Cass. civ. Sez. lavoro, 11-02-2008, n. 3221
Svolgimento del processo
che con sentenza del 29 marzo 2004 la Corte d’appello di Lecce, dopo aver affermato, in riforma della decisione emessa dal Tribunale, la legittimazione passiva dell’Inps e negato quella del Ministero dell’economia e finanze, confermava il diritto di M.A.F. ad un assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1 maggio 2001;
che la Corte d’appello notava come le infermità sopportate dalla M. e consistenti essenzialmente in obesità con limitazione funzionale rachidea e nella presenza di qualche scroscio alle ginocchia avevano superato la soglia invalidante quando ad esse si era aggiunto un infarto acuto del miocardio, nel maggio 2001, onde da questa data doveva decorrere la prestazione assistenziale e non dal settembre 1998, come affermava l’appellante, che contro questa sentenza la medesima ricorre per cassazione mentre gli intimati Ministero ed Inps non si sono costituiti.
Motivi della decisione
che col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 130, e L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, sostenendo, attraverso il solo richiamo di un precedente di questa Corte, che la legittimazione passiva alla causa spetta al Ministero dell’economia e finanze oltreché all’Inps;
che il motivo non è ammissibile anzitutto per difetto di interesse ossia perché la ricorrente, pur sostenendo di aver chiesto una sentenza di condanna e pur ravvisando nell’Inps l’unico debitore della prestazione assistenziale (pag. 4 del ricorso), non indica un suo interesse a che anche il Ministero sia parte del processo;
che il motivo è inammissibile anche per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 4, ossia perchè, di fronte ad una pronuncia della Corte d’appello ampiamente argomentata anche attraverso il richiamo di numerosi precedenti, non spiega le ragioni che la inducono a preferire un unico precedente diverso;
che col secondo motivo la medesima, invocando gli artt. 112 e 132 c.p.c., si duole che i giudici di merito abbiano emesso una sentenza di mero accertamento del suo diritto, invece che di condanna;
che anche questo motivo è inammissibile per difetto di interesse, giacché il Tribunale ha accolto la domanda, sia pure con decorrenza della prestazione diversa da quella pretesa dall’attrice, e la pronuncia è stata confermata in appello, onde con ciò la parte ha sostanzialmente ottenuto una sentenza di condanna, al di là della formula verbale adoperata:dai giudici;
che col terzo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, e vizi di motivazione, per non avere la Corte d’appello tenuto conto della ridotta capacità lavorativa, quale conseguenza delle infermità lamentate e per aver motivato l’accertamento medico in modo impreciso, contraddittorio e lacunoso, trascurando altresì una calcolosi della colecisti, che il motivo non è fondato poiché la Corte di merito ha motivato in modo esauriente attraverso la considerazione complessiva dello stato di salute dell’attuale ricorrente, né risulta che essa non abbia tenuto conto dell’idoneità al lavoro della medesima, mentre il ricorso, attraverso il richiamo a testi e nozioni tecniche comprensivi anche dell’Enciclopedia Rizzoli-Larousse, la ricorrente tende a ottenere da questa Corte di legittimità una nuova, impossibile valutazione delle prove e dei fatti di causa;
che, rigettato il ricorso, sulle spese non si provvede poiché gli intimati non sui sono costituiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese. Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2008