Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 25 ottobre 2007 – 10 gennaio 2008, n. 321
Rilevato
che, esaminando domanda di equa riparazione per la irragionevole durata di un processo proposta da Mario C. contro il Presidente del Consiglio dei Ministri con riguardo ad un processo innanzi al Tar Lazio durato anni 5 e mesi 4 (ed avente ad oggetto l’annullamento del diniego di aiuti comunitari), la Corte di Appello di Roma con decreto in data 23.6.2005 ebbe a rigettare il ricorso sul rilievo per il quale, l’avvenuta concessione di sospensiva all’inizio del procedimento; la assenza di istanze di prelievo formulate dal C. e l’esito negativo del ricorso innanzi al Tar attestassero la carenza di alcun patema a suo carico; che per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso il C. in data 5.10.2005 al quale ha resistito il PdCdM il 9.11.2005; che il ricorso è stato condiviso dal requirente P.G. che ha richiesto ex art. 375 c.p.c. il suo accoglimento
Considerato
che il ricorso merita condivisione avendo la Corte di Roma escluso il diritto all’equa riparazione – per ravvisata assenza di patema d’animo – alla luce di dati fattuali e di valutazioni (la sospensione medio tempore del provvedimento, la inerzia nel non sollecitarne la conclusione) che avrebbero potuto semmai consentire una riduzione del quantum rispetto allo standard Cedu (S.U. 1338/04 e 28507/05) ovvero che non avrebbero potuto avere incidenza alcuna sulla valutazione del Giudice dell’equa riparazione (l’esito della lite), fatto salvo il caso di ravvisata temerarietà del suo promovimento; che accolto il ricorso e cassato il decreto si dispone rinvio alla stessa Corte perché proceda, dopo la valutazione di eccedenza della durata del processo (partendo dal parametro triennale indicato dalla Corte Europea) ad esaminare la domanda di indennizzo facendo applicazione dell’esposto principio.
PQM
Accoglie il ricorso cassa il decreto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.