Cass. pen. Sez. V, (ud. 28-11-2007) 03-01-2008, n. 31
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1 – D.N.M. ricorre contro ordinanza del Tribunale di Bari, che conferma il sequestro probatorio di 60 (+ 17) paia di scarpe tipo Hogan Interactive in ordine al reato di cui agli artt. 81, 473 e 648 c.p.. La decisione fa seguito all’annullamento di un precedente sequestro spontaneo di P.G. la convalida del quale da parte del P.M. era stata annullata dal Tribunale. L’attuale sequestro invece trova origine nel provvedimento di perquisizione disposta dal P.M. dopo aver acquisito accertamenti di esperti della casa titolare del marchio e disposto C.T. d’ufficio.
Con il ricorso si denuncia: 1) nullità del provvedimento per omessa motivazione, in punto di concreta rilevanza probatoria della res in oggetto; 2) insussistenza del fumus commissi delicti e comunque contraddittorietà della motivazione.
2 – Il 2^ motivo di ricorso è preliminare ed infondato.
L’ordinanza, rifacendosi a giurisprudenza circa l’art. 473 c.p., dimostra la configurabilità del reato affermando: “posto che – allo stato e fatti salvi ulteriori sviluppi delle indagini – dalle immagini riproducenti una delle calzature sequestrate emerge chiaramente come, pur non sussistendo sulla stessa la scritta Hogan, essa presenta il medesimo design, modello e colore della Hogan Interactive e riporta la “H” laterale (ricavata con le cuciture del tessuto) tipica del suddetto modello ed identificativa agli occhi dei consumatori”.
Ha dunque affermato che il reato è configurabile, perchè l’insieme imita il marchio o segni distintivi (giusto Cass., Sez. 5, 25147/05 di cui riporta la massima, CED rv. 231894, cui fa seguito Sez. 2, 518/06 – 233168), in maniera di trarre in inganno i consumatori sulla genuinità del prodotto. E risulta per questo aspetto ineccepibile.
Oltre, viceversa, il motivo è non consentito, proponendo elementi di fatto all’esame diretto, ben più che l’altrettanto non prevista censura di motivazione (l’affidamento al tecnico L.F., etc.), questioni riservate eventualmente alla sede di merito cognitiva.
Il 1 motivo concernente le esigenze probatorie, è invece fondato alla luce di S.U. 5876/04, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua (CED, rv. 226710). L’ordinanza, dopo aver esposto le ragioni che fondano la configurabilità, a stregua degli accertamenti che hanno determinato il P.M. al provvedimento, motiva apparentemente in proposito con l’affermazione relativa a “necessari accertamenti investigativi”. Ma non dice quali giustifichino il mantenimento della misura, per cui non s’intende la stessa qualificazione del sequestro come “probatorio”. A tanto risulta necessario provvedere.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2008