Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 14 dicembre – 8 febbraio, n. 3021
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il giorno 31 maggio 1999, la B. Air s.r.l. in amministrazione straordinaria (dec. min. 19 settembre 1995), chiamò in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, la Banca … omissis … s.p.a., per la revocatoria ex art. 67 secondo comma legge fall., della rimessa eseguita sul conto corrente intrattenuto dalla società presso di essa in data 22 gennaio 1995, e quindi nel periodo sospetto, di L. 222.000.000, sulla premessa che la convenuta era a conoscenza dello stato d’insolvenza.
La convenuta, costituitasi, resistette alla domanda, sostenendo che la rimessa in contestazione aveva natura delegatoria, trattandosi di esecuzione di ordine di bonifico impartito da un terzo, la Filippo F. s.p.a.: l’accreditamento a favore del beneficiario s’identificava con l’accettazione delegatoria, negozio mediante il quale la banca delegata si obbliga verso il cliente delegatario, e l’estinzione si era verificata per compensazione del credito. Inoltre il pagamento era stato eseguito da un terzo coobbligato, la B. Air godeva di apertura di credito per L. 2000.000.000 e il suo stato d’insolvenza era ignoto alla banca.
Con sentenza in data 11 luglio 2002, il Tribunale di Bologna accolse la domanda attrice, osservando che era pacifico in causa che il pagamento operato dal terzo aveva costituito oggetto di rivalsa in danno della B. Air prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria, come emergeva da un documento prodotto dall’attrice; e che la rimessa era stata fatta perché la banca aveva chiesto il rientro, ed aveva perciò natura solutoria.
La sentenza fu confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 3 giugno 2004. La corte premise che il bonifico è una delegazione di pagamento che la banca delegata s’impegna verso il delegante ad eseguire, ed escluse che da ciò derivi un’autonoma obbligazione della banca verso il correntista, osservando che lo svolgimento ulteriore dell’operazione trova la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza, implicante un mandato generale conferito alla banca dal correntista a eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme cosi affluite nell’esecuzione del mandato: questo meccanismo converte il pagamento del terzo destinato al correntista nella rimessa dello stesso cliente sul conto, con l’effetto proprio della rimessa diretta, idonea a costituire un deposito a suo favore, o a ricostituire la provvista nel caso di conto affidato che presenti un saldo passivo, o a estinguere un debito esigibile in caso di sconfinamento dal fido, con effetto solutorio.
La corte espose le ragioni per le quali doveva ritenersi provato che il terzo, autore del bonifico, aveva esercitato la rivalsa prima del fallimento, e a tale rilievo, dichiarato decisivo, aggiunse che nella fattispecie il terzo, in quanto patronnant, non poteva considerarsi coobbligato. Era inoltre provato che la banca aveva chiesto il rientro, che il bonifico era servito a ripianare lo scoperto del conto, del quale la B. Air aveva poi chiesto la chiusura, e che il conto presentava da tempo una movimentazione nulla.
Per la cassazione della sentenza, notificata il 21 settembre 2004, ricorre la Banca … omissis … s.p.a., con atto notificato il 12 novembre 2004, per un unico mezzo di impugnazione. La B. Air in amministrazione straordinaria resiste con controricorso notificato il 20 dicembre 2004. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Con il ricorso si denunzia la falsa applicazione dell’art. 67 della legge fallimentare, compiuta dal giudice di merito revocando il bonifico eseguito sul conto corrente della società correntista da un terzo nel periodo sospetto. La banca ricorrente intende sollecitare un riesame della questione dei presupposti di revocabilità delle rimesse, che tenga conto dell’operazione dalla quale ciascuna di esse deriva, e, specificamente, della diversa natura del bonifico bancario, qual è quello di causa, ordinato da un terzo (e, precisamente, dalla società controllante della B. Air) e in forza del quale la banca ha accreditato la somma di L. 222.000.000 a favore della B. Air. Al riguardo, dopo aver ricordato, tra l’altro, la dottrina per la quale, per giudicare dell’oggettiva revocabilità delle rimesse, non si può aver riguardo all’accreditamento in quanto tale, atto neutro e con valenza meramente contabile, bensì se ne devono considerare la ragione e la causale sottostanti, la ricorrente deduce che il bonifico è un’operazione che si attua sulla base di una delegazione, con la conseguenza che l’accreditamento in favore del beneficiario s’identifica con la cosiddetta accettazione delegatoria, negozio mediante il quale il delegato si obbliga verso il delegatario: il credito di quest’ultimo, beneficiario del bonifico, si estingue poi con la successiva utilizzazione della provvista creata dall’accreditamento, o, se il conto presenti al momento un saldo debitore, mediante compensazione.
Questo modo di estinzione esclude che il credito della banca si riduca o estingua per un pagamento proveniente dal beneficiario, come era già stato riconosciuto da questa corte (Cass. 12 gennaio 1971 n. 38). La ricorrente sottopone a critica la tesi che ravvisa nel rapporto delegato – delegatario non una promessa di pagamento, bensì un atto di riscossione di un credito del correntista, eseguito nell’ambito del più vasto mandato a ricevere ed eseguire pagamenti che costituirebbe uno dei contenuti del conto coricante bancario. In proposito dovrebbe innanzi tutto escludersi che possa esservi pagamento e riscossione in mancanza di corresponsione di pezzi monetari (o di consegna di altri valori, che consenta di parlare di datio in solutum), e ciò significa può esservi una vicenda estintiva diversa, ma non un adempimento. In secondo luogo, il mandato del correntista assumerebbe rilevanza laddove la banca dichiarasse di aver riscosso un credito per suo conto, ma non laddove – come di consueto, nei casi di bonifici ricevuti – dichiari che la somma bonificata è accreditata per ordine e conto di un terzo determinato.
In terzo luogo, anche ad ipotizzare che l’accredito non abbia funzione di accettazione delegatoria, ma solo di rappresentazione contabile dell’obbligo della banca di rimettere al mandante quanto ricevuto nell’esecuzione del mandato, non vi sarebbe pagamento, ma compensazione tra credito della banca e credito del correntista ex mandato, come costantemente affermato da questa corte in materia di anticipazione su crediti da riscuotere.
In ordine a quest’ultimo punto, per superare l’obiezione che di compensazione non può parlarsi nel caso delle rimesse in conto corrente bancario, le quali – derivando tutte da un generale mandato a riscuotere e a pagare – variano il saldo dovuto o esigibile in ogni momento, la ricorrente osserva che il rifiuto di ravvisare una compensazione in simili fattispecie non esclude che il fatto satisfattorio dell’estinzione o riduzione del debito sarebbe anche in tal caso diverso dall’adempimento, quale atto del debitore (nella giurisprudenza di legittimità si parla infatti di conteggio di dare e avere), tanto che – mentre l’adempimento in costanza di fallimento è inefficace ex art. 44 legge fall., quel fenomeno estintivo può verificarsi dopo il fallimento, se le contrapposte pretese abbiano titoli anteriori. L’identità di causa delle contrapposte pretese, in ogni caso, non può essere d’ostacolo alla compensazione (della quale, anzi, essa era il presupposto nel diritto romano classico), ammessa dall’art. 1246 c.c. “qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito”, e dalla dottrina, la quale esclude piuttosto la necessità della eadem causa o fonte.
Sul punto, prosegue la ricorrente, le Sezioni unite della corte, che già una volta erano state sollecitate dalla prima sezione in una controversia poi risolta su altri presupposti, si sono espresse con chiarezza (16 novembre 1999 n. 775), affermando che “non convince, nella sua assolutezza, la tesi secondo cui in caso di unicità del rapporto, anche se complesso, la valutazione delle rispettive pretese si ridurrebbe ad un accertamento contabile delle poste di dare ed avere.
Questa tesi deve essere condivisa quando le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l’autonomia, perché in tali ipotesi la non compensabilità si spiega col rilievo, giustamente posto in luce in dottrina, che, se si ammettesse la reciproca elisione delle obbligazioni, si verrebbe ad incidere sull’efficacia del negozio, paralizzandone gli effetti, onde la compensazione si porrebbe in contrasto con la funzione alla quale il contratto assolve, che consiste nell’assicurare a ciascuna parte la prestazione pattuita.
Ma quando le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica avendo carattere autonomo, non v’è ragione per escludere la fattispecie dall’area della compensazione in senso tecnico. Si pensi al caso di obbligazioni distinte nascenti dallo stesso testamento, oppure – nell’ambito di uno stesso rapporto contrattuale – ad un’obbligazione di pagamento cui venga contrapposta un’obbligazione risarcitoria, che non si ponga in rapporto di corrispettività con la prima. In questi e in altri casi non può escludersi in via di principio la coesistenza tra le parti di crediti reciproci e compensabili”.
La ricorrente osserva, a questo proposito, che non v’è sinallagma tra l’obbligandone del mandatario di rimettere al mandante le somme riscosse per conto di lui, e le obbligazioni del mandante, quand’anche fosse stato pattuito un compenso; né tra le obbligazioni del mandante, di rimborsare al mandatario le anticipazioni che questi abbia fatto, e le obbligazioni del mandatario il quale, avendo eseguito allo scoperto il mandato, non è più gravato da alcuna obbligazione. Sicché a maggior ragione deve escludersi corrispettività tra le reciproche obbligazioni del mandante ex art. 1713 cc., da un lato, e del mandante ex art. 1719, dall’altro, che siano sorte da una sequenza di riscossioni e di pagamenti fatti tutti in esecuzione di un generale mandato a gestire un servizio di cassa.
Con la memoria depositata a norma dell’art. 378 c.p.c, la ricorrente, richiamando il già ricordato precedente della sezioni unite 16 novembre 1999 n. 775, sollecita la rimessione della questione all’esame delle sezioni unite.
2. Il ricorso così sintetizzato affronta in modo approfondito temi complessi, di sicura valenza dottrinale, e ripropone alcuni problemi concreti della giurisprudenza, qual è certamente quello della compensazione delle rimesse sui conti bancari, sui quali sollecita un ripensamento della giurisprudenza, giustificandolo con ricchezza di argomenti. Le tesi così sostenute, tuttavia, non si attagliano in modo puntuale alla fattispecie, non tenendo conto degli accertamenti di fatto compiuti nel giudizio di merito. L’accoglimento della tesi prospettata, dunque, non giustificherebbe, nel caso presente, la riforma dell’impugnata sentenza.
Al riguardo, si deve innanzi tutto certamente condividere l’affermazione che, per giudicare della revocabilita’ oggettiva delle rimesse segnate a credito, occorre verificare quale sia l’operazione che le ha originate, e dunque la causale sottostante. Lo stesso ricorrente, a questo proposito, conviene che si trattava di un bonifico impartito dalla societa’ controllante della B. Air; ma, su questa premessa, intende poi dedurre l’irrevocabilita’ della rimessa del terzo dall’astratta natura giuridica del bonifico, e dal meccanismo attraverso il quale esso trova attuazione.
Occorre allora precisare che, nel decidere circa la revocabilità del bonifico, il giudice di merito non s’è limitato ad accertare che il conto fosse scoperto, e a valutare in modo astratto l’accreditamento fatto dalla banca alla società correntista su richiesta del terzo bonificante, che era la società controllante del correntista, ma ha proceduto alla ricostruzione della causale dell’accreditamento ordinato dal terzo, identificandola – sulla base di una lettera della società controllante della B. Air, che aveva eseguito il bonifico – nel ripianamento dello scoperto di conto corrente.
Secondo quanto accertato dal giudice di merito, infatti, la banca aveva chiesto alla società accreditata il rientro dallo scoperto, il conto presentava da tempo una movimentazione nulla, e il bonifico disposto dalla controllante era servito appunto a ripianare lo scoperto del conto; la società B. Air aveva però preventivamente fornito alla società che la controllava la provvista all’uopo occorrente.
In altre parole, la ricostruzione operata nel giudizio di merito comporta che il bonifico non avesse lo scopo di porre la valuta nella disponibilità giuridica e materiale del correntista attraverso una delegazione di pagamento, che avrebbe obbligato la banca delegata ad accreditare la somma, obbligazione astrattamente compensabile con il suo credito, e tale da integrare le premesse di fatto della questione di diritto ampiamente svolta con il ricorso; bensì lo scopo di ridurre lo scoperto del correntista nei confronti della banca, vera destinataria della somma bonificata. Il giudice di merito ha anche escluso che il terzo bonificante (che nella specie era patronnant) fosse direttamente obbligato nei confronti della banca. Questa ricostruzione dei fatti, operata dalla corte territoriale, non è stata fatta oggetto di censure con il ricorso. Essa comporta che il bonifico, del duale si discute, veniva a configurarsi nel caso concreto quale adempimento del terzo.
Ora, come ricorda la stessa ricorrente, questa corte ha avuto spesso modo di occuparsi della revocabilità dei pagamenti del terzo, elaborando una giurisprudenza, consolidata, per la quale la rimessa effettuata da un terzo sul conto corrente dell’imprenditore, poi dichiarato fallito, non esclude automaticamente la possibilità di conseguenze pregiudizievoli per i creditori, in quanto la non revocabilità del pagamento del terzo è subordinata alla duplice condizione che questo non sia stato eseguito con denaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento (per tutte, tra le più recenti, v. Cass. 12 dicembre 2005 n. 27390).
Nel caso in esame, invece, è stato accertato che la rivalsa era stata eseguita prima del fallimento, e anche questo accertamento di fatto è rimasto immune da censure.
In conclusione il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.100,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.