle cose; nonostante: A) concorrendo responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, dovesse essere liquidato tutto il danno derivato dall’azione od omissione della venditrice; B) fosse stata eccepita la prescrizione ex art. 1494 c.c. ed ai sensi dell’art. 2947 c.c derivando il danno da fatto illecito, il termine prescrizionale fosse stato ampiamente rispettato.
Il primo motivo del ricorso è fondato.
Il giudice di merito, infatti, ai fini della prescrizione, ha fatto riferimento esclusivo alla data del contratto, mentre era rilevante la data di consegna del bene venduto, che non necessariamente coincideva con la prima, risultando dalla stessa sentenza la loro divergenza temporale. L’accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l’assorbimento del secondo. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione del Tribunale di Genova, che provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del Tribunale di Genova.